Art. 17 
 
Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 24  febbraio  2003,
n. 28, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2003,
                                n.88 
 
  1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2003,  n.  88,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  le  parole  «nei  luoghi  in  cui  si  svolge  la
manifestazione sportiva  o  in  quelli  interessati  alla  sosta,  al
transito o al trasporto di coloro che partecipano  o  assistono  alla
manifestazione  medesima,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alle
manifestazioni sportive»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le disposizioni del comma 1, primo e  secondo  periodo,  si
applicano anche ai soggetti di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.».