Art. 9 
 
                   Certificato di sicurezza unico 
 
  1. L'accesso all'infrastruttura ferroviaria e' consentito solo alle
imprese ferroviarie titolari del certificato di sicurezza unico. 
  2. Lo scopo del certificato di sicurezza unico  e'  di  fornire  la
prova che l'impresa ferroviaria interessata ha  posto  in  essere  un
proprio sistema di gestione della sicurezza ed e' in grado di operare
in modo  sicuro  nell'area  di  esercizio  prevista.  Il  certificato
specifica il tipo e la portata delle attivita' ferroviarie in oggetto
e l'area di esercizio. 
  3. Nella domanda  di  certificato  di  sicurezza  unico,  l'impresa
ferroviaria precisa il tipo e la portata delle attivita'  ferroviarie
in  oggetto  e  l'area  di  esercizio  prevista.  Tale   domanda   e'
accompagnata da un fascicolo  contenente  le  prove  documentali  del
fatto che: 
    a) l'impresa ferroviaria abbia elaborato un  proprio  sistema  di
gestione della  sicurezza  a  norma  dell'articolo  8  e  soddisfi  i
requisiti  previsti  da  STI,  CSM,  CST  e   da   altre   pertinenti
disposizioni  normative,  nonche'  accordi   internazionali   laddove
esistenti, ai fini del controllo dei rischi e  della  prestazione  di
servizi di trasporto sulla rete in condizioni di sicurezza; 
    b) l'impresa ferroviaria  soddisfi  i  requisiti  previsti  dalle
pertinenti norme nazionali notificate a norma dell'articolo 7. 
  4. Tutte le domande e  le  relative  informazioni,  le  fasi  delle
pertinenti procedure e i rispettivi risultati, nonche' le richieste e
le decisioni della commissione di ricorso di cui all'articolo 55  del
regolamento (EU) 2016/796, sono  veicolate  attraverso  lo  sportello
unico (One  stop  shop  -  OSS)  di  cui  all'articolo  12  di  detto
regolamento. 
  5. Al fine di rilasciare un certificato  di  sicurezza  unico  alle
imprese ferroviarie che hanno un'area di  esercizio  in  uno  o  piu'
Stati membri, l'ERA: 
    a) valuta gli elementi di cui al comma 3, lettera a); 
    b) laddove  l'area  d'esercizio  comprenda  anche  il  territorio
italiano, trasmette senza  indugio  l'intero  fascicolo  dell'impresa
ferroviaria all'ANSFISA, per una valutazione degli elementi di cui al
comma 3, lettera b). A tal fine, l'ANSFISA e' autorizzata a procedere
a visite e ispezioni sui siti dell'impresa  ferroviaria,  nonche'  ad
audit e puo' chiedere pertinenti informazioni complementari. L'ERA  e
l'ANSFISA si coordinano per l'organizzazione di tali visite, audit  e
ispezioni. 
  6. Per la  parte  relativa  all'area  di  esercizio  in  territorio
italiano, quando l'ERA non sia d'accordo con una  valutazione  svolta
dall'ANSFISA ai sensi del comma 5, lettera b), ne informa la  stessa,
motivando il suo disaccordo. L'ERA e l'ANSFISA cooperano al  fine  di
raggiungere una valutazione mutuamente accettabile e, se  necessario,
possono decidere di coinvolgere il richiedente. Se non  e'  possibile
trovare un accordo entro un mese dalla data in cui l'ERA ha informato
l'ANSFISA in merito al suo disaccordo,  l'ERA  prende  una  decisione
definitiva,  a  meno  che,  nel  solo  caso  di  disaccordo  su   una
valutazione negativa dell'ANSFISA, questa abbia presentato  richiesta
di arbitrato alla commissione di ricorso prevista all'articolo 55 del
regolamento (UE) 2016/796. In tal caso,  la  commissione  di  ricorso
decide se confermare il progetto di decisione dell'ERA entro un  mese
dalla richiesta  dell'ANSFISA.  Qualora  la  commissione  di  ricorso
concordi con l'ERA, quest'ultima prende una decisione senza  indugio.
