Art. 13 
 
                      Manutenzione dei veicoli 
 
  1. A ciascun veicolo, prima dell'utilizzo sulla rete, e'  assegnato
dal detentore un soggetto responsabile della manutenzione (Entity  in
charge of maintenance -  ECM)  e  tale  soggetto  e'  registrato  nel
registro dei veicoli conformemente all'articolo  47  della  direttiva
(UE) 2016/797. 
  2. Fatta salva la responsabilita' delle imprese ferroviarie  e  dei
gestori dell'infrastruttura per il funzionamento sicuro di  un  treno
quale  prevista  nell'articolo  4,  il  soggetto  responsabile  della
manutenzione  assicura  che  i  veicoli  della  cui  manutenzione  e'
responsabile siano in condizioni sicure per la  circolazione.  A  tal
fine, l'ECM pone in  essere  un  sistema  di  manutenzione  per  tali
veicoli, mediante il quale: 
    a) assicura che i  veicoli  siano  mantenuti  in  conformita'  al
dossier di manutenzione di ciascun veicolo e ai requisiti in  vigore,
incluse le norme in materia di manutenzione e le  disposizioni  delle
STI pertinenti; 
    b) mette in atto i necessari metodi di  valutazione  del  rischio
definiti nei pertinenti CSM, ove  appropriato  cooperando  con  altri
soggetti; 
    c) provvede affinche' le  proprie  imprese  appaltatrici  attuino
misure di controllo del rischio attraverso l'applicazione dei CSM per
il monitoraggio di cui all'articolo 6, comma  1,  lettera  c),  della
direttiva (UE) 2016/798 e affinche' cio'  sia  stabilito  in  accordi
contrattuali di cui e' data comunicazione  su  richiesta  dell'ERA  o
dell'ANSFISA; 
    d) assicura la tracciabilita' delle attivita' di manutenzione. 
  3. Il sistema di manutenzione e' composto dalle seguenti funzioni: 
    a) la funzione di «gestione», per supervisionare e coordinare  le
funzioni di manutenzione di cui alle lettere da b) a d) e  assicurare
lo stato di sicurezza del veicolo nel sistema ferroviario; 
    b) la funzione di «sviluppo della manutenzione», per  gestire  la
documentazione relativa alla manutenzione, inclusa la gestione  della
configurazione, sulla base dei dati di progetto e di esercizio, cosi'
come delle prestazioni e dell'esperienza maturata; 
    c) la funzione di «gestione della manutenzione della flotta», per
gestire la rimozione dall'esercizio del veicolo che e'  sottoposto  a
manutenzione e il suo ritorno in esercizio dopo la manutenzione; 
    d) la funzione di «esecuzione della manutenzione»,  per  eseguire
la necessaria manutenzione tecnica di un veicolo o di parti di  esso,
inclusa la documentazione relativa alla re-immissione in servizio. 
  4. Il soggetto responsabile della manutenzione assicura  che  tutte
le funzioni di cui al comma  3  siano  conformi  ai  requisiti  e  ai
criteri di valutazione di  cui  all'allegato  III  ed  effettua  esso
stesso la funzione  di  gestione,  fatta  salva  la  possibilita'  di
esternalizzare le funzioni di manutenzione di cui alle lettere da  b)
a d) del medesimo comma, o loro parti, ad altri enti appaltanti,  tra
cui le officine di manutenzione. 
  5. Le officine di  manutenzione  applicano  le  sezioni  pertinenti
dell'allegato III, identificate negli atti di esecuzione  adottati  a
norma dell'articolo 14, comma 8, lettera  a),  della  direttiva  (UE)
2016/798, che corrispondono  a  funzioni  e  attivita'  che  dovranno
essere certificate. 
