Art. 14
Direzione generale «Archeologia, belle arti e paesaggio»
1. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio svolge
le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse
archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e
demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati
decorativi, nonche' alla tutela dei beni architettonici e alla
qualita' e alla tutela del paesaggio. Con riferimento alle funzioni
di tutela svolte dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e
paesaggio, ivi inclusa la Soprintendenza speciale di cui all'articolo
29, comma 2, lettera a), la Direzione generale esercita i poteri di
direzione, indirizzo, coordinamento, controllo, anche attraverso
l'adozione di provvedimenti di autotutela, e, in caso di necessita',
informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione.
2. In particolare, il direttore generale:
a) esprime il parere, per i settori di competenza, sui programmi
annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli
uffici dirigenziali periferici e dai segretari distrettuali, sulla
base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla
Direzione generale Organizzazione e dalla Direzione generale
Bilancio;
b) elabora, anche su proposta dei titolari degli uffici
dirigenziali periferici, sentita la Direzione generale Educazione e
ricerca, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative
scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione dei beni
archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e
demoetnoantropologici;
c) adotta, anche su proposta della Soprintendenza Archeologia,
belle arti e paesaggio competente, i provvedimenti di verifica o di
dichiarazione dell'interesse culturale, le prescrizioni di tutela
indiretta, nonche' le dichiarazioni di notevole interesse pubblico
paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto, ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e seguenti,
e 141-bis, del Codice; richiede alle commissioni di cui all'articolo
137 del Codice, anche su proposta della Soprintendenza Archeologia
belle arti e paesaggio competente, l'adozione della proposta di
dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai
sensi dell'articolo 138 del Codice;
d) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal
Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni
archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e
demoetnoantropologici;
e) affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione
di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni
culturali, ai sensi dell'articolo 89 del Codice;
f) provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei casi
previsti dall'articolo 92 del Codice;
g) esprime la volonta' del Ministero sulla proposta di pagamento di
imposte mediante cessione di beni di interesse archeologico,
architettonico, storico, artistico e demoetnoantropologico;
h) adotta atti di indirizzo generale, ai fini della tutela, in
riferimento ai provvedimenti di concessione in uso di beni culturali;
i) adotta, previa istruttoria della Soprintendenza Archeologia,
belle arti e paesaggio competente, e ad eccezione dei casi di cui
agli articoli 34, comma 2, lettera l) e 35, comma 4, lettera h), i
provvedimenti di autorizzazione al prestito per mostre ed esposizioni
di cui all'articolo 48, comma 3, del Codice, previa verifica
dell'adozione da parte del richiedente delle misure necessarie per
garantire l'integrita' dei beni richiesti in prestito;
l) adotta, anche su proposta della Soprintendenza Archeologia,
belle arti e paesaggio competente, i provvedimenti in materia di
acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a
titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di
espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70, 95, 96 e 98 del
Codice, nonche' i provvedimenti di acquisto a trattativa privata di
cose o beni culturali secondo le modalita' di cui all'articolo 21 del
regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;
m) autorizza, previa istruttoria della Soprintendenza Archeologia,
belle arti e paesaggio competente, gli interventi di demolizione,
rimozione definitiva, nonche' di smembramento di collezioni, serie e
raccolte, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere
a), b) e c), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei
quali l'autorizzazione e' rilasciata dalla competente Soprintendenza,
che informa contestualmente il direttore generale;
n) autorizza, previa istruttoria della Soprintendenza Archeologia,
belle arti e paesaggio competente, le alienazioni, le permute, le
costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che
comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali ai sensi
degli articoli 55, 56, 57-bis e 58 del Codice;
o) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione
centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in
ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65,
comma 2, lettera b), 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e), e 82 del
Codice;
p) propone al Ministro l'adozione o la modifica degli indirizzi di
carattere generale a cui si attengono gli uffici di esportazione
nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di
libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del Codice;
q) adotta le determinazioni dell'amministrazione in sede di
conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto
ambientale per interventi che interessino l'area di competenza di
piu' Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;
r) istruisce i procedimenti di valutazione di impatto ambientale ed
esprime il parere per le successive determinazioni del Ministro;
s) stipula, su proposta delle Soprintendenze Archeologia, belle
arti e paesaggio competenti, l'intesa con la regione per la redazione
congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni
paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d),
del Codice;
t) formula la proposta, sentite le Soprintendenze Archeologia,
belle arti e paesaggio competenti, ai fini della stipula, da parte
del Ministro, delle intese e dell'accordo di cui all'articolo 143,
comma 2, rispettivamente primo e secondo periodo, del Codice;
u) predispone la proposta per l'approvazione in via sostitutiva, da
parte del Ministro, del piano paesaggistico limitatamente ai beni
paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d),
del Codice;
v) fornisce agli uffici periferici del Ministero, per le materie di
competenza, la consulenza tecnico-scientifica e il supporto giuridico
nelle attivita' e nei procedimenti amministrativi;
z) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi
previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;
aa) esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su
ogni soggetto giuridico, operante negli ambiti di competenza della
Direzione generale, per il quale l'ordinamento attribuisca tali
funzioni al Ministero.
3. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio adotta
i provvedimenti che rientrano nell'area di competenza di piu'
Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio, ovvero ne delega
l'adozione ad una di esse. Ai fini dell'attivita' istruttoria
relativa ai procedimenti che rientrano nell'area di competenza di
piu' Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio, il Direttore
generale puo' incaricare un Soprintendente di svolgere le attivita'
di coordinamento e di raccordo tra le soprintendenze coinvolte.
4. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio
esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza, unitamente alla
Direzione generale Educazione e ricerca e al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sulla Scuola
archeologica italiana in Atene. Limitatamente ai profili contabili e
finanziari, la vigilanza e' svolta d'intesa con la Direzione generale
Bilancio. Presso la Direzione generale operano l'Istituto centrale
per l'archeologia e l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia,
uffici non aventi qualifica dirigenziale, e il Comitato
tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima
guerra mondiale, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 78.
5. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio
costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
successive modificazioni, ed e' responsabile per l'attuazione dei
piani gestionali di competenza.
6. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio si
articola in cinque uffici dirigenziali di livello non generale
centrali, nelle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio e
negli Uffici di esportazione, uffici dirigenziali di livello non
generale periferici, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, successive modificazioni.
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo degli articoli 12, 13, 16, 45,
47, 48, 55, 56, 57-bis, 58, 60, 68, 69, 70, 82, 89, 95, 96,
98, 128, 137, 138, 141-bis, 143 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
febbraio 2004, n. 45, S.O.:
«Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale). - 1. Le
cose indicate all'art. 10, comma 1, che siano opera di
autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad
oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni
della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata
la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la
sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla
base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di
valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle
relative schede descrittive. I criteri per la
predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione
delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e
schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
in uso all'amministrazione della difesa, anche con il
concerto della competente direzione generale dei lavori e
del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i
criteri e le modalita' per la predisposizione e la
presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti
di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia
stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose
medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose
appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i
relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinche'
ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le
valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5
per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono
liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce
dichiarazione ai sensi dell'art. 13 ed il relativo
provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'art. 15,
comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta'
dello Stato oggetto di verifica con esito positivo,
integrate con il provvedimento di cui al comma 7,
confluiscono in un archivio informatico, conservato presso
il Ministero e accessibile al Ministero e all'Agenzia del
demanio, per finalita' di monitoraggio del patrimonio
immobiliare e di programmazione degli interventi in
funzione delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro
centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.».
«Art. 13 (Dichiarazione dell'interesse culturale). - 1.
La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne
forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'art. 10, comma
3.
2. La dichiarazione non e' richiesta per i beni di cui
all'art. 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a
tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono
mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.».
«Art. 16 (Ricorso amministrativo avverso la
dichiarazione). - 1. Avverso il provvedimento conclusivo
della verifica di cui all'art. 12 o la dichiarazione di cui
all'art. 13 e' ammesso ricorso al Ministero, per motivi di
legittimita' e di merito, entro trenta giorni dalla
notifica della dichiarazione.
2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione
degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma
l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni
previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla
sezione I del Capo IV del presente Titolo.
3. Il Ministero, sentito il competente organo
consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta
giorni dalla presentazione dello stesso.
4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o
riforma l'atto impugnato.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.».
«Art. 45 (Prescrizioni di tutela indiretta). - 1. Il
Ministero ha facolta' di prescrivere le distanze, le misure
e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in
pericolo l'integrita' dei beni culturali immobili, ne sia
danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le
condizioni di ambiente e di decoro.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e
notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono
immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali
interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei
regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.».
