Art. 8 
 
 
                 Conformita' o idoneita' all'impiego 
 
  1.  Un  componente  di  interoperabilita'  soddisfa   i   requisiti
essenziali se e' conforme alle prescrizioni stabilite nelle  relative
STI o specifiche europee. 
  2. La dichiarazione «CE» di conformita' o di idoneita'  all'impiego
attesta che i componenti  di  interoperabilita'  sono  stati  oggetto
delle procedure stabilite nella relativa STI per la valutazione della
conformita' o  idoneita'  all'impiego.  Essa  e'  redatta,  datata  e
firmata  dal  fabbricante  o  dal  suo   mandatario   applicando   le
disposizioni previste dalle  pertinenti  STI  e  secondo  il  modello
stabilito dalla Commissione europea mediante gli atti  di  esecuzione
di cui all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797. 
  3. Qualora la STI lo richieda, la dichiarazione «CE»  e'  corredata
di un certificato, rilasciato da uno o piu' organismi notificati, che
attesta   la   conformita'   intrinseca   di   un    componente    di
interoperabilita',   considerato   separatamente,   alle   specifiche
tecniche che deve rispettare, e da un certificato, rilasciato da  uno
o piu' organismi notificati, che prova l'idoneita' all'impiego di  un
componente  di  interoperabilita',  considerato  nel   suo   ambiente
ferroviario, in particolare nel  caso  dei  pertinenti  requisiti  di
carattere funzionale. 
  4. I pezzi di ricambio dei sottosistemi gia' messi in  servizio  al
momento dell'entrata  in  vigore  della  corrispondente  STI  possono
essere installati negli stessi senza  dover  essere  sottoposti  alle
disposizioni del comma 2. 
  5. Ove stabilito dalle pertinenti STI, i  prodotti  ferroviari  che
esse identificano come componenti di interoperabilita', gia'  immessi
sul mercato al momento della loro entrata in vigore,  possono  godere
di un periodo di transizione secondo le modalita' ivi indicate.  Tali
componenti sono conformi all'articolo 7, comma 1. 
  6. I componenti di interoperabilita' conformi a norme armonizzate o
a parti di esse,  i  cui  riferimenti  sono  stati  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi  ai
requisiti essenziali contemplati da tali norme o parti di esse. 
 
          Note all'art. 8: 
 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2016/797 si veda nelle note alle premesse.