Art. 9 
 
       Misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo 
 
  1. Dopo l'articolo 4  del  decreto-legge  5  maggio  2015,  n.  51,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n.  91,  e'
inserito il seguente: 
  «Art.  4-bis  (Misure  a  sostegno  delle   imprese   del   settore
agrumicolo). - 1. Al fine di contribuire  alla  ristrutturazione  del
settore agrumicolo, e' riconosciuto, nel limite complessivo di  spesa
di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un  contributo  destinato  alla
copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per  gli  interessi
dovuti per l'anno 2019 sui  mutui  bancari  contratti  dalle  imprese
entro la data del 31 dicembre 2018. 
  2. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo e'  concesso
in identico ammontare ad ogni singolo produttore,  nel  rispetto  dei
massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n.  1408/2013
della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativi  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti de minimis. 
  3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari
a  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della  missione
"Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  per
le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.». 
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, con decreto del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari forestali e del  turismo,  adottato  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le  modalita'
per la concessione del  contributo  di  cui  al  comma  1  e  per  la
disciplina  dell'istruttoria  delle  relative  richieste,  nonche'  i
relativi casi di revoca e decadenza.