«Art. 47 (Notifica delle prescrizioni di tutela
indiretta e ricorso amministrativo). - 1. Il provvedimento
contenente le prescrizioni di tutela indiretta e'
notificato al proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite messo
comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di
ricevimento.
2. Il provvedimento e' trascritto nei registri
immobiliari e ha efficacia nei confronti di ogni successivo
proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo
degli immobili cui le prescrizioni stesse si riferiscono.
3. Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni
di tutela indiretta e' ammesso ricorso amministrativo ai
sensi dell'art. 16. La proposizione del ricorso, tuttavia,
non comporta la sospensione degli effetti del provvedimento
impugnato.».
«Art. 48 (Autorizzazione per mostre ed esposizioni). -
1. E' soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed
esposizioni:
a) delle cose mobili indicate nell'art. 12, comma 1;
b) dei beni mobili indicati nell'art. 10, comma 1;
c) dei beni mobili indicati all'art. 10, comma 3,
lettere a), ed e);
d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse
pertinenti, di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), delle
raccolte librarie indicate all'art. 10, commi 2, lettera
c), e 3, lettera c), nonche' degli archivi e dei singoli
documenti indicati all'art. 10, commi 2, lettera b), e 3,
lettera b).
2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni
appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la
richiesta e' presentata al Ministero almeno quattro mesi
prima dell'inizio della manifestazione ed indica il
responsabile della custodia delle opere in prestito.
3. L'autorizzazione e' rilasciata tenendo conto delle
esigenze di conservazione dei beni e, per quelli
appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione
pubblica; essa e' subordinata all'adozione delle misure
necessarie per garantirne l'integrita'. I criteri, le
procedure e le modalita' per il rilascio
dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto
ministeriale.
4. Il rilascio dell'autorizzazione e' inoltre
subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da
parte del richiedente, per il valore indicato nella
domanda, previa verifica della sua congruita' da parte del
Ministero.
5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio
nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione
statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione
prevista al comma 4 puo' essere sostituita dall'assunzione
dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia
statale e' rilasciata secondo le procedure, le modalita' e
alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito
il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai
corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione
delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva
per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze.
6. Il Ministero ha facolta' di dichiarare, a richiesta
dell'interessato, il rilevante interesse culturale o
scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di
ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini
dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla
normativa fiscale.».
«Art. 55 (Alienabilita' di immobili appartenenti al
demanio culturale). - 1. I beni culturali immobili
appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra
quelli elencati nell'art. 54, comma 1, non possono essere
alienati senza l'autorizzazione del Ministero.
2. La richiesta di autorizzazione ad alienare e'
corredata:
a) dalla indicazione della destinazione d'uso in
atto;
b) dal programma delle misure necessarie ad
assicurare la conservazione del bene;
c) dall'indicazione degli obiettivi di valorizzazione
che si intendono perseguire con l'alienazione del bene e
delle modalita' e dei tempi previsti per il loro
conseguimento;
d) dall'indicazione della destinazione d'uso
prevista, anche in funzione degli obiettivi di
valorizzazione da conseguire;
e) dalle modalita' di fruizione pubblica del bene,
anche in rapporto con la situazione conseguente alle
precedenti destinazioni d'uso.
3. L'autorizzazione e' rilasciata su parere del
soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite, gli
altri enti pubblici territoriali interessati. Il
provvedimento, in particolare:
a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle
misure di conservazione programmate;
b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del
bene, tenuto conto della situazione conseguente alle
precedenti destinazioni d'uso;
c) si pronuncia sulla congruita' delle modalita' e
dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di
valorizzazione indicati nella richiesta.
3-bis. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata
qualora la destinazione d'uso proposta sia suscettibile di
arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione
pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il
carattere storico e artistico del bene medesimo. Il
Ministero ha facolta' di indicare, nel provvedimento di
diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il
carattere del bene e con le esigenze della sua
conservazione.
3-ter. Il Ministero ha altresi' facolta' di concordare
con il soggetto interessato il contenuto del provvedimento
richiesto, sulla base di una valutazione comparativa fra le
proposte avanzate con la richiesta di autorizzazione ed
altre possibili modalita' di valorizzazione del bene.
3-quater. Qualora l'alienazione riguardi immobili
utilizzati a scopo abitativo o commerciale, la richiesta di
autorizzazione e' corredata dai soli elementi di cui al
comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione e'
rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a)
e b).
