Art. 15
Direzione generale «Archivi»
1. La Direzione generale Archivi svolge le funzioni e i compiti
relativi alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici. Con
riferimento all'attivita' di tutela esercitata in materia di archivi
dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, dall'Archivio
centrale dello Stato, dall'Istituto centrale per gli archivi, dagli
Archivi di Stato aventi natura di uffici dirigenziali di livello non
generale, la Direzione generale esercita i poteri di direzione,
indirizzo, coordinamento, controllo, anche attraverso l'adozione di
provvedimenti di autotutela, e, in caso di necessita', informato il
Segretario generale, avocazione e sostituzione.
2. In particolare, la Direzione generale:
a) provvede alla razionalizzazione degli immobili e degli spazi
destinati agli archivi, al fine del miglioramento dell'efficienza e
del contenimento della spesa, stipulando a tal fine convenzioni con
l'Agenzia del demanio, le regioni e gli enti locali e promuovendo la
costituzione di poli archivistici per il coordinamento dell'attivita'
degli istituti che svolgono funzioni analoghe nell'ambito dello
stesso territorio;
b) propone, ai fini dell'istruttoria per il settore di competenza,
gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei
relativi piani di spesa, individuando le priorita' anche sulla base
delle indicazioni degli archivi di Stato e tenendo conto altresi' dei
dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione
generale Bilancio;
c) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del
Codice da eseguirsi sui beni archivistici sottoposti a tutela;
d) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre o
esposizioni ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;
autorizza, altresi', l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o
esposizioni d'arte di alto interesse culturale ai sensi dell'articolo
66 del Codice, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze
della tutela;
e) predispone linee guida e direttive per la formazione degli
archivi correnti e collabora, ai sensi degli articoli 23-ter e 43,
comma 4, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, con le
amministrazioni competenti alla definizione delle regole tecniche e
dei requisiti funzionali in materia di formazione e conservazione di
documenti digitali della pubblica amministrazione;
f) elabora, sentita la Direzione generale Educazione e ricerca,
programmi concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche;
g) esercita le funzioni in materia di riproduzione e restauro dei
beni archivistici, elaborazione scientifica e conservazione della
memoria digitale, rapporti con gli organismi internazionali di
settore e coordina altresi' le relazioni con le amministrazioni
archivistiche estere;
h) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli
uffici dell'amministrazione statale;
i) concede contributi per interventi su archivi vigilati;
l) cura le intese con i competenti organi del Ministero
dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere
riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione
delle modalita' di consultazione dei medesimi;
m) propone al Ministro l'adozione o la modifica degli indirizzi di
carattere generale a cui si attengono gli uffici di esportazione
nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di
libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 4 del Codice;
n) esprime la volonta' del Ministero sulla proposta di pagamento di
imposte mediante cessione di beni archivistici;
o) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal
Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni
archivistici;
p) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di
beni archivistici a titolo di prelazione, di acquisto
all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli
articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice;
q) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa
privata di beni archivistici, secondo le modalita' di cui
all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;
r) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione
centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito
internazionale, tra i quali quelli di cui agliarticoli 65, comma 2,
lettera b), 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e), e 82, del Codice;
s) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi
previsti agli articoli 16, 69 e 128 del Codice;
t) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di
valorizzazione dei beni archivistici, anche con riferimento alla
scelta delle relative forme di gestione e, con il supporto della
Direzione generale Contratti e concessioni, individua gli strumenti
giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle
realta' territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le
regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati;
u) cura la predisposizione, anche sulla base della rilevazione
delle migliori pratiche, di modelli generali delle intese
istituzionali di programma, degli accordi di programma quadro e degli
altri strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2,
comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, nonche', con il supporto della Direzione generale
Contratti e concessioni, degli accordi di valorizzazione di cui
all'articolo 112 del Codice;
v) stipula, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque
sentiti gli stessi, gli accordi culturali di cui all'articolo 67,
comma 1, lettera d), del Codice finalizzati alla realizzazione di
mostre o esposizioni di beni archivistici, e ne cura i diritti
patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato;
z) esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su ogni
soggetto giuridico, operante negli ambiti di competenza della
Direzione generale, per il quale l'ordinamento attribuisca tali
funzioni al Ministero.
3. La Direzione generale Archivi svolge le funzioni di indirizzo e
di vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato e sull'Istituto
centrale per gli archivi. Limitatamente ai profili contabili e
finanziari ai fini dell'approvazione, su parere conforme della
Direzione generale Bilancio, del bilancio di previsione, delle
relative proposte di variazione e del conto consuntivo, la vigilanza
e' svolta d'intesa con la Direzione generale Bilancio. La Direzione
generale assegna, altresi', d'intesa con la Direzione generale
Organizzazione e con la Direzione generale Bilancio, le risorse umane
e strumentali ai suddetti Istituti.
