Art. 10 
 
 
Disposizioni in  materia  di  diritti  aeroportuali  -  Procedura  di
                       infrazione n. 2014/4187 
 
  1.  L'articolo  73  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.   1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 73 (Autorita' nazionale di vigilanza). -  1.  L'Autorita'  di
regolazione dei trasporti, istituita ai sensi  dell'articolo  37  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, svolge le funzioni di Autorita'
nazionale  di  vigilanza  di  cui  al  presente  decreto  anche   con
riferimento ai contratti  di  programma  previsti  dall'articolo  17,
comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.  102.  L'Autorita'
suddetta  attua  le  funzioni  trasferite  con  le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili  nel  proprio  bilancio,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 
 
          Note all'art. 10: 
              Il   decreto-legge   n.   1/2012,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 27/2012 (Disposizioni urgenti
          per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture  e  la
          competitivita'), pubblicato nella  Gazz.  Uff.  24  gennaio
          2012, n. 19. 
              Il  testo  dell'articolo  37,  del   decreto-legge   n.
          201/2011, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.
          214/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e
          il consolidamento dei  conti  pubblici),  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, cosi' recita: 
              "Art. 37. Liberalizzazione del settore dei trasporti 
              1.  Nell'ambito  delle  attivita'  di  regolazione  dei
          servizi di pubblica utilita' di cui alla legge 14  novembre
          1995, n. 481, e' istituita l'Autorita' di  regolazione  dei
          trasporti, di  seguito  denominata  «Autorita'»,  la  quale
          opera in piena autonomia e con indipendenza di  giudizio  e
          di valutazione. La sede dell'Autorita' e' individuata in un
          immobile di proprieta' pubblica  nella  citta'  di  Torino,
          laddove idoneo e disponibile, con  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, entro  il  termine  del  31
          dicembre 2013. In sede di  prima  attuazione  del  presente
          articolo, il collegio dell'Autorita' e' costituito entro il
          31 maggio 2012. L'Autorita' e' competente nel  settore  dei
          trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e  ai
          servizi accessori, in conformita' con la disciplina europea
          e nel rispetto del  principio  di  sussidiarieta'  e  delle
          competenze delle regioni e degli  enti  locali  di  cui  al
          titolo  V   della   parte   seconda   della   Costituzione.
          L'Autorita' esercita  le  proprie  competenze  a  decorrere
          dalla data di adozione dei regolamenti di cui  all'articolo
          2,  comma  28,  della  legge  14  novembre  1995,  n.  481.
          All'Autorita'  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni organizzative e di funzionamento di  cui  alla
          medesima legge. 
              1-bis. L'Autorita' e' organo  collegiale  composto  dal
          presidente  e  da  due  componenti  nominati   secondo   le
          procedure di cui all'articolo 2, comma 7,  della  legge  14
          novembre 1995,  n.  481.  Ai  componenti  e  ai  funzionari
          dell'Autorita' si applica il regime previsto  dall'articolo
          2, commi da 8 a  11,  della  medesima  legge.  Il  collegio
          nomina  un  segretario   generale,   che   sovrintende   al
          funzionamento dei servizi e degli uffici e ne  risponde  al
          presidente. 
              1-ter. I componenti  dell'Autorita'  sono  scelti,  nel
          rispetto  dell'equilibrio  di  genere,   tra   persone   di
          indiscussa  moralita'  e  indipendenza  e   di   comprovata
          professionalita' e competenza  nei  settori  in  cui  opera
          l'Autorita'.  A  pena  di  decadenza   essi   non   possono
          esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
          professionale o  di  consulenza,  essere  amministratori  o
          dipendenti di soggetti pubblici  o  privati  ne'  ricoprire
          altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
          incarichi  elettivi  o  di   rappresentanza   nei   partiti
          politici, ne' avere interessi  diretti  o  indiretti  nelle
          imprese operanti nel settore di competenza  della  medesima
          Autorita'. I  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche
          sono   collocati   fuori   ruolo   per   l'intera    durata
          dell'incarico. I componenti  dell'Autorita'  sono  nominati
          per  un  periodo  di  sette  anni  e  non  possono   essere
          confermati  nella  carica.  In   caso   di   dimissioni   o
          impedimento del presidente o di un  membro  dell'Autorita',
          si procede alla sostituzione secondo  le  regole  ordinarie
          previste per la nomina dei  componenti  dell'Autorita',  la
          loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato. 