3-quinquies. L'autorizzazione ad alienare comporta la
sdemanializzazione del bene cui essa si riferisce. Tale
bene resta comunque sottoposto a tutte le disposizioni di
tutela di cui al presente titolo.
3-sexies. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque
genere sui beni alienati e' sottoposta a preventiva
autorizzazione ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5.».
«Art. 55-bis (Clausola risolutiva). - 1. Le
prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione di
cui all'art. 55 sono riportate nell'atto di alienazione,
del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'art.
1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola
risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte, su
richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.
2. Il soprintendente, qualora verifichi
l'inadempimento, da parte dell'acquirente,
dell'obbligazione di cui al comma 1, fermo restando
l'esercizio dei poteri di tutela, da' comunicazione delle
accertate inadempienze alle amministrazioni alienanti ai
fini della risoluzione di diritto dell'atto di
alienazione.».
«Art. 56 (Altre alienazioni soggette ad
autorizzazione). - 1. E' altresi' soggetta ad
autorizzazione da parte del Ministero:
a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo
Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici
territoriali, e diversi da quelli indicati negli articoli
54, commi 1 e 2, e 55, comma 1;
b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a
soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera
a) o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi
compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
2. L'autorizzazione e' richiesta inoltre:
a) nel caso di vendita, anche parziale, da parte di
soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o
serie di oggetti e di raccolte librarie;
b) nel caso di vendita, da parte di persone
giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di archivi o di
singoli documenti.
3. La richiesta di autorizzazione e' corredata dagli
elementi di cui all'art. 55, comma 2, lettere a), b) ed e),
e l'autorizzazione e' rilasciata con le indicazioni di cui
al comma 3, lettere a) e b) del medesimo articolo.
4. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera a),
l'autorizzazione puo' essere rilasciata a condizione che i
beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte
pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro
conservazione e non ne sia menomata la pubblica fruizione.
4-bis. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera
b), e al comma 2, l'autorizzazione puo' essere rilasciata a
condizione che dalla alienazione non derivi danno alla
conservazione e alla pubblica fruizione dei beni medesimi.
4-ter. Le prescrizioni e condizioni contenute
nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di alienazione
e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei
registri immobiliari.
4-quater. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque
genere sui beni alienati e' sottoposta a preventiva
autorizzazione ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5.
4-quinquies. La disciplina dettata ai commi precedenti
si applica anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed
ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione
dei beni culturali ivi indicati.
4-sexies. Non e' soggetta ad autorizzazione
l'alienazione delle cose indicate all'art. 54, comma 2,
lettera a), secondo periodo.
4-septies. Rimane ferma l'inalienabilita' disposta
dall'art. 54, comma 1, lettera d-ter).».
«Art. 57-bis (Procedure di trasferimento di immobili
pubblici). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 54, 55
e 56 si applicano ad ogni procedura di dismissione o di
valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici, di
beni immobili pubblici di interesse culturale, prevista
dalla normativa vigente e attuata, rispettivamente,
mediante l'alienazione ovvero la concessione in uso o la
locazione degli immobili medesimi.
2. Qualora si proceda alla concessione in uso o alla
locazione di immobili pubblici di interesse culturale per
le finalita' di cui al comma 1, le prescrizioni e
condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate
nell'atto di concessione o nel contratto di locazione e
sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei
registri immobiliari. L'inosservanza, da parte del
concessionario o del locatario, delle prescrizioni e
condizioni medesime, comunicata dal soprintendente alle
amministrazioni cui i beni pertengono, da' luogo, su
richiesta delle stesse amministrazioni, alla revoca della
concessione o alla risoluzione del contratto, senza
indennizzo.».
«Art. 58 (Autorizzazione alla permuta). - 1. Il
Ministero puo' autorizzare la permuta dei beni indicati
agli articoli 55 e 56 nonche' di singoli beni appartenenti
alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti,
istituti e privati, anche stranieri, qualora dalla permuta
stessa derivi un incremento del patrimonio culturale
nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche
raccolte.».
«Art. 60 (Acquisto in via di prelazione). - 1. Il
Ministero o, nel caso previsto dall'art. 62, comma 3, la
regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati,
hanno facolta' di acquistare in via di prelazione i beni
culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in
societa', rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito
nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito
nell'atto di conferimento.
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico
corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un
corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il
valore economico e' determinato d'ufficio dal soggetto che
procede alla prelazione ai sensi del comma 1.
