Art. 15 
 
                       Disposizioni in materia 
                  di arresto in flagranza differita 
 
  1. All'articolo 10 del  decreto-legge  20  febbraio  2017,  n.  14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18  aprile  2017,  n.  48,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6-ter, le  parole  «fino  al  30  giugno  2020»  sono
soppresse; 
    b) al comma 6-quater, il secondo periodo e' soppresso.