Art. 7 
 
 
Condizioni  per   l'immissione   sul   mercato   di   componenti   di
                          interoperabilita' 
 
  1. I componenti  di  interoperabilita'  sono  immessi  sul  mercato
soltanto se soddisfano i requisiti essenziali  e  le  condizioni  per
realizzare l'interoperabilita' del sistema ferroviario con quello del
resto dell'Unione europea e se, nella loro  area  d'uso,  sono  usati
conformemente alla loro destinazione e se adeguatamente installati  e
sottoposti  a  manutenzione.   Tali   disposizioni   non   precludono
l'eventuale immissione sul  mercato  di  tali  componenti  per  altre
applicazioni che esulano da quelle disciplinate dal presente decreto. 
  2. Non e' consentito vietare, limitare od  ostacolare  l'immissione
sul mercato di componenti di  interoperabilita'  in  vista  del  loro
impiego nel sistema ferroviario quando tali componenti soddisfano  le
disposizioni  della  direttiva  (UE)  2016/797.   I   componenti   di
interoperabilita'  non  sono  soggetti  a  verifiche  gia'   compiute
nell'ambito della  procedura  relativa  alla  dichiarazione  «CE»  di
conformita' o di idoneita' all'impiego, di cui all'articolo 10  della
medesima direttiva. 
 
          Note all'art. 7: 
 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2016/797 si veda nelle note alle premesse.