Art. 25
Compensazione ai comuni delle minori entrate a seguito di esenzione
di imposte comunali
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 997, le parole da "L'imposta" fino a "dovuta" sono
sostituite dalle seguenti: "L'imposta comunale sulla pubblicita' e il
canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari,
riferiti alle insegne di esercizio di attivita' commerciali e di
produzione di beni o servizi, nonche' la tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino
al 31 dicembre 2020,";
b) al comma 998, le parole "regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali"
e le parole "definite le modalita' di attuazione del comma 997" sono
sostituite dalle parole "stabiliti i criteri e definite le modalita'
per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante
dall'applicazione del comma 997".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi
dell'articolo 29.