Art. 23 
 
Accelerazione della  ricostruzione  pubblica  nelle  regioni  colpite
dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle  regioni  Abruzzo,  Lazio,
                           Marche e Umbria 
 
  1. Al decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
      "2-bis. L'affidamento degli incarichi di  progettazione  e  dei
servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici  e  per
l'elaborazione  degli  atti  di   pianificazione   e   programmazione
urbanistica in conformita' agli indirizzi  definiti  dal  Commissario
straordinario, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo  35
del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  avviene,  mediante
procedure   negoziate   previa   consultazione   di   almeno    dieci
professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui  all'articolo  34
del presente decreto, utilizzando il criterio di  aggiudicazione  del
minor prezzo con le modalita' previste  dall'articolo  97,  commi  2,
2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50.  Agli
oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di  progettazione  e
di  quelli  previsti  dall'articolo  23,  comma   11,   del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di  cui
all'articolo 4, comma 3, del presente decreto.". 
    b) all'articolo 3, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
      "4-bis: Limitatamente agli immobili e alle  unita'  strutturali
danneggiate private, che a seguito  delle  verifiche  effettuate  con
scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito "B" o "C",  i
comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione, possono
altresi' curare l'istruttoria per il rilascio  delle  concessioni  di
contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti."; 
    c) all'articolo 6 i commi 10 e 10-ter sono abrogati e il comma 13
e' sostituito dal seguente: "13. La selezione dell'impresa esecutrice
da parte del beneficiario dei contributi e'  compiuta  esclusivamente
tra  le  imprese  che  risultano  iscritte   nell'Anagrafe   di   cui
all'articolo 30."; 
    d) all'articolo 12, il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  "3.
L'ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero  i  comuni  nei  casi
previsti dal comma 4-bis dell'articolo 3, verificata la spettanza del
contributo e il relativo importo,  trasmettono  al  vice  commissario
territorialmente competente la proposta di concessione del contributo
medesimo, comprensivo delle spese tecniche."; 
    e) all'articolo 34, comma 5, terzo  periodo,  le  parole  "2  per
cento" sono sostituite dalle seguenti "2,5 per cento, di cui  lo  0,5
per cento per l'analisi di risposta sismica locale," e il comma 6  e'
sostituito dal seguente: "6. Per le opere pubbliche, compresi i  beni
culturali di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le
attivita'   culturali,   con   provvedimenti   adottati   ai    sensi
dell'articolo  2,  comma  2,  sono  fissati  il  numero  e  l'importo
complessivo massimi degli incarichi che ciascuno dei soggetti di  cui
al  comma  1  puo'   assumere   contemporaneamente,   tenendo   conto
dell'organizzazione dimostrata dai medesimi.".