  6. Nel caso di carri  merci,  e,  dopo  l'adozione  degli  atti  di
esecuzione di  cui  all'articolo  14,  comma  8,  lettera  b),  della
direttiva (UE) 2016/798, nel caso di altri veicoli, ciascun  soggetto
responsabile della manutenzione svolge la propria attivita' a seguito
del rilascio di apposito certificato  (certificato  ECM),  valido  in
tutta l'Unione europea,  da  parte  di  un  organismo  accreditato  o
riconosciuto o da un'autorita' nazionale preposta alla sicurezza, nel
rispetto delle seguenti condizioni: 
    a) i processi di accreditamento e di riconoscimento dei  processi
di certificazione si basano su criteri di indipendenza, competenza  e
imparzialita'; 
    b) il sistema di certificazione fornisce la prova che il soggetto
responsabile della manutenzione ha posto  in  essere  il  sistema  di
manutenzione  per  assicurare  la  circolazione  in   condizioni   di
sicurezza dei veicoli della cui manutenzione e' responsabile; 
    c) la certificazione del soggetto responsabile della manutenzione
e'  basata  su  una  valutazione  della  capacita'  dello  stesso  di
soddisfare i pertinenti requisiti e criteri  di  valutazione  di  cui
all'allegato III e di applicarli in modo coerente. Esso comprende  un
sistema di supervisione per garantire l'ininterrotta  conformita'  ai
requisiti e ai criteri di valutazione summenzionati dopo il  rilascio
del certificato ECM; 
    d) la certificazione delle officine di manutenzione si  basa  sul
rispetto delle pertinenti sezioni dell'allegato  III  applicate  alle
corrispondenti funzioni e attivita' che dovranno essere certificate. 
  7. Ove il soggetto responsabile della manutenzione  sia  un'impresa
ferroviaria o  un  gestore  dell'infrastruttura,  il  rispetto  delle
condizioni di cui al comma 6 puo' essere verificato dall'ANSFISA  nel
corso dei procedimenti di cui agli articoli 9 o  11  e  annotato  sui
certificati rilasciati in base ai medesimi articoli. 
  8. Le attivita' connesse con la valutazione del rischio di  cui  al
comma 2, lettere b) e c), e quelle previste dall'articolo 8, comma 3,
lettera e), svolte ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  402/2013  e
successive modifiche, nonche' le attivita' di cui al precedente comma
6, svolte ai sensi del regolamento (UE) n. 445/2011, sono  effettuate
da organismi di valutazione della conformita'  accreditati  ai  sensi
del  regolamento  (CE)  n.  765/2008.  L'Ente  unico   nazionale   di
accreditamento  svolge  le  attivita'  periodiche  di  verifica   del
mantenimento dei requisiti da parte di detti organismi. 
  9. Entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
sottoscrive con ANSFISA e l'Ente unico  nazionale  di  accreditamento
una o piu' convenzioni per disciplinare i procedimenti amministrativi
e  le  attivita'  di  cui  al   comma   8,   garantendo   competenza,
imparzialita',  uniformita'  ed  indipendenza.  Con  l'obiettivo   di
disporre di personale competente per garantire l'adeguata  esecuzione
dei compiti affidatigli, l'Ente  unico  nazionale  di  accreditamento
utilizza  anche  le  competenze  specifiche   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e  dell'ANSFISA,  facendone  richiesta
alle rispettive Amministrazioni. 
  10. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle suddette  attivita'
sono a carico degli organismi di valutazione della conformita'. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2016/797 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2016/798 si veda nelle note alle premesse. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  402/2013  regolamento  di
          esecuzione della Commissione relativo al metodo  comune  di
          sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi  e
          che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009 (Testo rilevante
          ai fini del SEE) e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  3  maggio
          2013, n. L 121. 
              - Il regolamento (UE)  n.  445/2011  della  Commissione
          relativo ad  un  sistema  di  certificazione  dei  soggetti
          responsabili  della  manutenzione  di  carri  merci  e  che
          modifica il regolamento (CE) n. 653/2007  (Testo  rilevante
          ai fini del SEE) e' pubblicato  nella  G.U.U.E.  11  maggio
          2011, n. L 122. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  765/2008  del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio  che  pone  norme  in  materia  di
          accreditamento e vigilanza del mercato per quanto  riguarda
          la  commercializzazione  dei  prodotti  e  che  abroga   il
          regolamento (CEE) n. 339/93 e' pubblicato nella G.U.U.E. 13
          agosto 2008, n. L 218.