Art. 12 
 
            Costituzione, composizione e compiti dell'Oiv 
 
  1. L'Oiv svolge in piena autonomia le attivita' di cui all'articolo
14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
  2. L'Oiv e' costituito con decreto  del  Ministro  ai  sensi  degli
articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
  3. La nomina dell'Oiv e'  effettuata,  previa  procedura  selettiva
pubblica, con decreto del Ministro tra gli  iscritti  nell'elenco  di
cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 150  del
2009. 
  4. Ai componenti dell'Oiv e' corrisposto un  trattamento  economico
accessorio determinato, con decreto del Ministro  in  relazione  alla
complessita' della  struttura  organizzativa  dell'amministrazione  e
comunque nel limite delle risorse indicate  dall'articolo  14,  comma
11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
 
          Note all'art. 12: 
 
              - Per gli articoli  14  e  14-bis  del  citato  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, vedi nelle  note  alle
          premesse.