Art. 11 Sanzioni relative ai componenti di interoperabilita' 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato componenti di interoperabilita' non conformi ai requisiti essenziali oppure con irregolare dichiarazione «CE» di cui all'articolo 8 oppure privi della stessa, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 100.000 euro irrogata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque installa ed utilizza componenti di interoperabilita' in modo difforme dalla loro destinazione e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 100.000 euro irrogata dall'ANSFISA. 3. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'ANSFISA si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 4. I proventi derivanti dalle sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
Note all'art. 11: - Le Sezioni I e II del Capo I, della legge 24 novembre 1981, n. 689 sono cosi' rubricate: «Capo I LE SANZIONI AMMINISTRATIVE Sezione I Principi generali Sezione II Applicazione».