Art. 8 Conformita' o idoneita' all'impiego 1. Un componente di interoperabilita' soddisfa i requisiti essenziali se e' conforme alle prescrizioni stabilite nelle relative STI o specifiche europee. 2. La dichiarazione «CE» di conformita' o di idoneita' all'impiego attesta che i componenti di interoperabilita' sono stati oggetto delle procedure stabilite nella relativa STI per la valutazione della conformita' o idoneita' all'impiego. Essa e' redatta, datata e firmata dal fabbricante o dal suo mandatario applicando le disposizioni previste dalle pertinenti STI e secondo il modello stabilito dalla Commissione europea mediante gli atti di esecuzione di cui all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797. 3. Qualora la STI lo richieda, la dichiarazione «CE» e' corredata di un certificato, rilasciato da uno o piu' organismi notificati, che attesta la conformita' intrinseca di un componente di interoperabilita', considerato separatamente, alle specifiche tecniche che deve rispettare, e da un certificato, rilasciato da uno o piu' organismi notificati, che prova l'idoneita' all'impiego di un componente di interoperabilita', considerato nel suo ambiente ferroviario, in particolare nel caso dei pertinenti requisiti di carattere funzionale. 4. I pezzi di ricambio dei sottosistemi gia' messi in servizio al momento dell'entrata in vigore della corrispondente STI possono essere installati negli stessi senza dover essere sottoposti alle disposizioni del comma 2. 5. Ove stabilito dalle pertinenti STI, i prodotti ferroviari che esse identificano come componenti di interoperabilita', gia' immessi sul mercato al momento della loro entrata in vigore, possono godere di un periodo di transizione secondo le modalita' ivi indicate. Tali componenti sono conformi all'articolo 7, comma 1. 6. I componenti di interoperabilita' conformi a norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi ai requisiti essenziali contemplati da tali norme o parti di esse.
Note all'art. 8: - Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/797 si veda nelle note alle premesse.