Art. 13 
 
  Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance 
 
  1. Presso l'Oiv e' costituita la struttura tecnica con funzioni  di
supporto per lo svolgimento delle sue attivita'. 
  2.  Il  responsabile  della  struttura  tecnica  e'  nominato   dal
Ministro,  sentito  l'Oiv,  tra  il  personale  in  servizio   presso
l'amministrazione in possesso di una  specifica  professionalita'  ed
esperienza  nel  settore  della  misurazione  e   valutazione   della
performance nelle amministrazioni pubbliche. 
  3. Alla struttura tecnica e' assegnato un contingente di  personale
non superiore a otto unita', incluso il  responsabile.  Al  personale
assegnato  alla  struttura  tecnica  e'  corrisposto  un  trattamento
economico  accessorio,  determinato   con   le   modalita'   di   cui
all'articolo 14, comma 2, sesto periodo, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, nei limiti di quanto previsto  dall'articolo  14,
comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
 
          Note all'art. 13: 
 
              - Per l'articolo 14 del citato decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, vedi  nelle  note  all'articolo  3  del
          presente decreto. 
              - Per l'articolo 14 del citato decreto  legislativo  27
          ottobre 2009, n. 150, vedi nelle note alle premesse.