Art. 14 Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari anche non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea presenti sul territorio nazionale alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. 1. I cittadini del Regno Unito iscritti in anagrafe ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, in possesso della carta di soggiorno rilasciata ai sensi degli articoli 10 e 17, del decreto legislativo n. 30 del 2007, possono chiedere al Questore della provincia in cui dimorano, entro il 31 dicembre 2020, il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 e' rilasciato quando il richiedente soggiorna regolarmente, in modo continuativo, sul territorio nazionale da almeno cinque anni alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. 3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2-bis e 2-ter, nonche' all'articolo 9, commi 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998. 4. Nel caso in cui non sussista il requisito di cui al comma 2, i cittadini del Regno Unito iscritti in anagrafe ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, in possesso della carta di soggiorno rilasciata ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, possono chiedere al Questore, entro il 31 dicembre 2020, il rilascio di un permesso di soggiorno con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo n. 286 del 1998. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma reca la dicitura "per residenza", e' valido cinque anni e, previa domanda corredata di nuove fotografie, e' rinnovabile alla scadenza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, commi 2-bis e 2-ter, e 9, commi 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998. 5. I cittadini del Regno Unito e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea titolari del permesso di soggiorno di cui al comma 4, possono chiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1, se hanno maturato cinque anni di regolare e continuativo soggiorno sul territorio nazionale. 6. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le carte di soggiorno rilasciate ai sensi degli articoli 10 e 17, del decreto legislativo n. 30 del 2007, detenute dai familiari del cittadino del Regno Unito non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea non sono piu' valide per l'attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato. Nei confronti dell'esibitore si applicano le disposizioni e le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998, e si procede ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al cittadino del Regno Unito regolarmente iscritto in anagrafe ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 30 del 2007, che entro il 31 dicembre 2020 non ha chiesto al Questore della provincia in cui dimora il rilascio del permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo. 7. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai cittadini del Regno Unito e ai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 286 del 1998, e del relativo regolamento di attuazione, salvo quanto previsto nei precedenti commi. 8. Il presente articolo si applica soltanto in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo e dalla data dell'effettivo recesso.