Art. 22
Misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti
locali e gli uffici speciali per la ricostruzione
1. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera a), le parole "nella misura massima di
cento unita'" sono soppresse;
b) al comma 3-bis, lettera c), dopo le parole "e' corrisposto con
oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario" sono
aggiunte, in fine, le seguenti: ", il quale provvede direttamente
ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche
di provenienza ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente
locale";
c) al comma 7, lettera c), dopo le parole "Commissario
Straordinario" sono aggiunte le seguenti: ", previa verifica
semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati
dallo stesso e dai vice commissari".
2. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "per le esigenze di
cui al comma 1" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", anche
stipulando contratti a tempo parziale";
b) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole "anche in deroga al
limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per una
sola volta e" sono soppresse e le parole "31 dicembre 2018" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019 e comunque nel rispetto
dei limiti temporali previsti dalla normativa europea";
c) il comma 3-quinquies e' abrogato.
3. All'articolo 2-bis, comma 32, quarto periodo, del decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, dopo le parole "dalla legge 7 agosto 2012, n.
134," sono inserite le seguenti: "e' assegnato temporaneamente
all'Ufficio speciale per i comuni del cratere e".
4. All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
al primo periodo, la parola "cessazione" e' sostituita dalla seguente
"riduzione".