3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la
determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore
economico della cosa e' stabilito da un terzo, designato
concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede
alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina
del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo
nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la
nomina e' effettuata, su richiesta di una delle parti, dal
presidente del tribunale del luogo in cui e' stato concluso
il contratto. Le spese relative sono anticipate
dall'alienante.
4. La determinazione del terzo e' impugnabile in caso
di errore o di manifesta iniquita'.
5. La prelazione puo' essere esercitata anche quando il
bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.».
«Art. 68 (Attestato di libera circolazione). - 1. Chi
intende far uscire in via definitiva dal territorio della
Repubblica le cose indicate nell'art. 65, comma 3, deve
farne denuncia e presentarle al competente ufficio di
esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di
essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di
libera circolazione.
2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni
dall'avvenuta presentazione della cosa, ne da' notizia ai
competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso,
entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo
utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita
definitiva.
3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruita'
del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio,
anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato
di libera circolazione, dandone comunicazione
all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione
della cosa.
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto
dell'attestato di libera circolazione gli uffici di
esportazione accertano se le cose presentate, in relazione
alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui
fanno parte, presentano interesse artistico, storico,
archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale
o archivistico, a termini dell'art. 10. Nel compiere tale
valutazione gli uffici di esportazione si attengono a
indirizzi di carattere generale stabiliti con decreto del
Ministro, sentito il competente organo consultivo.
5. L'attestato di libera circolazione ha validita'
quinquennale ed e' redatto in tre originali, uno dei quali
e' depositato agli atti d'ufficio; un secondo e' consegnato
all'interessato e deve accompagnare la circolazione
dell'oggetto; un terzo e' trasmesso al Ministero per la
formazione del registro ufficiale degli attestati.
6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di
dichiarazione, ai sensi dell'art. 14. A tal fine,
contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato
gli elementi di cui all'art. 14, comma 2, e le cose sono
sottoposte alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo
articolo.
7. Per le cose di proprieta' di enti sottoposti alla
vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce
il parere della regione, che e' reso nel termine perentorio
di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e,
se negativo, e' vincolante.».
«Art. 69 (Ricorso amministrativo avverso il diniego di
attestato). - 1. Avverso il diniego dell'attestato e'
ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al
Ministero, per motivi di legittimita' e di merito.
2. Il Ministero, sentito il competente organo
consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta
giorni dalla presentazione dello stesso.
3. Dalla data di presentazione del ricorso
amministrativo e fino alla scadenza del termine di cui al
comma 2, il procedimento di dichiarazione e' sospeso, ma le
cose rimangono assoggettate alla disposizione di cui
all'art. 14, comma 4.
4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli
atti all'ufficio di esportazione, che provvede in
conformita' nei successivi venti giorni.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.».
«Art. 70 (Acquisto coattivo). - 1. Entro il termine
indicato all'art. 68, comma 3, l'ufficio di esportazione,
qualora non abbia gia' provveduto al rilascio o al diniego
dell'attestato di libera circolazione, puo' proporre al
Ministero l'acquisto coattivo della cosa per la quale e'
richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone
contestuale comunicazione alla regione e all'interessato,
al quale dichiara altresi' che l'oggetto gravato dalla
proposta di acquisto resta in custodia presso l'ufficio
medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento.
In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato e'
prorogato di sessanta giorni.
2. Il Ministero ha la facolta' di acquistare la cosa
per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di
acquisto e' notificato all'interessato entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando
non sia intervenuta la notifica del provvedimento di
acquisto, l'interessato puo' rinunciare all'uscita
dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo.
3. Qualora il Ministero non intenda procedere
all'acquisto, ne da' comunicazione, entro sessanta giorni
dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova
l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha
facolta' di acquistare la cosa nel rispetto di quanto
stabilito all'art. 62, commi 2 e 3. Il relativo
provvedimento e' notificato all'interessato entro il
termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.».
«Art. 82 (Azione di restituzione a favore dell'Italia).
- 1. L'azione di restituzione dei beni culturali usciti
illecitamente dal territorio italiano e' esercitata dal
Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri,
davanti al giudice dello Stato membro dell'Unione europea
in cui si trova il bene culturale.
2. Il Ministero si avvale dell'assistenza
dell'Avvocatura generale dello Stato.».