4. La Direzione generale Archivi, in materia informatica, elabora e
coordina le metodologie archivistiche relative all'attivita' di
ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei
sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia e
applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali,
promuove l'applicazione di metodologie e parametri, anche attraverso
iniziative di formazione e aggiornamento. A tal fine, la Direzione
generale si raccorda con il Segretariato generale e la Direzione
generale Organizzazione.
5. La Direzione generale Archivi costituisce centro di
responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed
e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza.
6. La Direzione generale Archivi si articola in cinque uffici
dirigenziali di livello non generale centrali, compresi l'Archivio
centrale dello Stato e l'Istituto centrale per gli archivi, nonche'
nelle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche e negli Archivi
di Stato aventi natura di uffici dirigenziali di livello non
generale, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera
e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e
dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni.
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo degli articoli 21, 65, 66, 67,
71, 76, 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45, S.O.:
«Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). - 1.
Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la rimozione o la demolizione, anche con
successiva ricostituzione, dei beni culturali; (54)
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni
culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e
degli archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'art. 13, nonche' lo scarto di
materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con
l'eccezione prevista all'art. 10, comma 2, lettera c), e
delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'art. 13;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di
complessi organici di documentazione di archivi pubblici,
nonche' di archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'art. 13.
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal
mutamento di dimora o di sede del detentore, e'
preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro
trenta giorni dal ricevimento della denuncia, puo'
prescrivere le misure necessarie perche' i beni non
subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e
degli enti ed istituti pubblici non e' soggetto ad
autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al
Ministero per le finalita' di cui all'art. 18.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti,
l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni
culturali e' subordinata ad autorizzazione del
soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni
medesimi e' comunicato al soprintendente per le finalita'
di cui all'art. 20, comma 1.
5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora
sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento,
presentati dal richiedente, e puo' contenere prescrizioni.
Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio
dell'autorizzazione, il soprintendente puo' dettare
prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in
relazione al mutare delle tecniche di conservazione.».
«Art. 65 (Uscita definitiva). - 1. E' vietata l'uscita
definitiva dal territorio della Repubblica dei beni
culturali mobili indicati nell'art. 10, commi 1, 2 e 3.
2. E' vietata altresi' l'uscita:
a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti
indicati all'art. 10, comma 1, che siano opera di autore
non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre
settanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la
verifica prevista dall'art. 12;
b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino
nelle categorie indicate all'art. 10, comma 3, e che il
Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia
preventivamente individuato e, per periodi temporali
definiti, abbia escluso dall'uscita, perche' dannosa per il
patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche
oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni
medesimi.
3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, e' soggetta
ad autorizzazione, secondo le modalita' stabilite nella
presente sezione e nella sezione II di questo Capo,
l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica:
a) delle cose, a chiunque appartenenti, che
presentino interesse culturale, siano opera di autore non
piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta
anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui
all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro
13.500;
b) degli archivi e dei singoli documenti,
appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;
c) delle cose rientranti nelle categorie di cui
all'art. 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque
appartengano.
4. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita:
a) delle cose di cui all'art. 11, comma 1, lettera
d);
b) delle cose che presentino interesse culturale,
siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione
risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore
ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui
all'allegato A, lettera B, numero 1.
4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha
l'onere di comprovare al competente ufficio di
esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all'estero
rientrino nelle ipotesi per le quali non e' prevista
l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalita'
stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio
di esportazione, qualora reputi che le cose possano
rientrare tra quelle di cui all'art. 10, comma 3, lettera
d-bis), avvia il procedimento di cui all'art. 14, che si
conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione
della dichiarazione. ».
«Art. 66 (Uscita temporanea per manifestazioni). - 1.
Puo' essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio
della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati
nell'art. 65, commi 1, 2, lettera a), e 3, per
manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto
interesse culturale, sempre che ne siano garantite
l'integrita' e la sicurezza.
2. Non possono comunque uscire:
a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto
o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;
b) i beni che costituiscono il fondo principale di
una determinata ed organica sezione di un museo,
pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una
collezione artistica o bibliografica. ».
«Art. 67 (Altri casi di uscita temporanea). - 1. Le
cose e i beni culturali indicati nell'art. 65, commi 1, 2,
lettera a), e 3 possono essere autorizzati ad uscire
temporaneamente anche quando:
a) costituiscano mobilio privato dei cittadini
italiani che ricoprono, presso sedi diplomatiche o
consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni
internazionali, cariche che comportano il trasferimento
all'estero degli interessati, per un periodo non superiore
alla durata del loro mandato;
b) costituiscano l'arredamento delle sedi
diplomatiche e consolari all'estero;
c) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o
interventi di conservazione da eseguire necessariamente
all'estero;
d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di
accordi culturali con istituzioni museali straniere, in
regime di reciprocita' e per la durata stabilita negli
accordi medesimi, che non puo' essere superiore a quattro
anni, rinnovabili una sola volta.
2. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita
temporanea dal territorio della Repubblica dei mezzi di
trasporto aventi piu' di settantacinque anni per la
partecipazione a mostre e raduni internazionali, salvo che
sia per essi intervenuta la dichiarazione ai sensi
dell'art. 13. ».
«Art. 71 (Attestato di circolazione temporanea). - 1.
Chi intende far uscire in via temporanea dal territorio
della Repubblica, ai sensi degli articoli 66 e 67, le cose
e i beni ivi indicati, deve farne denuncia e presentarli al
competente ufficio di esportazione, indicando,
contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale e
il responsabile della sua custodia all'estero, al fine di
ottenere l'attestato di circolazione temporanea.
2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruita'
del valore indicato, rilascia o nega, con motivato
giudizio, l'attestato di circolazione temporanea, dettando
le prescrizioni necessarie e dandone comunicazione
all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione
della cosa o del bene. Avverso il provvedimento di diniego
di uscita temporanea e' ammesso ricorso amministrativo nei
modi previsti dall'art. 69.
3. Qualora per l'uscita temporanea siano presentate
cose che rivestano l'interesse indicato dall'art. 10,
contestualmente alla pronuncia positiva o negativa sono
comunicati all'interessato, ai fini dell'avvio del
procedimento di dichiarazione, gli elementi indicati
all'art. 14, comma 2, e l'oggetto e' sottoposto alle misure
di cui all'art. 14, comma 4.
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto
dell'attestato, gli uffici di esportazione si attengono ad
indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero,
sentito il competente organo consultivo. Per i casi di
uscita temporanea disciplinati dall'art. 66 e dall'art. 67,
comma 1, lettere b) e c), il rilascio dell'attestato e'
subordinato all'autorizzazione di cui all'art. 48.
5. L'attestato indica anche il termine per il rientro
delle cose o dei beni, che e' prorogabile su richiesta
dell'interessato, ma non puo' essere comunque superiore a
diciotto mesi dalla loro uscita dal territorio nazionale,
salvo quanto disposto dal comma 8.
6. Il rilascio dell'attestato e' sempre subordinato
all'assicurazione dei beni da parte dell'interessato per il
valore indicato nella domanda. Per le mostre e le
manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o, con la
partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti
italiani di cultura all'estero o da organismi
sovranazionali, l'assicurazione puo' essere sostituita
dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato,
ai sensi dell'art. 48, comma 5.
7. Per i beni culturali di cui all'art. 65, comma 1,
nonche' per le cose o i beni di cui al comma 3, l'uscita
temporanea e' garantita mediante cauzione, costituita anche
da polizza fideiussoria, emessa da un istituto bancario o
da una societa' di assicurazione, per un importo superiore
del dieci per cento al valore del bene o della cosa, come
accertato in sede di rilascio dell'attestato. La cauzione
e' incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi
alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio
nazionale nel termine stabilito. La cauzione non e'
richiesta per i beni appartenenti allo Stato e alle
amministrazioni pubbliche. Il Ministero puo' esonerare
dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare
importanza culturale.
8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano
ai casi di uscita temporanea previsti dall'art. 67, comma
1. ».
«Art. 76 (Assistenza e collaborazione a favore degli
Stati membri dell'Unione europea). - 1. L'autorita'
centrale prevista dall'art. 4 della direttiva UE e', per
l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti
indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e
periferici, nonche' della cooperazione degli altri
Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni e
degli altri enti pubblici territoriali.
2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni
culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro
dell'Unione europea, il Ministero:
a) assicura la propria collaborazione alle autorita'
competenti degli altri Stati membri;
b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche
volte alla localizzazione del bene e alla identificazione
di chi lo possieda o comunque lo detenga. Le ricerche sono
disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di
ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini,
con particolare riguardo alla localizzazione del bene;
c) notifica agli Stati membri interessati il
ritrovamento nel territorio nazionale di un bene la cui
illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per
indizi precisi e concordanti;
d) agevola le operazioni che lo Stato membro
interessato esegue per verificare, in ordine al bene
oggetto della notifica di cui alla lettera c), la
sussistenza dei presupposti e delle condizioni indicati
all'art. 75, purche' tali operazioni vengano effettuate
entro sei mesi dalla notifica stessa. Qualora la verifica
non sia eseguita entro il prescritto termine, non sono
applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);
e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e
la sua temporanea custodia presso istituti pubblici nonche'
ogni altra misura necessaria per assicurarne la
conservazione ed impedirne la sottrazione alla procedura di
restituzione;
f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato
richiedente e possessore o detentore a qualsiasi titolo del
bene, di ogni controversia concernente la restituzione. A
tal fine, tenuto conto della qualita' dei soggetti e della
natura del bene, il Ministero puo' proporre allo Stato
richiedente e ai soggetti possessori o detentori la
definizione della controversia mediante arbitrato, da
svolgersi secondo la legislazione italiana, e raccogliere,
per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti.
