Art. 10 
 
 
Non conformita' dei  componenti  di  interoperabilita'  ai  requisiti
                             essenziali 
 
  1. Se un gestore dell'infrastruttura,  un'impresa  ferroviaria,  un
fabbricante, un ECM o un ente appaltante, constata che un  componente
di interoperabilita', munito della dichiarazione «CE» di  conformita'
o  di  idoneita'  all'impiego,  immesso  sul  mercato  e   utilizzato
conformemente  alla  sua  destinazione,  non  soddisfa  i   requisiti
essenziali,  adotta  per  quanto  di  competenza  tutte   le   misure
necessarie per limitare il suo ambito di applicazione,  per  evitarne
l'impiego, per ritirarlo dal mercato o per richiamarlo, e ne  informa
immediatamente l'ANSFISA. 
  2. Se l'ANSFISA constata la non conformita'  di  cui  al  comma  1,
adotta  tutte  le  misure  necessarie  per   limitare   l'ambito   di
applicazione  del  componente  di  interoperabilita',  per   vietarne
l'impiego, per ritirarlo dal mercato o per  richiamarlo,  ed  informa
immediatamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il
Ministero dello sviluppo economico,  esponendo  i  motivi  della  sua
decisione e precisando in particolare se la  non  conformita'  deriva
da: 
    a) un'inosservanza dei requisiti essenziali; 
    b) un'errata applicazione delle specifiche europee, a  condizione
che sia invocata l'applicazione di queste specifiche; 
    c) una carenza delle specifiche europee. 
  3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero
dello sviluppo  economico,  ognuno  per  gli  aspetti  di  rispettiva
competenza, informano immediatamente  la  Commissione  europea  delle
misure adottate e delle motivazioni di cui al  comma  2,  e  adottano
provvedimenti conformi alle eventuali  conclusioni  comunicate  dalla
Commissione europea. 
  4. Se la decisione di cui ai commi 1 e 2  risulta  da  una  carenza
nelle specifiche europee, il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, il Ministero dello  sviluppo  economico,  o  se  del  caso
l'ANSFISA, applica una o piu' delle misure seguenti: 
    a) procede al ritiro parziale o totale di  tale  specifica  dalle
pubblicazioni nazionali in cui e' iscritta; 
    b) se la specifica interessata e' una norma armonizzata, richiede
la limitazione o il ritiro di tale norma ai  sensi  dell'articolo  11
del regolamento (UE) n. 1025/2012; 
    c) richiede la revisione della STI a norma dell'articolo 6  della
direttiva (UE) 2016/797. 
  5. Se un componente di interoperabilita' munito della dichiarazione
«CE» di conformita' risulta non conforme ai requisiti essenziali,  il
fabbricante o il suo  mandatario  che  ha  redatto  la  dichiarazione
provvede alla sua regolarizzazione ai  sensi  del  presente  decreto.
Qualora la non conformita'  persista  si  procede  in  conformita'  a
quanto previsto all'articolo 11. 
  6. Le misure e i provvedimenti di cui  ai  commi  1,  2  e  3  sono
motivati  e  comunicati  al  fabbricante  o  ai  suoi   mandatari   e
all'utilizzatore,  che  sono  tenuti  a  sostenere  tutte  le   spese
conseguenti ai medesimi provvedimenti, nonche' per  le  attivita'  di
cui al comma 5. 
 
          Note all'art. 10: 
 
              - Il regolamento (UE)  n.  1025/2012  sulla  normazione
          europea, che modifica le direttive 89/686/CEE  e  93/15/CEE
          del  Consiglio  nonche'  le  direttive  94/9/CE,  94/25/CE,
          95/16/CE,  97/23/CE,  98/34/CE,   2004/22/CE,   2007/23/CE,
          2009/23/CE e  2009/105/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio
          e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n. L 316. 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2016/797 si veda nelle note alle premesse.