Art. 13 
 
Misure  per  il  contrasto  di  fenomeni  di  violenza   connessi   a
                       manifestazioni sportive 
 
  1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 6: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il questore puo' disporre il divieto di accesso  ai  luoghi  in
cui si  svolgono  manifestazioni  sportive  specificamente  indicate,
nonche' a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al
transito o al trasporto di coloro che partecipano  o  assistono  alle
manifestazioni medesime, nei confronti di: 
    a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva  a
episodi di violenza su persone o cose  in  occasione  o  a  causa  di
manifestazioni sportive, o che  nelle  medesime  circostanze  abbiano
incitato, inneggiato o indotto alla violenza; 
    b) coloro che, sulla base di elementi di fatto,  risultino  avere
tenuto, anche  all'estero,  sia  singolarmente  che  in  gruppo,  una
condotta  evidentemente  finalizzata  alla  partecipazione  attiva  a
episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in
pericolo la sicurezza pubblica o da  creare  turbative  per  l'ordine
pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a); 
    c) coloro  che  risultino  denunciati  o  condannati,  anche  con
sentenza non definitiva, nel corso dei  cinque  anni  precedenti  per
alcuno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma,  della
legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della  legge  22  maggio
1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del  decreto-legge  26  aprile
1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla  legge  25  giugno
1993, n. 205, agli articoli  6-bis,  commi  1  e  2,  e  6-ter  della
presente  legge,  per  il  reato  di  cui  all'articolo   2-bis   del
decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, o per  alcuno  dei  delitti  contro
l'ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza,
di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice  penale  o
per il delitto di cui all'articolo 588 dello  stesso  codice,  ovvero
per alcuno dei delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) e
h), del codice di procedura penale, anche se il fatto  non  e'  stato
commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive; 
    d) ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1,  lettera  d),  del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche  se  la  condotta
non e' stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni
sportive.»; 
      2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
  «1-ter. Il divieto di cui al comma 1 puo' essere disposto anche per
le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente
indicate. Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive  che  si
svolgono in  Italia  puo'  essere  disposto  anche  dalle  competenti
autorita'  degli  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea,  con  i
provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. Per fatti commessi
all'estero, accertati dall'autorita'  straniera  competente  o  dagli
organi delle Forze di polizia italiane che assicurano, sulla base  di
rapporti di cooperazione, il supporto  alle  predette  autorita'  nel
luogo di svolgimento della manifestazione, il divieto e' disposto dal
questore della provincia del luogo di residenza ovvero del  luogo  di
dimora abituale del destinatario della misura.»; 
      3) al comma 5, terzo periodo, le  parole  «inferiore  a  cinque
anni e  superiore  a  otto  anni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«inferiore a sei anni e superiore a dieci anni» e, al quinto periodo,
le parole «otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni»; 
      4) al comma 7, le parole «da due a otto anni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «da due a dieci anni»; 
      5) al comma 8-bis dopo le parole «se il soggetto» e prima delle
parole «ha dato  prova»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «ha  adottato
condotte di ravvedimento operoso, quali la riparazione integrale  del
danno eventualmente prodotto, mediante il risarcimento anche in forma
specifica, qualora sia in tutto o  in  parte  possibile,  nonche'  la
concreta collaborazione con l'autorita' di polizia o con  l'autorita'
giudiziaria per l'individuazione degli altri autori o partecipanti ai
fatti per i quali e' stato adottato il divieto di cui al comma 1 e»; 
      6) dopo il comma 8-bis e' aggiunto il seguente: 
  «8-ter. Con il divieto di cui al comma 1 il questore  puo'  imporre
ai soggetti che risultano definitivamente condannati per delitti  non
colposi anche i divieti di cui all'articolo 3, comma  4,  del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avverso  i  quali  puo'
essere proposta  opposizione  ai  sensi  del  comma  6  del  medesimo
articolo 3. Nel caso di violazione dei  divieti  di  cui  al  periodo
precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 76,  comma  2,
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.»; 
    b) all'articolo 6-quater e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «1-ter. Le disposizioni del comma 1, primo e  secondo  periodo,  si
applicano altresi' a chiunque commette uno dei fatti  previsti  dagli
articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti  degli  arbitri  e
degli altri soggetti che  assicurano  la  regolarita'  tecnica  delle
manifestazioni sportive.»; 
    c) all'articolo 6-quinquies e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
comma: 
  «1-bis. Le  disposizioni  del  comma  1  si  applicano  altresi'  a
chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del
codice penale nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti  che
assicurano la regolarita' tecnica delle manifestazioni sportive.». 
  2.  All'articolo  8  del  decreto-legge  8  febbraio  2007,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. E' vietato alle societa' sportive corrispondere,  in  qualsiasi
forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi  e  facilitazioni
di qualsiasi natura, compresa l'erogazione di biglietti e abbonamenti
o di titoli di viaggio a prezzo agevolato o gratuito: 
    a) ai destinatari  dei  provvedimenti  previsti  dall'articolo  6
della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la durata del provvedimento
e  fino  a  che  non  sia  intervenuta  la  riabilitazione  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 8-bis, della medesima legge n. 401 del 1989; 
    b) ai destinatari dei provvedimenti previsti dall'articolo 6  del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,  per  la  durata  del
provvedimento e fino a che non sia intervenuta la  riabilitazione  ai
sensi  dell'articolo  70  del  medesimo  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 159 del 2011; 
    c) ai soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non
definitiva,  per  reati  commessi  in  occasione   o   a   causa   di
manifestazioni sportive ovvero per reati in materia di contraffazione
di prodotti o di vendita abusiva degli stessi.»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Alle societa' sportive e' vietato  altresi'  stipulare  con
soggetti destinatari dei provvedimenti di cui  all'articolo  6  della
legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la  durata  del  provvedimento  e
fino a che non sia intervenuta la riabilitazione, contratti aventi ad
oggetto la concessione dei diritti previsti dall'articolo 20, commi 1
e 2, del codice della  proprieta'  industriale,  di  cui  al  decreto
legislativo 10 febbraio  2005,  n.  30.  E'  parimenti  vietato  alle
societa'   sportive   corrispondere   contributi,    sovvenzioni    e
facilitazioni di qualsiasi genere  ad  associazioni  di  sostenitori,
comunque denominate, salvo quanto previsto dal comma 4.»; 
    c) al comma 3, le parole «di cui  al  comma  1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».