Art. 27 
 
 Presidio zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno 
 
  1. Dopo l'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
e' inserito il seguente: 
    "Art. 18-bis (Presidio zona  rossa  dei  comuni  di  Casamicciola
Terme e Lacco Ameno). - 1. Al fine di rafforzare  il  dispositivo  di
vigilanza e sicurezza della zona rossa  dei  comuni  di  Casamicciola
Terme e Lacco Ameno, interessati dagli eventi sismici del  21  agosto
2017, il contingente di personale militare  di  cui  all'articolo  1,
comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'  incrementato  di
15 unita' dalla data di entrata in vigore  del  presente  articolo  e
fino al 31  dicembre  2019.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,  n.
125. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari  ad  euro
418.694 per il 2019, si provvede a valere sulle  risorse  finanziarie
di cui all'articolo 19.".