Art. 9 
 
 
Procedura relativa  alla  dichiarazione  «CE»  di  conformita'  o  di
                        idoneita' all'impiego 
 
  1. Qualora la STI corrispondente lo  richieda,  la  valutazione  di
conformita'  o  di  idoneita'  all'impiego  di   un   componente   di
interoperabilita' e'  effettuata  dall'organismo  notificato  cui  il
fabbricante o il suo mandatario ha presentato domanda. 
  2. Qualora i componenti di interoperabilita' siano oggetto di altri
atti giuridici dell'Unione  europea  concernenti  altre  materie,  la
dichiarazione «CE» di conformita' o  di  idoneita'  all'impiego  deve
indicare che i componenti di interoperabilita'  rispondono  anche  ai
requisiti di tali atti giuridici. 
  3. Se ne' il fabbricante ne' il suo  mandatario  hanno  ottemperato
agli obblighi stabiliti al comma 2 e all'articolo 8,  comma  2,  tali
obblighi sono a carico di chiunque immetta sul mercato  i  componenti
di interoperabilita'. Gli stessi obblighi  si  applicano  a  chiunque
assembla i componenti di interoperabilita', o parti di componenti  di
interoperabilita' di diversa origine, ovvero fabbrica i componenti di
interoperabilita' per uso proprio. 
  4. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 10, se l'ANSFISA
o altra Autorita' nazionale competente accerta che  la  dichiarazione
«CE»  e'  stata  indebitamente  rilasciata,  provvede  affinche'   il
componente di interoperabilita' non sia  immesso  sul  mercato  e  ne
venga  vietato  l'impiego  e  il  fabbricante  o  il  suo  mandatario
rimettono in conformita'  il  componente  di  interoperabilita'  alle
condizioni fissate dall'ANSFISA o dalla competente Autorita'.