Qualora  la  commissione  di  ricorso  concordi,   invece,   con   la
valutazione negativa dell'ANSFISA, l'ERA rilascia un  certificato  di
sicurezza unico con un'area di esercizio che esclude le  parti  della
rete che hanno ricevuto una valutazione negativa. 
  7. Entro un mese dal ricevimento da parte dell'ERA di  una  domanda
di  certificato  di  sicurezza  unico,  all'impresa  ferroviaria   e'
notificata la  completezza  del  fascicolo  oppure  la  richiesta  di
pertinenti informazioni supplementari, da fornire  entro  un  termine
ragionevole fissato dall'ERA stessa. 
  8. Qualora  l'area  di  esercizio  sia  limitata  al  solo  sistema
ferroviario italiano, l'ANSFISA puo'  rilasciare,  sotto  la  propria
responsabilita' e su  istanza  del  richiedente,  un  certificato  di
sicurezza  unico.  Le  richieste  di  certificato   e   la   relativa
documentazione  allegata  sono  redatte  in  lingua   italiana.   Per
rilasciare  tali  certificati  l'ANSFISA  valuta  il   fascicolo   in
relazione a tutti gli elementi specificati al comma 3  e  applica  le
modalita'  pratiche  di  cui  agli  atti  di  esecuzione  specificati
all'articolo 10, comma 10, della direttiva (UE) 2016/798. Nell'ambito
delle valutazioni, l'ANSFISA e' autorizzata a procedere  a  visite  e
ispezioni sui siti dell'impresa ferroviaria, nonche' ad audit.  Entro
un  mese  dal  ricevimento  della  domanda,  l'ANSFISA   informa   il
richiedente che il fascicolo e' completo oppure chiede le  pertinenti
informazioni complementari. Il certificato rilasciato dall'ANSFISA e'
altresi' valido senza un'estensione dell'area  di  esercizio  per  le
imprese ferroviarie che  viaggiano  verso  le  stazioni  degli  Stati
membri confinanti con caratteristiche di rete e  norme  di  esercizio
omogenee rispetto alla rete di provenienza, quando tali stazioni sono
vicine alla frontiera, a seguito della consultazione delle competenti
autorita' nazionali preposte alla sicurezza. Tale consultazione  puo'
essere  effettuata  caso  per  caso  o  stabilita   in   un   accordo
transfrontaliero tra Stati membri o autorita' nazionali preposte alla
sicurezza.  L'ANSFISA  si  assume  la   piena   responsabilita'   dei
certificati  di  sicurezza  unici  che   rilascia.   Un   certificato
rilasciato dall'ANSFISA a norma del presente articolo e' rinnovato su
richiesta dell'impresa  ferroviaria  a  intervalli  non  superiori  a
cinque  anni.  Esso  e'  aggiornato  integralmente   o   parzialmente
ogniqualvolta il tipo o la portata  delle  attivita'  cambi  in  modo
sostanziale. A tal fine il titolare  del  certificato  informa  senza
indugio  l'ANSFISA  in  merito  ad  ogni  modifica  rilevante   delle
condizioni che ne hanno consentito il rilascio. Il titolare  notifica
inoltre all'ANSFISA l'assunzione di nuove categorie  di  personale  o
l'acquisizione di nuove tipologie di veicoli.  Per  il  rilascio  del
certificato di sicurezza l'ANSFISA  applica  diritti  commisurati  ai
costi sostenuti per l'istruttoria, per le verifiche, per i  controlli
e per le procedure di certificazione. 