«Art. 89 (Concessione di ricerca). - 1. Il Ministero
puo' dare in concessione a soggetti pubblici o privati
l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate
nell'art. 88 ed emettere a favore del concessionario il
decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi
i lavori.
2. Il concessionario deve osservare, oltre alle
prescrizioni imposte nell'atto di concessione, tutte le
altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso di
inosservanza la concessione e' revocata.
3. La concessione puo' essere revocata anche quando il
Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o
prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al
concessionario le spese occorse per le opere gia' eseguite
ed il relativo importo e' fissato dal Ministero.
4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la
determinazione ministeriale, l'importo e' stabilito da un
perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le
relative spese sono anticipate dal concessionario.
5. La concessione prevista al comma 1 puo' essere
rilasciata anche al proprietario degli immobili ove devono
eseguirsi i lavori.
6. Il Ministero puo' consentire, a richiesta, che le
cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la
Regione od altro ente pubblico territoriale per fini
espositivi, sempre che l'ente disponga di una sede idonea e
possa garantire la conservazione e la custodia delle cose
medesime.».
«Art. 96 (Espropriazione per fini strumentali). - 1.
Possono essere espropriati per causa di pubblica utilita'
edifici ed aree quando cio' sia necessario per isolare o
restaurare beni culturali immobili, assicurarne la luce o
la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il
godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.».
«Art. 98 (Dichiarazione di pubblica utilita'). - 1. La
pubblica utilita' e' dichiarata con decreto ministeriale o,
nel caso dell'art. 96, anche con provvedimento della
regione comunicato al Ministero.
2. Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli
96 e 97 l'approvazione del progetto equivale a
dichiarazione di pubblica utilita'.».
«Art. 128 (Notifiche effettuate a norma della
legislazione precedente). - 1. I beni culturali di cui
all'art. 10, comma 3, per i quali non sono state rinnovate
e trascritte le notifiche effettuate a norma delle leggi 20
giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778, sono
sottoposti al procedimento di cui all'art. 14. Fino alla
conclusione del procedimento medesimo, dette notifiche
restano comunque valide agli effetti di questa Parte.
2. Conservano altresi' efficacia le notifiche
effettuate a norma degli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge
1° giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate e
notificate a norma dell'art. 22 della legge 22 dicembre
1939, n. 2006, dell'art. 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e degli
articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.
3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero
precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero
puo' rinnovare, d'ufficio o a richiesta del proprietario,
possessore o detentore interessati, il procedimento di
dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle
notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la
perdurante sussistenza dei presupposti per
l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di
tutela.
4. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di
rinnovo del procedimento di dichiarazione, prodotta ai
sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione
conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso sia
stato avviato d'ufficio, e' ammesso ricorso amministrativo
ai sensi dell'art. 16.».
«Art. 138 (Avvio del procedimento di dichiarazione di
notevole interesse pubblico). - 1. Le commissioni di cui
all'art. 137, su iniziativa dei componenti di parte
ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri
enti pubblici territoriali interessati, acquisite le
necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i
competenti uffici regionali e provinciali e consultati i
comuni interessati nonche', ove opportuno, esperti della
materia, valutano la sussistenza del notevole interesse
pubblico, ai sensi dell'art. 136, degli immobili e delle
aree per i quali e' stata avviata l'iniziativa e propongono
alla regione l'adozione della relativa dichiarazione. La
proposta e' formulata con riferimento ai valori storici,
culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli
aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree
considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al
territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le
prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione
dei valori espressi.
2. La commissione decide se dare ulteriore seguito
all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di
presentazione dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente
il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il
componente della commissione o l'ente pubblico territoriale
che ha assunto l'iniziativa puo' formulare la proposta di
dichiarazione direttamente alla regione.
3. E' fatto salvo il potere del Ministero, su proposta
motivata del soprintendente, previo parere della regione
interessata che deve essere motivatamente espresso entro e
non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il
notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di
cui all'art. 136.».
«Art. 141-bis (Integrazione del contenuto delle
dichiarazioni di notevole interesse pubblico). - 1. Il
Ministero e le regioni provvedono ad integrare le
dichiarazioni di notevole interesse pubblico
rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui
all'art. 140, comma 2.
2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni
di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero
provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione
e' avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale
e' adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato
tecnico-scientifico.
3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei
commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo
periodo del comma 2 dell'art. 140 e sono sottoposti al
regime di pubblicita' stabilito dai commi 3 e 4 del
medesimo articolo.».
