Art. 9 Procedura relativa alla dichiarazione «CE» di conformita' o di idoneita' all'impiego 1. Qualora la STI corrispondente lo richieda, la valutazione di conformita' o di idoneita' all'impiego di un componente di interoperabilita' e' effettuata dall'organismo notificato cui il fabbricante o il suo mandatario ha presentato domanda. 2. Qualora i componenti di interoperabilita' siano oggetto di altri atti giuridici dell'Unione europea concernenti altre materie, la dichiarazione «CE» di conformita' o di idoneita' all'impiego deve indicare che i componenti di interoperabilita' rispondono anche ai requisiti di tali atti giuridici. 3. Se ne' il fabbricante ne' il suo mandatario hanno ottemperato agli obblighi stabiliti al comma 2 e all'articolo 8, comma 2, tali obblighi sono a carico di chiunque immetta sul mercato i componenti di interoperabilita'. Gli stessi obblighi si applicano a chiunque assembla i componenti di interoperabilita', o parti di componenti di interoperabilita' di diversa origine, ovvero fabbrica i componenti di interoperabilita' per uso proprio. 4. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 10, se l'ANSFISA o altra Autorita' nazionale competente accerta che la dichiarazione «CE» e' stata indebitamente rilasciata, provvede affinche' il componente di interoperabilita' non sia immesso sul mercato e ne venga vietato l'impiego e il fabbricante o il suo mandatario rimettono in conformita' il componente di interoperabilita' alle condizioni fissate dall'ANSFISA o dalla competente Autorita'.