Art. 14 
 
                Deroghe al sistema di certificazione 
            dei soggetti responsabili della manutenzione 
 
  1. L'ANSFISA  puo'  identificare  il  soggetto  responsabile  della
manutenzione, mediante misure alternative in deroga a quanto previsto
dall'articolo 13 nei seguenti casi: 
    a) veicoli registrati in un Paese terzo e manutenuti a norma  del
diritto di tale Paese; 
    b) veicoli utilizzati su reti o  linee  il  cui  scartamento  sia
differente da quello utilizzato  sulla  rete  ferroviaria  principale
dell'Unione europea e per il quale il soddisfacimento  dei  requisiti
di  cui  all'articolo  13,  comma  2,   e'   garantito   da   accordi
internazionali con Paesi terzi; 
    c) carri merci e carrozze passeggeri in uso condiviso  con  Paesi
terzi il cui scartamento sia differente da  quello  utilizzato  sulla
rete ferroviaria principale dell'Unione europea; 
    d) attrezzature militari e trasporti speciali che necessitano  di
un'autorizzazione specifica dell'ANSFISA prima della  loro  messa  in
servizio. In tal caso sono concesse deroghe per periodi non superiori
ai cinque anni. 
  2. Le misure alternative di cui al comma 1  sono  attuate  mediante
specifiche deroghe concesse dall'ANSFISA o  dall'ERA  all'atto  della
registrazione dei veicoli a norma dell'articolo  47  della  direttiva
(UE) 2016/797, per quanto  riguarda  l'identificazione  del  soggetto
responsabile della manutenzione, ovvero al momento  del  rilascio  di
certificati di sicurezza unici e di  autorizzazioni  di  sicurezza  a
imprese ferroviarie  e  gestori  dell'infrastruttura  a  norma  degli
articoli  9  e  11,  per  quanto  riguarda  l'identificazione  o   la
certificazione del soggetto responsabile della manutenzione. 
  3. Le deroghe di cui al comma 2 sono identificate e motivate  nella
relazione annuale di cui all'articolo 19. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2016/797 si veda nelle note alle premesse.