              2. L'Autorita' e' competente nel settore dei  trasporti
          e  dell'accesso  alle   relative   infrastrutture   ed   in
          particolare provvede: 
              a) a garantire, secondo metodologie che incentivino  la
          concorrenza, l'efficienza produttiva delle  gestioni  e  il
          contenimento dei costi per  gli  utenti,  le  imprese  e  i
          consumatori,   condizioni   di   accesso   eque    e    non
          discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie,  portuali,
          aeroportuali e  alle  reti  autostradali,  fatte  salve  le
          competenze dell'Agenzia per le  infrastrutture  stradali  e
          autostradali di cui all'articolo  36  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111,  nonche'  in  relazione  alla
          mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale,
          locale e urbano anche collegata  a  stazioni,  aeroporti  e
          porti; 
              b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle
          condizioni  di  concorrenza  effettivamente  esistenti  nei
          singoli mercati  dei  servizi  dei  trasporti  nazionali  e
          locali, i criteri per la fissazione da parte  dei  soggetti
          competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi,  tenendo
          conto dell'esigenza di  assicurare  l'equilibrio  economico
          delle  imprese  regolate,  l'efficienza  produttiva   delle
          gestioni e il contenimento dei costi  per  gli  utenti,  le
          imprese, i consumatori; 
              c) a verificare la corretta applicazione da  parte  dei
          soggetti interessati dei criteri  fissati  ai  sensi  della
          lettera b); 
              d) a stabilire le condizioni  minime  di  qualita'  dei
          servizi di trasporto nazionali e locali connotati da  oneri
          di servizio pubblico, individuate  secondo  caratteristiche
          territoriali di domanda e offerta; 
              e) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio
          e alle diverse infrastrutture, il  contenuto  minimo  degli
          specifici diritti, anche di natura  risarcitoria,  che  gli
          utenti  possono  esigere  nei  confronti  dei  gestori  dei
          servizi e delle infrastrutture  di  trasporto;  sono  fatte
          salve le ulteriori garanzie che  accrescano  la  protezione
          degli  utenti  che  i   gestori   dei   servizi   e   delle
          infrastrutture possono inserire  nelle  proprie  carte  dei
          servizi; 
              f) a definire i criteri  per  la  determinazione  delle
          eccezioni al principio della minore estensione territoriale
          dei lotti di gara rispetto  ai  bacini  di  pianificazione,
          tenendo  conto  della  domanda  effettiva   e   di   quella
          potenziale, delle economie di scala e di  integrazione  tra
          servizi,  di  eventuali  altri  criteri  determinati  dalla
          normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei  bandi
          delle gare per l'assegnazione dei servizi di  trasporto  in
          esclusiva e delle convenzioni da  inserire  nei  capitolati
          delle medesime gare e a stabilire i criteri per  la  nomina
          delle  commissioni  aggiudicatrici;  con   riferimento   al
          trasporto ferroviario regionale, l'Autorita'  verifica  che
          nei  relativi  bandi  di  gara  non  sussistano  condizioni
          discriminatorie o che impediscano l'accesso  al  mercato  a
          concorrenti   potenziali   e    specificamente    che    la
          disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
          gara non costituisca un  requisito  per  la  partecipazione
          ovvero  un  fattore  di  discriminazione  tra  le   imprese
          partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
          concesso un tempo  massimo  di  diciotto  mesi,  decorrenti
          dall'aggiudicazione  definitiva,  per  l'acquisizione   del
          materiale rotabile indispensabile per  lo  svolgimento  del
          servizio. Con  riferimento  al  trasporto  pubblico  locale
          l'Autorita' definisce anche gli  schemi  dei  contratti  di
          servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
          societa' con prevalente partecipazione  pubblica  ai  sensi
          del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
          quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di  gara  che
          per i predetti contratti di servizio esercitati in house  o
          affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
          obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore  deve
          rispettare,   nonche'   gli   obiettivi    di    equilibrio
          finanziario; per tutti  i  contratti  di  servizio  prevede
          obblighi di separazione contabile tra le  attivita'  svolte
          in regime di servizio pubblico e le altre attivita'; 
              g) con particolare riferimento al settore autostradale,
          a stabilire per le nuove concessioni nonche' per quelle  di
          cui  all'articolo  43,  comma  1  e,  per  gli  aspetti  di
          competenza, comma 2 sistemi tariffari  dei  pedaggi  basati
          sul   metodo   del   price    cap,    con    determinazione
          dell'indicatore di produttivita' X a  cadenza  quinquennale
          per  ciascuna  concessione;  a  definire  gli   schemi   di
          concessione da inserire nei bandi  di  gara  relativi  alla
          gestione o costruzione; a definire  gli  schemi  dei  bandi
          relativi  alle  gare  cui  sono  tenuti   i   concessionari
          autostradali per  le  nuove  concessioni;  a  definire  gli
          ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo
          scopo di promuovere  una  gestione  plurale  sulle  diverse
          tratte e stimolare la concorrenza per confronto; 
              h) con particolare riferimento al settore aeroportuale,
