Art. 9 Disposizioni relative agli esaminatori di patenti di guida 1. All'Allegato IV, punto 2.2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero essere in possesso di diploma di laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea specialistica o magistrale in ingegneria».
Note all'art. 9: Il testo dell'allegato IV del decreto legislativo n. 59/2011 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2011, n. 99, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Allegato IV - (previsto dall'art. 23) Norme minime per gli esaminatori delle prove pratiche di guida 1. Competenze richieste all'esaminatore di guida 1.1. La persona autorizzata a condurre su un veicolo a motore valutazioni pratiche della prestazione di un candidato deve avere le nozioni, le capacita' e le conoscenze relative alle materie elencate nei punti da 1.2. a 1.6. 1.2. Le competenze dell'esaminatore devono essere pertinenti alla valutazione della prestazione del candidato che aspira all'ottenimento della categoria di patente di guida per cui l'esame e' sostenuto. 1.3. Nozioni e conoscenze relative alla guida e valutazione: - teoria del comportamento al volante; - guida previdente e prevenzione degli incidenti; - programma su cui vertono i parametri degli esami di guida; - requisiti dell'esame di guida; - pertinente legislazione relativa alla circolazione stradale, incluse la legislazione pertinente dell'UE e quella nazionale e le linee guida interpretative; - teoria e tecniche di valutazione; - guida prudente. 1.4. Capacita' di valutazione: - capacita' di osservare accuratamente, controllare e valutare la prestazione globale del candidato, segnatamente: - il riconoscimento corretto e complessivo delle situazioni pericolose; - l'accurata determinazione della causa e del probabile effetto di tali situazioni; - il raggiungimento di competenze e il riconoscimento degli errori; - l'uniformita' e la coerenza della valutazione; - assimilare le informazioni velocemente ed estrapolare i punti fondamentali; - prevedere, individuare i problemi potenziali e sviluppare strategie per affrontarli; - fornire un feedback tempestivo e costruttivo. 1.5. Capacita' personali di guida: - La persona autorizzata a fungere da esaminatore nelle prove pratiche per una categoria di patente di guida deve essere in grado di guidare ad un livello appropriatamente elevato tale tipo di veicolo a motore. 1.6. Qualita' del servizio: - stabilire e comunicare cio' che il candidato puo' aspettarsi durante l'esame; - comunicare chiaramente, scegliendo il contenuto, lo stile ed il linguaggio adatti agli interlocutori e al contesto e affrontare le richieste dei candidati; - fornire un feedback chiaro sul risultato dell'esame; - trattare i candidati con rispetto e senza discriminazione. 1.7. Nozioni della tecnica e della fisica dei veicoli: - conoscenza della tecnica dei veicoli come sterzo, pneumatici, freni, luci, specialmente per i motocicli e i veicoli pesanti; - sicurezza di carico; - conoscenza delle caratteristiche fisiche del veicolo, come velocita', attrito, dinamica, energia. 1.8. Guida attenta ai consumi e rispettosa dell'ambiente 2. Condizioni generali 2.1. Un esaminatore di guida per la patente di categoria B: a) deve essere titolare di una patente di guida di categoria B da almeno 3 anni; b) deve avere compiuto almeno 23 anni di eta'; c) deve aver superato la formazione iniziale prevista al punto 3 del presente allegato e, in seguito, essersi conformato alle disposizioni del punto 4 del presente allegato per quanto riguarda la garanzia di qualita' e la formazione continua; d) deve aver ultimato un'istruzione professionale che porti almeno al completamento del livello 3 come definito dalla decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunita' europee; e) non puo' lavorare contemporaneamente come insegnante o istruttore di guida in una scuola guida. 2.2. Un esaminatore di guida per le patenti delle altre categorie: a) deve essere titolare di una patente della categoria corrispondente a quella per la quale svolge l'attivita' di esaminatore, ovvero essere in possesso di diploma di laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea specialistica o magistrale in ingegneria; b) deve aver superato la formazione iniziale prevista al punto 3 del presente allegato e, in seguito, essersi conformato alle disposizioni del punto 4 del presente allegato per quanto riguarda la garanzia di qualita' e la formazione continua; c) deve essere stato esaminatore di guida per la patente di categoria B e aver esercitato tale funzione per almeno tre anni; a tale durata si puo' derogare a condizione che l'esaminatore: - dimostri di possedere un'esperienza di guida di almeno cinque anni nella categoria interessata; d) deve aver completato un'istruzione professionale che porti almeno al completamento del livello 3 come definito dalla decisione 85/368/CEE; e) non puo' lavorare contemporaneamente come insegnante o istruttore di guida in una scuola guida. 