Art. 11 
 
 
        Sanzioni relative ai componenti di interoperabilita' 
 
  1. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  immette  sul
mercato componenti di interoperabilita'  non  conformi  ai  requisiti
essenziali  oppure  con  irregolare   dichiarazione   «CE»   di   cui
all'articolo 8 oppure privi della stessa, e' soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 100.000 euro irrogata  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  2. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  installa  ed
utilizza componenti di interoperabilita' in modo difforme dalla  loro
destinazione e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
15.000 euro a 100.000 euro irrogata dall'ANSFISA. 
  3. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie da parte dell'ANSFISA si osservano, in quanto  compatibili
con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni  contenute
nel Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  4. I proventi derivanti dalle sanzioni sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato. 
 
          Note all'art. 11: 
 
              - Le Sezioni I e II del Capo I, della legge 24 novembre
          1981, n. 689 sono cosi' rubricate: 
              «Capo I LE SANZIONI AMMINISTRATIVE Sezione  I  Principi
          generali 
              Sezione II Applicazione».