Art. 7 
 
Delega al Governo per  il  riordino  e  la  riforma  delle  norme  di
  sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti  sportivi
  e della normativa in materia di  ammodernamento  o  costruzione  di
  impianti sportivi 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per
la costruzione e l'esercizio degli impianti  sportivi  nonche'  della
disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla
ristrutturazione e al ripristino di quelli gia'  esistenti,  compresi
quelli scolastici. 
  2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) ricognizione, coordinamento e armonizzazione  delle  norme  in
materia  di  sicurezza  per  la   costruzione,   l'accessibilita'   e
l'esercizio  degli  impianti  sportivi,  comprese  quelle  di  natura
sanzionatoria, apportando le opportune modifiche volte a garantire  o
a migliorare  la  coerenza  giuridica,  logica  e  sistematica  della
normativa e ad adeguare,  aggiornare  e  semplificare  il  linguaggio
normativo; 
    b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei  o  per
specifiche attivita' o gruppi di attivita'; 
    c) indicazione esplicita delle norme  da  abrogare,  fatta  salva
comunque l'applicazione dell'articolo  15  delle  disposizioni  sulla
legge in generale premesse al codice civile; 
    d) semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative
e riduzione dei termini procedurali previsti dall'articolo  1,  comma
304, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  e  dall'articolo  62  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n.  96,  in  accordo  con  la  disciplina
vigente in materia di prevenzione della corruzione,  ai  sensi  della
legge 6 novembre 2012,  n.  190,  finalizzate  prioritariamente  agli
interventi di recupero e riuso degli impianti sportivi esistenti,  di
cui all'articolo 1, comma 305, della citata legge n. 147 del 2013,  o
di strutture pubbliche inutilizzate; 
    e) individuazione di criteri progettuali e  gestionali  orientati
alla    sicurezza,    anche    strutturale,     alla     fruibilita',
all'accessibilita' e  alla  redditivita'  degli  interventi  e  della
gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi, ai quali  gli
operatori pubblici e  privati  devono  attenersi,  in  modo  che  sia
garantita, nell'interesse della  collettivita',  la  sicurezza  degli
impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di  violenza
all'interno e all'esterno dei medesimi e  di  migliorare,  a  livello
internazionale, l'immagine dello sport, nel rispetto della  normativa
vigente; 
    f) individuazione di un sistema che preveda il preventivo accordo
con  la  federazione  sportiva  nazionale,  la  disciplina   sportiva
associata, l'ente di promozione sportiva o la societa' o associazione
sportiva  utilizzatori  e  la  possibilita'  di  affidamento  diretto
dell'impianto gia' esistente  alla  federazione  sportiva  nazionale,
alla disciplina sportiva associata, all'ente di promozione sportiva o
alla societa' o associazione utilizzatori, in presenza di determinati
requisiti,  oggettivi  e  coerenti  con  l'oggetto  e  la   finalita'
dell'affidamento,     che      assicurino      la      sostenibilita'
economico-finanziaria della gestione e  i  livelli  di  qualita'  del
servizio eventualmente offerto  a  terzi  diversi  dalla  federazione
sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata, dall'ente di
promozione sportiva o dalla  societa'  o  associazione  utilizzatori,
fatti salvi i requisiti di carattere generale di cui all'articolo  80
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50; 
    g) individuazione di strumenti economico-finanziari  da  affidare
alla  gestione  e  al  coordinamento  dell'Istituto  per  il  credito
sportivo; 
    h) definizione della disciplina della somministrazione di cibi  e
bevande tramite distributori automatici nei centri sportivi e ovunque
venga  praticato  lo  sport,  nel   rispetto   di   quanto   previsto
dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2013,  n.
128. 
  3. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai criteri
di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e h), con il  Ministro  per
la pubblica amministrazione, nonche', limitatamente ai criteri di cui
al comma 2, lettere a),  b),  c),  d),  e)  e  f),  con  il  Ministro
dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
acquisita  l'intesa  in  sede  di   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281.  Gli
schemi  dei  decreti  legislativi  sono  trasmessi  alle  Camere  per
l'espressione del parere  da  parte  delle  Commissioni  parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, da  rendere  entro
il termine di  quarantacinque  giorni  dalla  data  di  trasmissione,
decorso il quale  i  decreti  possono  essere  comunque  emanati.  Il
termine per l'esercizio della delega e' prorogato di  novanta  giorni
quando il termine per  l'espressione  del  parere  delle  Commissioni
parlamentari scade nei trenta  giorni  antecedenti  la  scadenza  del
termine di cui al comma 1 o successivamente. 