2-bis. Equivalenze 2-bis.1. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformita' alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le patenti delle categorie AM, A1, A2 e A sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attivita'. 2-bis.2. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformita' alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le patenti delle categorie C1, C, D1 e D sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attivita'. 2-bis.3. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformita' alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le patenti delle categorie BE, C1E, CE, D1E e DE sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attivita'. 3. Qualifica iniziale 3.1. Formazione iniziale 3.1.1 Prima che una persona possa fungere da esaminatore nelle prove di guida, essa deve frequentare un corso di formazione iniziale, i cui contenuti e procedure sono disciplinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 121, comma 5-bis, del Codice della strada, come introdotto dal presente decreto legislativo, in modo da possedere le competenze di cui al punto 1. 3.2. Esami 3.2.1. Al termine della formazione iniziale, il candidato al conseguimento dell'abilitazione di esaminatore nelle prove di guida deve superare un esame finale, i cui contenuti e procedure sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui di cui all'articolo 121, comma 5-bis, del Codice della strada, come introdotto dal presente decreto legislativo. L'esame e' inteso intese a valutare, in un modo pedagogicamente adeguato, le competenze della persona ai sensi del punto 1, in particolare del punto 1.4. La procedura d'esame deve comprendere sia una componente teorica sia una componente pratica. Se del caso, si puo' fare ricorso ad una valutazione informatizzata. 4. Garanzia di qualita' e formazione continua 4.1. Garanzia di qualita' 4.1.1. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici istituisce un sistema di garanzia di qualita' per assicurare il mantenimento del livello degli esaminatori di guida. 4.1.2. Il sistema di garanzia di qualita' comprende la supervisione degli esaminatori sul lavoro, il loro perfezionamento e riaccreditamento, il loro sviluppo professionale continuo, nonche' la valutazione periodica dei risultati degli esami di guida da essi effettuati, anche sotto il profilo di una valutazione corretta e coerente. 4.1.3. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede a che ogni esaminatore sia oggetto di un accertamento annuale mediante uso del predetto sistema di garanzia di qualita' di cui al punto 4.1.2. Provvede inoltre a che ciascun esaminatore sia osservato, una volta ogni cinque anni, durante l'effettuazione degli esami per un tempo minimo complessivo di almeno mezza giornata, in modo da consentire l'osservazione di vari esami. In caso di individuazione di problemi sono assunte misure correttive. 4.1.4. Il soddisfacimento del requisito in materia di ispezioni con riguardo agli esami per una categoria implica il soddisfacimento di tale requisito per le altre categorie. 4.2. Formazione continua 4.2.1. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede a che, al fine del mantenimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attivita' di esaminatore di guida, gli stessi seguano una formazione continua minima a carattere periodico di quattro giorni in un periodo complessivo di due anni, al fine di: - mantenere e aggiornare le nozioni necessarie e le capacita' per effettuare esami; - sviluppare nuove competenze divenute essenziali per l'esercizio della loro professione; - garantire che gli esaminatori continuino ad effettuare gli esami in modo equo ed uniforme; nonche' una formazione continua minima di almeno cinque giorni complessivi per periodo di cinque anni al fine di sviluppare e mantenere le necessarie capacita' pratiche di guida. 4.2.2. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici adotta le misure appropriate per garantire che sia prontamente impartita una formazione specifica agli esaminatori il cui operato risulti gravemente insoddisfacente secondo il sistema di garanzia di qualita' esistente. 4.2.3. La formazione continua puo' prendere la forma di sessioni di informazione, formazione in aula, apprendimento convenzionale o per via elettronica, e puo' essere impartita individualmente o in gruppo. Essa puo' comprendere qualsiasi revisione dei parametri ritenuta opportuna. 4.2.4. Gli esaminatori che non abbiano effettuato esami per un periodo di 24 mesi devono sottoporsi ad un'adeguata nuova valutazione prima di essere autorizzati ad effettuare esami di guida. La nuova valutazione puo' essere eseguita nel quadro del requisito di cui al punto 4.2.1.".