Art. 14 Deroghe al sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione 1. L'ANSFISA puo' identificare il soggetto responsabile della manutenzione, mediante misure alternative in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 nei seguenti casi: a) veicoli registrati in un Paese terzo e manutenuti a norma del diritto di tale Paese; b) veicoli utilizzati su reti o linee il cui scartamento sia differente da quello utilizzato sulla rete ferroviaria principale dell'Unione europea e per il quale il soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, e' garantito da accordi internazionali con Paesi terzi; c) carri merci e carrozze passeggeri in uso condiviso con Paesi terzi il cui scartamento sia differente da quello utilizzato sulla rete ferroviaria principale dell'Unione europea; d) attrezzature militari e trasporti speciali che necessitano di un'autorizzazione specifica dell'ANSFISA prima della loro messa in servizio. In tal caso sono concesse deroghe per periodi non superiori ai cinque anni. 2. Le misure alternative di cui al comma 1 sono attuate mediante specifiche deroghe concesse dall'ANSFISA o dall'ERA all'atto della registrazione dei veicoli a norma dell'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797, per quanto riguarda l'identificazione del soggetto responsabile della manutenzione, ovvero al momento del rilascio di certificati di sicurezza unici e di autorizzazioni di sicurezza a imprese ferroviarie e gestori dell'infrastruttura a norma degli articoli 9 e 11, per quanto riguarda l'identificazione o la certificazione del soggetto responsabile della manutenzione. 3. Le deroghe di cui al comma 2 sono identificate e motivate nella relazione annuale di cui all'articolo 19.
Note all'art. 14: - Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/797 si veda nelle note alle premesse.