Art. 16 
 
         Misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani 
 
  1.  Per  potenziare  i  servizi  consolari  prestati  ai  cittadini
italiani, sono autorizzati i seguenti interventi: 
    a) la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione
di euro per l'anno  2020  per  l'acquisto,  la  ristrutturazione,  il
restauro, la manutenzione straordinaria o la costruzione di  immobili
adibiti o da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito; 
    b) la spesa di 750.000 euro per l'anno 2019 e di 1,5  milioni  di
euro   annui   a   decorrere   dall'anno   2020    ad    integrazione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; 
    c) la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per
incrementare la tempestivita' e l'efficacia dei servizi consolari. 
  2. Per migliorare i servizi consolari forniti ai cittadini  e  alle
imprese, all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, le parole "2.870 unita'" sono sostituite dalle
seguenti: "2.920 unita'". Ai  fini  dell'incremento  del  contingente
previsto, e' autorizzata la spesa pari a euro  1.127.175  per  l'anno
2019, euro 2.299.437 per l'anno 2020, euro 2.345.426 per l'anno 2021,
euro 2.392.334 per l'anno 2022, euro 2.440.181 per l'anno 2023,  euro
2.488.985 per l'anno 2024,  euro  2.538.764  per  l'anno  2025,  euro
2.589.540 per l'anno 2026, euro 2.641.330 per  l'anno  2027  ed  euro
2.694.157 a decorrere dall'anno 2028. 
  3. All'articolo 6 della legge 27 ottobre  1988,  n.  470,  dopo  il
comma  9  e'  aggiunto  il  seguente:  «9-bis.  Gli   effetti   della
dichiarazione resa all'ufficio consolare, ai sensi dei commi 1  e  3,
hanno decorrenza dalla data di presentazione  della  stessa,  qualora
non  sia  stata  gia'  resa  la  dichiarazione  di  trasferimento  di
residenza all'estero presso il comune di ultima  residenza,  a  norma
della vigente legislazione anagrafica». L'articolo 7 del decreto  del
Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, e' abrogato. Le
dichiarazioni di cui al presente comma presentate anteriormente  alla
data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora  ricevute
dall'ufficiale di anagrafe hanno decorrenza dalla medesima data. 
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 5.877.175 euro  per
l'anno 2019, euro 6.299.437 per l'anno  2020  e  euro  5.345.426  per
l'anno 2021, euro 5.392.334  per  l'anno  2022,  euro  5.440.181  per
l'anno 2023, euro 5.488.985  per  l'anno  2024,  euro  5.538.764  per
l'anno 2025, euro 5.589.540  per  l'anno  2026,  euro  5.641.330  per
l'anno 2027 ed euro 5.694.157 a decorrere dall'anno 2028, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   Fondo
speciale di parte corrente, iscritto ai fini del  bilancio  triennale
2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale per euro  5.877.175
per l'anno 2019, euro 6.299.437 euro per l'anno 2020 e euro 5.694.157
annui a decorrere dall'anno 2021. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.