Art. 14 
 
                      Ampliamento delle ipotesi 
                  di fermo di indiziato di delitto 
 
  1. All'articolo 77, comma 1, del codice  delle  leggi  antimafia  e
delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, dopo le parole «di cui all'articolo  4»  sono
inserite le seguenti: «e di coloro che risultino gravemente indiziati
di un delitto commesso in  occasione  o  a  causa  di  manifestazioni
sportive».