«Art. 143 (Piano paesaggistico). - 1. L'elaborazione
del piano paesaggistico comprende almeno:
a) ricognizione del territorio oggetto di
pianificazione, mediante l'analisi delle sue
caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura,
dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli
articoli 131 e 135;
b) ricognizione degli immobili e delle aree
dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi
dell'art. 136, loro delimitazione e rappresentazione in
scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione
delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'art.
138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli
140, comma 2, e 141-bis;
c) ricognizione delle aree di cui al comma 1
dell'art. 142, loro delimitazione e rappresentazione in
scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione
di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione
dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente
con essi, la valorizzazione;
d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od
aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'art.
134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e
rappresentazione in scala idonea alla identificazione,
nonche' determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso,
a termini dell'art. 138, comma 1;
e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti,
diversi da quelli indicati all'art. 134, da sottoporre a
specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
f) analisi delle dinamiche di trasformazione del
territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di
rischio e degli elementi di vulnerabilita' del paesaggio,
nonche' comparazione con gli altri atti di programmazione,
di pianificazione e di difesa del suolo;
g) individuazione degli interventi di recupero e
riqualificazione delle aree significativamente compromesse
o degradate e degli altri interventi di valorizzazione
compatibili con le esigenze della tutela;
h) individuazione delle misure necessarie per il
corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli
interventi di trasformazione del territorio, al fine di
realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi
obiettivi di qualita', a termini dell'art. 135, comma 3.
2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
possono stipulare intese per la definizione delle modalita'
di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo
quanto previsto dall'art. 135, comma 1, terzo periodo.
Nell'intesa e' stabilito il termine entro il quale deve
essere completata l'elaborazione del piano. Il piano e'
oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni,
ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241. L'accordo stabilisce altresi' i presupposti, le
modalita' ed i tempi per la revisione del piano, con
particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di
dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o
di integrazioni disposte ai sensi dell'art. 141-bis. Il
piano e' approvato con provvedimento regionale entro il
termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale
termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di
cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, e' approvato in
via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal
soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli
articoli 146 e 147 e' vincolante in relazione agli
interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici
di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto
disposto al comma 4, nonche' quanto previsto dall'art. 146,
comma 5.
4. Il piano puo' prevedere:
a) la individuazione di aree soggette a tutela ai
sensi dell'art. 142 e non interessate da specifici
procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136,
138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di
interventi puo' avvenire previo accertamento, nell'ambito
del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio,
della conformita' degli interventi medesimi alle previsioni
del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico
comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente
compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli
interventi effettivamente volti al recupero ed alla
riqualificazione non richiede il rilascio
dell'autorizzazione di cui all'art. 146.
5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al
comma 4 e' subordinata all'approvazione degli strumenti
urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi
dell'art. 145, commi 3 e 4.
6. Il piano puo' anche subordinare l'entrata in vigore
delle disposizioni che consentono la realizzazione di
interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del
comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio
che verifichi l'effettiva conformita' alle previsioni
vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.
7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al
comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione
sugli interventi realizzati e che l'accertamento di
significative violazioni delle previsioni vigenti determini
la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui
agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali
si sono rilevate le violazioni.
8. Il piano paesaggistico puo' individuare anche
linee-guida prioritarie per progetti di conservazione,
recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di
aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione,
comprese le misure incentivanti.
9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non
sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui
all'art. 134, interventi in contrasto con le prescrizioni
di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla
approvazione del piano le relative previsioni e
prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle
previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.».
- Si riporta il testo dell'art. 21 del regio decreto 30
gennaio 1913, n. 363, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
giugno 1913, n. 130:
«Art. 21. - A prescindere da quanto e' particolarmente
stabilito per gli enti morali, e per gli acquisti delle
quote di oggetti scavati spettanti a privati o di cose
presentate per la esportazione, chiunque intenda di offrire
in vendita allo Stato cosa di sua proprieta' dovra'
rivolgere domanda al Ministero della pubblica istruzione, a
mezzo della competente sovrintendenza.
Il sovrintendente, salvo il caso in cui intenda di
avvalersi della facolta' di cui alla prima parte
dell'articolo successivo, trasmettera' al Ministero la
domanda, accompagnandola del suo parere.».
- Per l'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, si vedano le note all'art. 4.
- Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
- Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note
all'art. 12.