Art. 17 Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale 1. In caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo, al fine di salvaguardare i diritti in materia di tutela della salute dei cittadini britannici, degli apolidi e dei rifugiati che sono soggetti alla legislazione del Regno Unito, nonche' dei loro familiari e superstiti, a condizione di reciprocita' con i cittadini italiani, si applica, fino al 31 dicembre 2020, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. 2. Al fine di agevolare la salvaguardia dei diritti di cui al comma 1, le autorita' e le istituzioni competenti italiane applicheranno nei confronti delle autorita' e istituzioni del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord le disposizioni del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce la modalita' di applicazione del regolamento (CE) 883/2004.