Art. 9 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni contenute nei decreti previsti dagli articoli 5,
commi 1 e 4, e 7, comma 1, e i provvedimenti dell'AIFA  di  cui  agli
articoli 5, comma 2, e 6, comma 1,  si  applicano  decorsi  sei  mesi
dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 82, paragrafo  3,
del regolamento (UE) n. 536/2014.