          a  svolgere  ai  sensi  degli  articoli  da  71  a  81  del
          decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le  funzioni  di
          Autorita' di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma 2,
          del predetto decreto-legge n. 1  del  2012,  in  attuazione
          della direttiva 2009/12/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  dell'11  marzo  2009,  concernente  i   diritti
          aeroportuali; 
              i)    con    particolare    riferimento     all'accesso
          all'infrastruttura  ferroviaria,  a   svolgere   tutte   le
          funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37
          del decreto legislativo  8  luglio  2003,  n.  188,  e,  in
          particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
          pedaggi  da  parte  del  gestore  dell'infrastruttura  e  i
          criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e  a
          vigilare sulla loro  corretta  applicazione  da  parte  del
          gestore dell'infrastruttura; 
              l) l'Autorita',  in  caso  di  inosservanza  di  propri
          provvedimenti  o  di  mancata  ottemperanza  da  parte  dei
          soggetti  esercenti   il   servizio   alle   richieste   di
          informazioni o  a  quelle  connesse  all'effettuazione  dei
          controlli, ovvero nel caso  in  cui  le  informazioni  e  i
          documenti  non  siano  veritieri,  puo'  irrogare  sanzioni
          amministrative pecuniarie  determinate  in  fase  di  prima
          applicazione secondo le  modalita'  e  nei  limiti  di  cui
          all'articolo 2  della  legge  14  novembre  1995,  n.  481.
          L'ammontare  riveniente  dal   pagamento   delle   predette
          sanzioni e' destinato ad un fondo per il  finanziamento  di
          progetti  a  vantaggio  dei  consumatori  dei  settori  dei
          trasporti, approvati dal Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti su  proposta  dell'Autorita'.  Tali  progetti
          possono  beneficiare  del  sostegno  di  altre  istituzioni
          pubbliche nazionali e europee; 
              m) con particolare  riferimento  al  servizio  taxi,  a
          monitorare e verificare la corrispondenza  dei  livelli  di
          offerta del servizio taxi, delle tariffe e  della  qualita'
          delle  prestazioni  alle  esigenze  dei  diversi   contesti
          urbani,   secondo   i   criteri   di    ragionevolezza    e
          proporzionalita', allo scopo di  garantire  il  diritto  di
          mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
          proprie  competenze,  provvedono,  previa  acquisizione  di
          preventivo parere da parte dell'Autorita', ad  adeguare  il
          servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi: 
              1) l'incremento del numero delle licenze  ove  ritenuto
          necessario anche in  base  alle  analisi  effettuate  dalla
          Autorita' per  confronto  nell'ambito  di  realta'  europee
          comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici
          anche ambientali, in relazione a  comprovate  ed  oggettive
          esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche  demografiche
          e   territoriali,   bandendo   concorsi   straordinari   in
          conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero in
          deroga ove la programmazione  numerica  manchi  o  non  sia
          ritenuta idonea dal comune  ad  assicurare  un  livello  di
          offerta adeguato, per il rilascio, a titolo  gratuito  o  a
          titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare  ai  soggetti
          in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo  6  della
          legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso  di  titolo
          oneroso, il relativo importo ed individuando,  in  caso  di
          eccedenza delle domande, uno o piu'  criteri  selettivi  di
          valutazione  automatica  o  immediata,  che  assicurino  la
          conclusione della procedura in  tempi  celeri.  I  proventi
          derivanti dal rilascio di licenze  a  titolo  oneroso  sono
          finalizzati ad adeguate compensazioni  da  corrispondere  a
          coloro che sono gia' titolari di licenza; 
              2) consentire ai titolari di  licenza  d'intesa  con  i
          comuni  una  maggiore  liberta'   nell'organizzazione   del
          servizio   sia   per   fronteggiare   particolari    eventi
          straordinari o  periodi  di  prevedibile  incremento  della
          domanda   e   in   numero   proporzionato   alle   esigenze
          dell'utenza, sia per sviluppare nuovi  servizi  integrativi
          come il taxi ad uso collettivo o altre forme; 
              3) consentire una maggiore  liberta'  nella  fissazione
          delle tariffe, la  possibilita'  di  una  loro  corretta  e
          trasparente  pubblicizzazione  a  tutela  dei  consumatori,
          prevedendo la possibilita' per gli utenti di  avvalersi  di
          tariffe   predeterminate   dal    comune    per    percorsi
          prestabiliti; 
              4) migliorare la  qualita'  di  offerta  del  servizio,
          individuando  criteri  mirati  ad  ampliare  la  formazione
          professionale degli operatori con  particolare  riferimento
          alla sicurezza stradale  e  alla  conoscenza  delle  lingue
          straniere,  nonche'  alla  conoscenza  della  normativa  in
          materia fiscale, amministrativa e civilistica del  settore,
          favorendo  gli  investimenti  in   nuove   tecnologie   per
          l'efficientamento organizzativo ed ambientale del  servizio
          e adottando la carta dei servizi a livello regionale; 
              n) con riferimento alla disciplina di cui alla  lettera
          m), l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale  amministrativo
          regionale del Lazio. 