2-bis. L'autorita' centrale, al fine di cooperare e
consultarsi con gli altri Stati membri e per diffondere
tutte le pertinenti informazioni correlate a casi relative
ai beni culturali rubati o usciti illecitamente dal
territorio nazionale, utilizza un modulo del sistema
d'informazione del mercato interno, di seguito «IMI»,
stabilito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, specificamente
adattato per i beni culturali. ».
«Art. 112 (Valorizzazione dei beni culturali di
appartenenza pubblica). - 1. Lo Stato, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali assicurano la
valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei
luoghi indicati all'art. 101, nel rispetto dei principi
fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la
legislazione regionale disciplina le funzioni e le
attivita' di valorizzazione dei beni presenti negli
istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo
Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la
disponibilita' sulla base della normativa vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di
fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'art. 101 e'
assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo,
compatibilmente con lo svolgimento degli scopi
istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali stipulano accordi per definire strategie ed
obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' per elaborare i
conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i
programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza
pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base
regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti
territoriali definiti, e promuovono altresi'
l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato,
delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati.
Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di
proprieta' privata, previo consenso degli interessati. Lo
Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che
opera direttamente ovvero d'intesa con le altre
amministrazioni statali eventualmente competenti.
5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre
amministrazioni statali eventualmente competenti, le
regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono
costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni,
appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e
lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.
6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun
soggetto pubblico e' tenuto a garantire la valorizzazione
dei beni di cui ha comunque la disponibilita'.
7. Con decreto del Ministro sono definiti modalita' e
criteri in base ai quali il Ministero costituisce i
soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.
8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare
privati proprietari di beni culturali suscettibili di
essere oggetto di valorizzazione, nonche' persone
giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non
dispongano di beni culturali che siano oggetto della
valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale
settore di attivita' sia per esse previsto dalla legge o
dallo statuto.
9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al
comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per
il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni
statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri
enti pubblici territoriali e i privati interessati, per
regolare servizi strumentali comuni destinati alla
fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli
accordi medesimi possono essere anche istituite forme
consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici
comuni. Per le stesse finalita' di cui al primo periodo,
ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero,
dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da
ogni altro ente pubblico nonche' dai soggetti costituiti ai
sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di
volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per
statuto finalita' di promozione e diffusione della
conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del presente
comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».
- Per gli articoli 16, 48, 60, 68, 82, 95, 98, 128 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le
note all'art. 14.
- Si riporta il testo degli articoli 23-ter, 43, comma
4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.:
«Art. 23-ter (Documenti amministrativi informatici). -
1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con
strumenti informatici, nonche' i dati e i documenti
informatici detenuti dalle stesse, costituiscono
informazione primaria ed originale da cui e' possibile
effettuare, su diversi o identici tipi di supporto,
duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
1-bis. La copia su supporto informatico di documenti
formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su
supporto analogico e' prodotta mediante processi e
strumenti che assicurano che il documento informatico abbia
contenuto identico a quello del documento analogico da cui
e' tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso
certificazione di processo nei casi in cui siano adottate
tecniche in grado di garantire la corrispondenza del
contenuto dell'originale e della copia.
2.
3. Le copie su supporto informatico di documenti
formati dalla pubblica amministrazione in origine su
supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il
medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli
originali da cui sono tratte, se la loro conformita'
all'originale e' assicurata dal funzionario a cio' delegato
nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione
di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o
di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle
Linee guida; in tale caso l'obbligo di conservazione
dell'originale del documento e' soddisfatto con la
conservazione della copia su supporto informatico.
4. In materia di formazione e conservazione di
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, le
Linee guida sono definite anche sentito il Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo.
5.
5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono
essere fruibili indipendentemente dalla condizione di
disabilita' personale, applicando i criteri di
accessibilita' definiti dai requisiti tecnici di cui
all'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si
applicano gli articoli 21, 22, 23 e 23-bis. ».
«Art. 43 (Conservazione ed esibizione dei documenti). -
(Omissis).
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero
per i beni e le attivita' culturali sugli archivi delle
pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle
disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42.».
- Per l'art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n.
363, si vedano le note all'art. 14.
- Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, si vedano le note all'art. 4.
- Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
- Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note
all'art. 12.