Art. 19
Direzione generale «Spettacolo»
1. La Direzione generale Spettacolo svolge funzioni e compiti in
materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento
alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo
viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversita'
delle espressioni culturali.
2. In particolare, il direttore generale:
a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attivita' dello
spettacolo;
b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e
controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti
beneficiari di contributi da parte del Ministero;
c) svolge le attivita' amministrative connesse al riconoscimento
delle agevolazioni fiscali nel settore della produzione musicale e
svolge le connesse attivita' di verifica e controllo, in raccordo con
l'Agenzia delle entrate;
d) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione
generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di
vigilanza, sulle fondazioni lirico-sinfoniche;
e) esprime alla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali
le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in
materia di proprieta' intellettuale e diritto d'autore e di vigilanza
sulla Societa' italiana autori ed editori (SIAE);
f) esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su ogni
soggetto giuridico, operante negli ambiti di competenza della
Direzione generale, per il quale l'ordinamento attribuisca tali
funzioni al Ministero.
3. Il Direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio
superiore dello spettacolo e delle relative sezioni.
4. Presso la Direzione generale opera l'Osservatorio per lo
spettacolo di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163,
e successive modificazioni.
5. La Direzione generale Spettacolo costituisce centro di
responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed
e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza.
6. La Direzione generale Spettacolo si articola in due uffici
dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4
e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni.
Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 30 aprile
1985, n. 163, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio
1985, n. 104:
«Art. 5 (Osservatorio dello spettacolo). - E'
istituito, nell'ambito dell'ufficio studi e programmazione
del Ministero del turismo e dello spettacolo,
l'osservatorio dello spettacolo con i compiti di:
a) raccogliere ed aggiornare tutti i dati e le
notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue
diverse forme, in Italia e all'estero;
b) acquisire tutti gli elementi di conoscenza sulla
spesa annua complessiva in Italia, ivi compresa quella
delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata
al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo;
c) elaborare documenti di raccolta e analisi di tali
dati e notizie, che consentano di individuare le linee di
tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli
settori di esso sui mercati nazionali e internazionali.
A questi fini, per esigenze particolari, il Ministro
del turismo e dello spettacolo puo' avvalersi, con appositi
incarichi e convenzioni, che non possono superare il numero
complessivo di dieci in ciascun anno, della collaborazione
di esperti e di enti pubblici e privati.
Le spese per la dotazione di mezzi e di strumenti
necessari allo svolgimento dei compiti dell'osservatorio
dello spettacolo, nonche' per le collaborazioni di cui al
comma precedente, fanno carico al Fondo di cui all'art. 1
della presente legge.».
- Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, si vedano le note all'art. 4.
- Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
- Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note
all'art. 12.