              3. Nell'esercizio  delle  competenze  disciplinate  dal
          comma 2 del presente articolo, l'Autorita': 
              a) puo' sollecitare  e  coadiuvare  le  amministrazioni
          pubbliche competenti  all'individuazione  degli  ambiti  di
          servizio  pubblico  e  dei  metodi  piu'   efficienti   per
          finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere
          pubblici; 
              b)  determina  i  criteri  per   la   redazione   della
          contabilita' delle imprese  regolate  e  puo'  imporre,  se
          necessario per garantire  la  concorrenza,  la  separazione
          contabile e societaria delle imprese integrate; 
              c)   propone    all'amministrazione    competente    la
          sospensione,  la  decadenza  o  la  revoca  degli  atti  di
          concessione, delle convenzioni, dei contratti  di  servizio
          pubblico, dei contratti di programma e di ogni  altro  atto
          assimilabile comunque  denominato,  qualora  sussistano  le
          condizioni previste dall'ordinamento; 
              d) richiede a chi ne e' in possesso le  informazioni  e
          l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio  delle
          sue  funzioni,  nonche'  raccoglie  da  qualunque  soggetto
          informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente; 
              e) se sospetta possibili violazioni  della  regolazione
          negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni  presso  i
          soggetti sottoposti alla  regolazione  mediante  accesso  a
          impianti,  a  mezzi  di   trasporto   e   uffici;   durante
          l'ispezione,  anche  avvalendosi  della  collaborazione  di
          altri  organi  dello  Stato,  puo'  controllare   i   libri
          contabili e qualsiasi altro documento aziendale,  ottenerne
          copia, chiedere chiarimenti e altre  informazioni,  apporre
          sigilli; delle operazioni ispettive e  delle  dichiarazioni
          rese deve essere redatto apposito verbale; 
              f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con
          gli atti di regolazione adottati e con gli impegni  assunti
          dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure
          opportune di ripristino; nei casi in cui  intenda  adottare
          una decisione volta  a  fare  cessare  un'infrazione  e  le
          imprese  propongano   impegni   idonei   a   rimuovere   le
          contestazioni da essa avanzate,  puo'  rendere  obbligatori
          tali impegni per le  imprese  e  chiudere  il  procedimento
          senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento
          se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti
          gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle  parti  si
          rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in  circostanze
          straordinarie,  ove  ritenga  che  sussistano   motivi   di
          necessita' e  di  urgenza,  al  fine  di  salvaguardare  la
          concorrenza  e  di  tutelare  gli  interessi  degli  utenti
          rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile,  puo'
          adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare; 
              g) valuta i  reclami,  le  istanze  e  le  segnalazioni
          presentati  dagli  utenti  e  dai  consumatori,  singoli  o
          associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi  e
          tariffari da  parte  dei  soggetti  esercenti  il  servizio
          sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle  sue
          competenze; 
              h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco
          onerose  per  la  conciliazione  e  la  risoluzione   delle
          controversie tra esercenti e utenti; 
              i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge,  da
          atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una
          sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del
          fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza
          dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe,
          canoni, pedaggi, diritti e prezzi  sottoposti  a  controllo
          amministrativo, comunque denominati,  di  inosservanza  dei
          criteri   per   la   separazione   contabile   e   per   la
          disaggregazione dei costi  e  dei  ricavi  pertinenti  alle
          attivita'  di  servizio  pubblico  e  di  violazione  della
          disciplina  relativa   all'accesso   alle   reti   e   alle
          infrastrutture o  delle  condizioni  imposte  dalla  stessa
          Autorita', nonche' di inottemperanza  agli  ordini  e  alle
          misure disposti; 
              l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria  fino
          all'1 per  cento  del  fatturato  dell'impresa  interessata
          qualora: 
              1)  i  destinatari  di  una  richiesta   della   stessa
          Autorita' forniscano informazioni  inesatte,  fuorvianti  o
          incomplete,  ovvero  non  forniscano  le  informazioni  nel
          termine stabilito; 
              2) i destinatari di un'ispezione rifiutino  di  fornire
          ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali,
          nonche' rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto,
          fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti; 
              m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui  alla
          lettera f) applica una sanzione fino al 10  per  cento  del
          fatturato dell'impresa interessata. 