  9. L'ERA o, nei casi di cui  al  comma  8,  l'ANSFISA  rilascia  il
certificato di sicurezza unico, o informa il  richiedente  della  sua
decisione negativa, entro un termine ragionevole  e  prestabilito  e,
comunque, non oltre quattro mesi dalla  presentazione  da  parte  del
richiedente di tutte le  informazioni  obbligatorie  e  di  eventuali
informazioni supplementari richieste. L'ANSFISA applica le  modalita'
pratiche  sulla  procedura  di  certificazione  di  cui  all'atto  di
esecuzione specificato all'articolo 10,  comma  10,  della  direttiva
(UE) 2016/798. Qualunque decisione negativa riguardo al  rilascio  di
un certificato o all'esclusione di una parte della  rete  sulla  base
della valutazione  negativa  di  cui  al  comma  6  e'  adeguatamente
motivata.  Entro  un  mese  dal  ricevimento  della   decisione,   il
richiedente puo' presentare all'ERA o, nei casi di cui  al  comma  8,
all'ANSFISA, una domanda di riesame della  loro  decisione.  L'ERA  o
l'ANSFISA dispongono  di  un  termine  di  due  mesi  dalla  data  di
ricevimento della domanda di riesame per  confermare  o  revocare  la
propria decisione. Se la decisione negativa dell'ERA  e'  confermata,
il richiedente puo' presentare ricorso, ai  sensi  dell'articolo  10,
comma 12, della direttiva (UE) 2016/798, dinanzi alla commissione  di
ricorso designata a  norma  dell'articolo  55  del  regolamento  (UE)
2016/796. Se la decisione negativa  dell'ANSFISA  e'  confermata,  il
richiedente puo' presentare ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria
competente. 
  10. Ai fini del rilascio  di  un  certificato  di  sicurezza  unico
aggiornato  che  copra  l'estensione  dell'area  di   esercizio,   il
richiedente presenta il fascicolo all'ERA integrato con i  pertinenti
documenti di  cui  al  comma  3,  concernenti  l'area  aggiuntiva  di
esercizio: 
    a) qualora sia gia' in possesso di un  certificato  di  sicurezza
unico rilasciato dall'ERA a norma dei commi da 5 a  7,  dell'articolo
10, della direttiva (UE) 2016/798 e  desideri  estendere  la  propria
area di esercizio; 
    b) qualora sia gia' in possesso di un  certificato  di  sicurezza
unico rilasciato da ANSFISA a norma del comma 8 del presente articolo
e desideri estendere la propria area di esercizio ad un  altro  Stato
membro; 
    c) qualora sia gia' in possesso di un  certificato  di  sicurezza
unico rilasciato  a  norma  del  comma  8,  dell'articolo  10,  della
direttiva (UE) 2016/798 e  desideri  estendere  la  propria  area  di
esercizio in Italia. Per la valutazione di cui al  comma  3,  lettera
b), e' consultata unicamente l'ANSFISA. 
  11. Se l'impresa ferroviaria riceve  un  certificato  di  sicurezza
unico  dall'ANSFISA,  e  desidera  estendere  l'area   di   esercizio
all'interno del territorio nazionale,  integra  il  fascicolo  con  i
pertinenti documenti di cui al comma 3 concernenti l'area  aggiuntiva
di esercizio. Attraverso lo sportello unico di  cui  all'articolo  12
del regolamento (UE) 2016/796, presenta il fascicolo all'ANSFISA, che
rilascia un certificato  di  sicurezza  unico  aggiornato  che  copre
l'area di esercizio estesa dopo aver seguito le procedure di  cui  al
comma 8. 
  12. L'ANSFISA puo' prescrivere  la  revisione  dei  certificati  di
sicurezza unici da essa rilasciati in seguito a modifiche sostanziali
del quadro normativo in materia di sicurezza. 
  13. L'ANSFISA  viene  informata  dall'ERA  del  rilascio,  rinnovo,
modifica o revoca di un certificato di sicurezza  unico  che  include
aree di esercizio nel territorio italiano. Nei casi di cui  al  comma
8, l'ANSFISA comunica all'ERA il rilascio di certificati di sicurezza
unici entro due settimane,  nonche'  immediatamente  il  rinnovo,  la
modifica o la revoca degli stessi. A tal fine indica la denominazione
e la sede dell'impresa ferroviaria, la data di rilascio, il tipo,  la
portata, la validita' e l'area di esercizio  del  certificato  e,  in
caso di revoca, la motivazione della decisione. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (EU)
          2016/796, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2016/798 si veda nelle note alle premesse.