Art. 14
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri previsti dagli articoli 3, comma 5, e 9, comma 3,
pari a 632.500 euro per l'anno 2019 e a 792.500 euro per l'anno 2020,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della salute.
2. Relativamente al Capo I, ad esclusione dell'articolo 6, comma 5,
dell'articolo 8 e del comma 1 del presente articolo, la Regione
Calabria mette a disposizione del Commissario ad acta, del
Commissario straordinario, del Commissario straordinario di
liquidazione, del Dipartimento tutela della salute, politiche
sanitarie e del personale impiegato dall'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali il personale, gli uffici e i mezzi
necessari all'espletamento dei relativi incarichi, utilizzando le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
3. Relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui al Capo
II del presente decreto, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.