Art. 15
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui al Capo I si applicano per diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I direttori generali degli enti del servizio sanitario della
Regione Calabria eventualmente nominati dalla Regione nei trenta
giorni anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto
cessano dalle loro funzioni dall'entrata in vigore del presente
decreto. Sono, in ogni caso, revocate le procedure selettive dei
direttori generali in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «L'incarico di
commissario ad acta e di subcommissario e' valutabile quale
esperienza dirigenziale ai fini di cui al comma 7-ter dell'articolo 1
del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.».