Art. 21
Direzione generale «Organizzazione»
1. La Direzione generale Organizzazione assicura la gestione
efficiente, unitaria e coordinata degli affari generali e dei servizi
comuni ed e' competente in materia di stato giuridico del personale,
di relazioni sindacali, di comunicazione interna, di concorsi,
assunzioni, valutazioni, assegnazioni, mobilita', politiche per le
pari opportunita' e formazione continua del personale, gestione del
contenzioso del lavoro, procedimenti disciplinari, spese di lite.
Cura inoltre la qualita', la tempestivita' e l'affidabilita' dei
flussi informativi relativi alle attivita' del Ministero, mediante
azioni quali la standardizzazione delle procedure e
l'informatizzazione dei processi e la dematerializzazione dei flussi
documentali.
2. Il direttore generale, in particolare:
a) elabora, mediante piani d'azione e progetti coordinati, una
strategia unitaria per la modernizzazione dell'amministrazione
attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione;
b) provvede ai servizi generali della sede centrale del Ministero,
ferme restando le competenze della Direzione generale Contratti e
concessioni;
c) elabora parametri qualitativi e quantitativi, procedure e
modelli informatici diretti ad assicurare la completezza, la
trasparenza e il costante aggiornamento delle informazioni
riguardanti l'organizzazione e l'attivita' del Ministero;
d) cura la gestione della rete locale intranet del Ministero,
raccordandosi con le strutture centrali e periferiche;
e) attua le direttive del Ministro in ordine alle politiche del
personale e alla contrattazione collettiva ed emana gli indirizzi ai
direttori generali centrali e periferici ai fini dell'applicazione
dei contratti collettivi e della stipula di accordi decentrati;
f) cura l'organizzazione, gli affari generali e la gestione delle
risorse umane e strumentali assegnate ai centri di responsabilita'
presenti nella sede centrale del Ministero;
g) gestisce i flussi informativi riguardanti l'organizzazione e il
personale delle strutture centrali e periferiche;
h) provvede al censimento delle attivita' delle strutture centrali
e periferiche del Ministero, con riguardo al numero di procedimenti e
di atti, alla dotazione di personale e alle risorse, nonche' a
indicatori di impatto relativi all'efficacia, all'efficienza e
all'economicita' delle funzioni di tutela e di valorizzazione del
patrimonio culturale; a tal fine riceve dalle strutture centrali e
periferiche, con modalita' telematiche o informatiche e sulla base di
appositi standard, gli atti adottati e ogni altra informazione
richiesta;
i) valuta e individua le migliori soluzioni per rispondere alle
necessita' di personale degli uffici;
l) elabora e attua le politiche del personale e della gestione
delle risorse umane;
m) individua i fabbisogni formativi del personale del Ministero,
trasmettendoli alla Direzione generale Educazione e ricerca;
n) elabora proposte e cura i rapporti con le altre pubbliche
amministrazioni e con le organizzazioni del terzo settore per
l'utilizzo di personale nell'ambito dell'attivita' del Ministero,
anche nell'ambito del Servizio civile nazionale, sentite le Direzioni
generali competenti per materia;
o) sulla base dei dati forniti dalle strutture centrali e
periferiche del Ministero, provvede alla programmazione generale del
fabbisogno di personale, al dimensionamento degli organici del
Ministero, sentiti le altre Direzioni generali e i Segretariati
distrettuali, nonche', d'intesa con il Segretario generale,
all'allocazione delle risorse umane e alla mobilita' delle medesime
tra le diverse direzioni ed uffici, sia centrali che periferici,
anche su proposta dei relativi direttori.
3. La Direzione generale Organizzazione costituisce centro di
responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo21, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed
e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza.
4. La Direzione generale Organizzazione si articola in tre uffici
dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4
e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni.
Note all'art. 21:
- Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, si vedano le note all'art. 4.
- Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
- Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note
all'art. 12.