Art. 18
Direzione generale «Creativita' contemporanea e rigenerazione urbana»
1. La Direzione generale Creativita' contemporanea e rigenerazione
urbana svolge le funzioni e i compiti relativi alla promozione, al
sostegno, alla valorizzazione della creativita' contemporanea
italiana. Sostiene l'arte contemporanea, la cultura architettonica e
urbanistica, le arti applicate, ivi compresi il design e la moda.
Promuove interventi di rigenerazione urbana.
2. In particolare, il direttore generale:
a) promuove i valori dell'arte e della cultura architettonica
contemporanee e delle arti applicate;
b) promuove e sostiene la ricerca, i talenti e le eccellenze
italiane nel campo dell'arte e dell'architettura, del design e della
moda contemporanee italiane;
c) promuove la conoscenza dell'arte e della cultura architettura,
del design e della moda contemporanee italiane all'estero, fatte
salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e d'intesa con il medesimo;
d) promuove la creativita' e la produzione nel settore dell'arte e
dell'architettura contemporanea, del design, della moda, e ne
diffonde la conoscenza, valorizzando, anche mediante concorsi, le
opere di giovani artisti e creativi;
e) attiva e promuove sul territorio nazionale processi innovativi e
partecipati finalizzati alla rigenerazione e allo sviluppo urbano
attraverso la cultura, anche tramite accordi e convenzioni con
istituzioni pubbliche e private;
f) dichiara l'importante carattere artistico delle opere di
architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e
dell'articolo 37 del Codice;
g) vigila sulla realizzazione e svolge attivita' di censimento e
catalogazione sulle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi
della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni;
h) esprime la volonta' del Ministero sulla proposta di pagamento di
imposte mediante cessione di opere d'arte contemporanea;
i) ammette ai contributi economici le opere architettoniche
dichiarate di importante carattere artistico e gli interventi
riconosciuti di particolare qualita' architettonica e urbanistica ai
sensi dell'articolo 37 del Codice;
l) promuove e partecipa alla realizzazione di studi, ricerche e
iniziative scientifiche in tema di inventariazione, catalogazione
delle opere di arte e architettura contemporanee, del design e della
moda e mappatura degli spazi urbani;
m) promuove, sentita la Direzione generale Educazione e ricerca, la
formazione, in collaborazione con le universita', le regioni e gli
enti locali, in materia di conoscenza dell'arte contemporanea e della
cultura architettonica e urbanistica, del design e della moda;
n) promuove la qualita' del progetto e dell'opera architettonica e
urbanistica; partecipa all'ideazione di opere pubbliche o fornisce
consulenza alla loro progettazione, con particolare riguardo alle
opere destinate allo svolgimento di attivita' culturali o a quelle
che incidano in modo particolare sulla qualita' del contesto
storico-artistico e paesaggistico-ambientale;
o) fornisce per le materie di competenza il supporto e la
consulenza tecnico-scientifica agli uffici periferici del Ministero;
p) esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su ogni
soggetto giuridico, operante negli ambiti di competenza della
Direzione generale, per il quale l'ordinamento attribuisca tali
funzioni al Ministero.
3. La Direzione generale Creativita' contemporanea e rigenerazione
urbana costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
successive modificazioni, ed e' responsabile per l'attuazione dei
piani gestionali di competenza.
4. La Direzione generale Creativita' contemporanea e rigenerazione
urbana si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale
centrale, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera
e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e
dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni.
Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 22
aprile 1941, n. 633, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16
luglio 1941, n. 166:
«Art. 20. - Indipendentemente dai diritti esclusivi di
utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle
disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la
cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto
di rivendicare la paternita' dell'opera e di opporsi a
qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione,
ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano
essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non
puo' opporsi alle modificazioni che si rendessero
necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non
potra' opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse
necessario apportare all'opera gia' realizzata. Pero', se
all'opera sia riconosciuto dalla competente autorita'
statale importante carattere artistico, spetteranno
all'autore lo studio e l'attuazione di tali
modificazioni.».
- La legge 29 luglio 1949, n. 717 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1949, n. 237.
- Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.:
«Art. 37 (Contributo in conto interessi). - 1. Il
Ministero puo' concedere contributi in conto interessi sui
mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti
di credito ai proprietari, possessori o detentori a
qualsiasi titolo di beni culturali per la realizzazione
degli interventi conservativi autorizzati.
2. Il contributo e' concesso nella misura massima
corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo
di sei punti percentuali sul capitale erogato.
3. Il contributo e' corrisposto direttamente dal
Ministero all'istituto di credito secondo modalita' da
stabilire con convenzioni.
4. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere concesso
anche per interventi conservativi su opere di architettura
contemporanea di cui il Ministero abbia riconosciuto, su
richiesta del proprietario, il particolare valore
artistico.».
- Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, si vedano le note all'art. 4.
- Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
- Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note
all'art. 12.