Art. 22 Misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici speciali per la ricostruzione 1. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, lettera a), le parole "nella misura massima di cento unita'" sono soppresse; b) al comma 3-bis, lettera c), dopo le parole "e' corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale"; c) al comma 7, lettera c), dopo le parole "Commissario Straordinario" sono aggiunte le seguenti: ", previa verifica semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati dallo stesso e dai vice commissari". 2. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "per le esigenze di cui al comma 1" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", anche stipulando contratti a tempo parziale"; b) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole "anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per una sola volta e" sono soppresse e le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019 e comunque nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea"; c) il comma 3-quinquies e' abrogato. 3. All'articolo 2-bis, comma 32, quarto periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole "dalla legge 7 agosto 2012, n. 134," sono inserite le seguenti: "e' assegnato temporaneamente all'Ufficio speciale per i comuni del cratere e". 4. All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo, la parola "cessazione" e' sostituita dalla seguente "riduzione".