Art. 15 Disposizioni in materia di arresto in flagranza differita 1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6-ter, le parole «fino al 30 giugno 2020» sono soppresse; b) al comma 6-quater, il secondo periodo e' soppresso.