              4. Restano ferme tutte le altre competenze  diverse  da
          quelle   disciplinate   nel   presente    articolo    delle
          amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori
          indicati; in particolare, restano ferme  le  competenze  in
          materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito  dei
          rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori  delle
          infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,
          di definizione  degli  ambiti  del  servizio  pubblico,  di
          tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le
          amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
          enti  strumentali  che  hanno  competenze  in  materia   di
          sicurezza e standard tecnici  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono
          avere  un  impatto  sulla  concorrenza  tra  operatori  del
          settore, sulle tariffe, sull'accesso  alle  infrastrutture,
          con   facolta'   da   parte   dell'Autorita'   di   fornire
          segnalazioni  e  pareri  circa   la   congruenza   con   la
          regolazione economica. Restano  altresi'  ferme  e  possono
          essere    contestualmente    esercitate    le    competenze
          dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla
          legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti  legislativi  2
          agosto 2007,  n.  145  e  2  agosto  2007,  n.  146,  e  le
          competenze  dell'Autorita'  di  vigilanza   sui   contratti
          pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
          163 e le  competenze  dell'Agenzia  per  le  infrastrutture
          stradali  e  autostradali  di  cui  all'articolo   36   del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. 
              5. L'Autorita' rende pubblici nei modi piu' opportuni i
          provvedimenti di regolazione e riferisce  annualmente  alle
          Camere  evidenziando   lo   stato   della   disciplina   di
          liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La
          regolazione approvata ai sensi del presente articolo  resta
          efficace fino a  quando  e'  sostituita  dalla  regolazione
          posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno  affidate
          le competenze previste dal presente articolo. 
              6. All'esercizio delle competenze di cui al comma  2  e
          alle attivita' di cui al  comma  3,  nonche'  all'esercizio
          delle altre competenze e alle  altre  attivita'  attribuite
          dalla legge, si provvede come segue: 
              a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita'
          e dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5  milioni
          di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di  euro  per  l'anno
          2014, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2013-2015,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2013,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero  degli  affari  esteri.  Al  fine  di
          assicurare l'immediato avvio dell'Autorita' di  regolazione
          dei trasporti, l'Autorita' garante della concorrenza e  del
          mercato anticipa, nei limiti di  stanziamento  del  proprio
          bilancio, le risorse  necessarie  per  la  copertura  degli
          oneri   derivanti   dall'istituzione   dell'Autorita'    di
          regolazione dei trasporti e dal  suo  funzionamento,  nella
          misura di 1,5 milioni di euro per  l'anno  2013  e  di  2,5
          milioni di euro per l'anno 2014. Le somme  anticipate  sono
          restituite all'Autorita' garante della  concorrenza  e  del
          mercato a valere sulle risorse  di  cui  al  primo  periodo
          della presente lettera. Fino all'attivazione del contributo
          di  cui  alla  lettera  b),   l'Autorita'   garante   della
          concorrenza  e  del  mercato,  nell'ambito  delle  predette
          risorse,  assicura   all'Autorita'   di   regolazione   dei
          trasporti,  tramite  apposita  convenzione,  il  necessario
          supporto operativo-logistico, economico e  finanziario  per
          lo     svolgimento     delle     attivita'      strumentali
          all'implementazione    della    struttura     organizzativa
          dell'Autorita' di regolazione dei trasporti; 
              b)  mediante  un  contributo  versato  dagli  operatori
          economici operanti nel settore del trasporto e per i  quali
          l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui
          essi operano, l'esercizio delle competenze o il  compimento
          delle  attivita'  previste  dalla  legge,  in  misura   non
          superiore  all'1  per   mille   del   fatturato   derivante
          dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo
          esercizio, con la previsione di  soglie  di  esenzione  che
          tengano conto della dimensione del  fatturato.  Il  computo
          del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni
