Art. 16 Modifiche agli articoli 61 e 131-bis del codice penale 1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 61, dopo il numero 11-sexies) e' aggiunto il seguente: «11-septies) l'avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.»; b) all'articolo 131-bis, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'offesa non puo' altresi' essere ritenuta di particolare tenuita' quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.».