Art. 16 
 
       Modifiche agli articoli 61 e 131-bis del codice penale 
 
  1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19  ottobre  1930,
n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 61, dopo il  numero  11-sexies)  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «11-septies) l'avere commesso il fatto in occasione o a causa  di
manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi
in cui si svolgono dette manifestazioni.»; 
    b) all'articolo 131-bis, secondo comma, e' aggiunto, in fine,  il
seguente periodo: «L'offesa non  puo'  altresi'  essere  ritenuta  di
particolare tenuita' quando si procede per delitti,  puniti  con  una
pena superiore nel massimo a due  anni  e  sei  mesi  di  reclusione,
commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.».