          di contribuzione. Il contributo e' determinato  annualmente
          con atto  dell'Autorita',  sottoposto  ad  approvazione  da
          parte  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
          termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono
          essere formulati rilievi cui l'Autorita'  si  conforma;  in
          assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato; 
              b-bis) ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  29,  ultimo
          periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in  sede  di
          prima  attuazione  del   presente   articolo,   l'Autorita'
          provvede al reclutamento  del  personale  di  ruolo,  nella
          misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella
          pianta organica,  determinata  in  ottanta  unita',  e  nei
          limiti  delle  risorse   disponibili,   mediante   apposita
          selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
          amministrazioni  in  possesso  delle   competenze   e   dei
          requisiti di professionalita' ed esperienza  richiesti  per
          l'espletamento delle singole funzioni e tale  da  garantire
          la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
          personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da  altre
          pubbliche  amministrazioni,  con  oneri  a   carico   delle
          amministrazioni di provenienza. A  seguito  del  versamento
          dei  contributi  di  cui  alla  lettera  b),  il   predetto
          personale  e'  immesso  nei  ruoli   dell'Autorita'   nella
          qualifica assunta in sede di selezione. 
              6-bis.  Nelle   more   dell'entrata   in   operativita'
          dell'Autorita',  determinata  con  propria   delibera,   le
          funzioni e le competenze attribuite alla  stessa  ai  sensi
          del presente articolo continuano  ad  essere  svolte  dalle
          amministrazioni  e  dagli  enti  pubblici  competenti   nei
          diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa  data
          l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari  (URSF)
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  di  cui
          all'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
          n. 211, istituito ai sensi  dell'articolo  37  del  decreto
          legislativo  8  luglio  2003,   n.   188,   e'   soppresso.
          Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti provvede alla riduzione della dotazione  organica
          del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia  in
          misura corrispondente agli uffici dirigenziali  di  livello
          generale  e  non  generale   soppressi.   Sono,   altresi',
          soppressi  gli  stanziamenti  di  bilancio  destinati  alle
          relative spese di funzionamento. 
              6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia
          e delle finanze nonche' del CIPE in materia di approvazione
          di contratti di programma nonche'  di  atti  convenzionali,
          con  particolare  riferimento   ai   profili   di   finanza
          pubblica.". 
              Il  testo   dell'articolo   17,   comma   34-bis,   del
          decreto-legge n. 78/2009,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge n. 102/2009 (Provvedimenti  anticrisi,  nonche'
          proroga di termini), pubblicato nella Gazz. Uff.  1  luglio
          2009, n. 150, cosi' recita: 
              "Art. 17. Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei
          conti 
              (Omissis). 
              34-bis. Al  fine  di  incentivare  l'adeguamento  delle
          infrastrutture di sistemi aeroportuali nazionali e comunque
          con traffico superiore a otto milioni di passeggeri  annui,
          nonche' quelli  aventi  strutture  con  sedimi  in  regioni
          diverse, nel  caso  in  cui  gli  investimenti  si  fondino
          sull'utilizzo di capitali di mercato  del  gestore,  l'Ente
          nazionale per l'aviazione civile (ENAC)  e'  autorizzato  a
          stipulare contratti di programma in deroga  alla  normativa
          vigente in materia, introducendo  sistemi  di  tariffazione
          pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard
          europei, siano orientati ai costi  delle  infrastrutture  e
          dei servizi, a obiettivi  di  efficienza  e  a  criteri  di
          adeguata remunerazione degli investimenti e  dei  capitali,
          con modalita' di aggiornamento valide per  l'intera  durata
          del rapporto. In tali casi il contratto  e'  approvato  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          adottare entro sessanta giorni dalla stipula del  contratto
          di programma, su proposta del Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, e puo' graduare le  modifiche  tariffarie,
          prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad
          un  riequilibrio  del  piano  economico-finanziario   della
          societa' di gestione.".