Art. 18 
 
Direzione generale «Creativita' contemporanea e rigenerazione urbana» 
 
  1. La Direzione generale Creativita' contemporanea e  rigenerazione
urbana svolge le funzioni e i compiti relativi  alla  promozione,  al
sostegno,  alla  valorizzazione   della   creativita'   contemporanea
italiana. Sostiene l'arte contemporanea, la cultura architettonica  e
urbanistica, le arti applicate, ivi compresi il  design  e  la  moda.
Promuove interventi di rigenerazione urbana. 
  2. In particolare, il direttore generale: 
  a) promuove i  valori  dell'arte  e  della  cultura  architettonica
contemporanee e delle arti applicate; 
  b) promuove e sostiene  la  ricerca,  i  talenti  e  le  eccellenze
italiane nel campo dell'arte e dell'architettura, del design e  della
moda contemporanee italiane; 
  c) promuove la conoscenza dell'arte e della  cultura  architettura,
del design e della  moda  contemporanee  italiane  all'estero,  fatte
salve le  competenze  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e d'intesa con il medesimo; 
  d) promuove la creativita' e la produzione nel settore dell'arte  e
dell'architettura  contemporanea,  del  design,  della  moda,  e   ne
diffonde la conoscenza, valorizzando,  anche  mediante  concorsi,  le
opere di giovani artisti e creativi; 
  e) attiva e promuove sul territorio nazionale processi innovativi e
partecipati finalizzati alla rigenerazione  e  allo  sviluppo  urbano
attraverso la  cultura,  anche  tramite  accordi  e  convenzioni  con
istituzioni pubbliche e private; 
  f)  dichiara  l'importante  carattere  artistico  delle  opere   di
architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti  dell'articolo
20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,  e
dell'articolo 37 del Codice; 
  g) vigila sulla realizzazione e svolge attivita'  di  censimento  e
catalogazione sulle opere d'arte  negli  edifici  pubblici  ai  sensi
della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni; 
  h) esprime la volonta' del Ministero sulla proposta di pagamento di
imposte mediante cessione di opere d'arte contemporanea; 
  i)  ammette  ai  contributi  economici  le  opere   architettoniche
dichiarate  di  importante  carattere  artistico  e  gli   interventi
riconosciuti di particolare qualita' architettonica e urbanistica  ai
sensi dell'articolo 37 del Codice; 
  l) promuove e partecipa alla realizzazione  di  studi,  ricerche  e
iniziative scientifiche in  tema  di  inventariazione,  catalogazione
delle opere di arte e architettura contemporanee, del design e  della
moda e mappatura degli spazi urbani; 
  m) promuove, sentita la Direzione generale Educazione e ricerca, la
formazione, in collaborazione con le universita', le  regioni  e  gli
enti locali, in materia di conoscenza dell'arte contemporanea e della
cultura architettonica e urbanistica, del design e della moda; 
  n) promuove la qualita' del progetto e dell'opera architettonica  e
urbanistica; partecipa all'ideazione di opere  pubbliche  o  fornisce
consulenza alla loro progettazione,  con  particolare  riguardo  alle
opere destinate allo svolgimento di attivita' culturali  o  a  quelle
che  incidano  in  modo  particolare  sulla  qualita'  del   contesto
storico-artistico e paesaggistico-ambientale; 
  o)  fornisce  per  le  materie  di  competenza  il  supporto  e  la
consulenza tecnico-scientifica agli uffici periferici del Ministero; 
  p) esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su ogni
soggetto  giuridico,  operante  negli  ambiti  di  competenza   della
Direzione generale,  per  il  quale  l'ordinamento  attribuisca  tali
funzioni al Ministero. 
  3. La Direzione generale Creativita' contemporanea e  rigenerazione
urbana costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai  sensi
dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  e
successive modificazioni, ed e'  responsabile  per  l'attuazione  dei
piani gestionali di competenza. 
  4. La Direzione generale Creativita' contemporanea e  rigenerazione
urbana si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale
centrale, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera
e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e
dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo  30  luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 18: 
 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  20  della  legge  22
          aprile 1941, n. 633, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16
          luglio 1941, n. 166: 
              «Art. 20. - Indipendentemente dai diritti esclusivi  di
          utilizzazione   economica   dell'opera,   previsti    nelle
          disposizioni della sezione precedente,  ed  anche  dopo  la
          cessione dei diritti stessi, l'autore conserva  il  diritto
          di rivendicare la paternita'  dell'opera  e  di  opporsi  a
          qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione,
          ed a ogni atto  a  danno  dell'opera  stessa,  che  possano
          essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. 
              Tuttavia nelle  opere  dell'architettura  l'autore  non
          puo'  opporsi  alle   modificazioni   che   si   rendessero
          necessarie nel corso  della  realizzazione.  Del  pari  non
          potra' opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse
          necessario apportare all'opera gia' realizzata.  Pero',  se
          all'opera  sia  riconosciuto  dalla  competente   autorita'
          statale   importante   carattere   artistico,   spetteranno
          all'autore   lo   studio    e    l'attuazione    di    tali
          modificazioni.». 
              - La legge 29 luglio 1949, n. 717 e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1949, n. 237. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  37  del   decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.: 
              «Art. 37 (Contributo  in  conto  interessi).  -  1.  Il
          Ministero puo' concedere contributi in conto interessi  sui
          mutui o altre forme di finanziamento accordati da  istituti
          di  credito  ai  proprietari,  possessori  o  detentori   a
          qualsiasi titolo di beni  culturali  per  la  realizzazione
          degli interventi conservativi autorizzati. 
              2. Il  contributo  e'  concesso  nella  misura  massima
          corrispondente agli interessi calcolati ad un  tasso  annuo
          di sei punti percentuali sul capitale erogato. 
              3.  Il  contributo  e'  corrisposto  direttamente   dal
          Ministero all'istituto  di  credito  secondo  modalita'  da
          stabilire con convenzioni. 
              4. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere concesso
          anche per interventi conservativi su opere di  architettura
          contemporanea di cui il Ministero  abbia  riconosciuto,  su
          richiesta   del   proprietario,   il   particolare   valore
          artistico.». 
              - Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
          n. 196, si vedano le note all'art. 4. 
              - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse. 
              -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  si  vedano  le  note
          all'art. 12.