  4. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto  dei
principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi  2
e 3, il Governo puo' adottare disposizioni integrative  e  correttive
dei decreti medesimi. 
  5. Dall'attuazione della delega  di  cui  al  comma  1  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.
Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi  o  maggiori
oneri che non trovino compensazione al  proprio  interno  o  mediante
utilizzo  delle  risorse  di  cui  all'articolo  13,  comma  5,   del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  9  agosto  2018,  n.  96,  essi   sono   emanati   solo
successivamente  o  contestualmente   all'entrata   in   vigore   dei
provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti   risorse
finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge  31
dicembre 2009, n. 196. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il testo dell'articolo 1,  commi  304  e  305,  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' il seguente: 
              «304. Al fine di consentire, per gli  impianti  di  cui
          alla lettera  c)  del  presente  comma,  il  piu'  efficace
          utilizzo, in via non esclusiva, delle risorse del Fondo  di
          cui al  comma  303,  come  integrate  dal  medesimo  comma,
          nonche'  di  favorire  comunque   l'ammodernamento   o   la
          costruzione di impianti sportivi, con particolare  riguardo
          alla  sicurezza  degli   impianti   e   degli   spettatori,
          attraverso    la    semplificazione     delle     procedure
          amministrative e la previsione di modalita'  innovative  di
          finanziamento: 
                a) il soggetto che  intende  realizzare  l'intervento
          presenta al comune interessato uno studio di  fattibilita',
          a valere quale progetto preliminare, redatto tenendo  conto
          delle indicazioni di cui all'articolo 14  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207,  e
          corredato di un piano economico-finanziario e  dell'accordo
          con  una  o   piu'   associazioni   o   societa'   sportive
          utilizzatrici  in  via  prevalente.   Il   comune,   previa
          conferenza di  servizi  preliminare  convocata  su  istanza
          dell'interessato in ordine allo studio di fattibilita', ove
          ne valuti positivamente la rispondenza, dichiara, entro  il
          termine di novanta giorni dalla presentazione dello  studio
          medesimo, il pubblico interesse della  proposta,  motivando
          l'eventuale mancato rispetto  delle  priorita'  di  cui  al
          comma  305  ed  eventualmente   indicando   le   condizioni
          necessarie per ottenere i successivi atti  di  assenso  sul
          progetto; 
                b) sulla base dell'approvazione di cui  alla  lettera
          a), il soggetto proponente presenta al comune  il  progetto
          definitivo.  Il  comune,  previa  conferenza   di   servizi
          decisoria, alla quale sono chiamati a partecipare  tutti  i
          soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al
          progetto presentato e che  puo'  richiedere  al  proponente
          modifiche al progetto strettamente necessarie, delibera  in
          via definitiva sul progetto; la procedura deve  concludersi
          entro centoventi giorni dalla presentazione  del  progetto.
          Ove il progetto comporti atti di competenza  regionale,  la
          conferenza di  servizi  e'  convocata  dalla  regione,  che
          delibera entro centottanta giorni dalla  presentazione  del
          progetto.  Il   provvedimento   finale   sostituisce   ogni
          autorizzazione o permesso  comunque  denominato  necessario
          alla realizzazione dell'opera e determina la  dichiarazione
          di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza dell'opera
          medesima; 
                c) in caso di superamento dei  termini  di  cui  alle
          lettere a) e b), relativamente agli impianti omologati  per
          un numero di posti pari o superiore a 500 al  coperto  o  a
          2.000  allo  scoperto,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  istanza  del  soggetto  proponente,  assegna
          all'ente  interessato  trenta   giorni   per   adottare   i
          provvedimenti necessari; decorso inutilmente tale  termine,
          il  presidente  della   regione   interessata   nomina   un
          commissario con il compito di adottare, entro il termine di
          sessanta  giorni,  sentito   il   comune   interessato,   i
          provvedimenti  necessari.   Relativamente   agli   impianti
          omologati per un numero di posti pari o superiore  a  4.000
          al coperto e 20.000 allo scoperto, decorso infruttuosamente
          l'ulteriore termine  di  trenta  giorni  concesso  all'ente
          territoriale,  il  Consiglio  dei  ministri,  al  quale  e'
          invitato  a  partecipare  il   presidente   della   regione
          interessata, previo  parere  del  Consiglio  superiore  dei
          lavori pubblici, da esprimere  entro  trenta  giorni  dalla
          richiesta, adotta, entro il termine di sessanta  giorni,  i
          provvedimenti necessari; 
                d) in caso di interventi da  realizzare  su  aree  di
          proprieta' pubblica o su impianti  pubblici  esistenti,  il
          progetto approvato e' fatto oggetto di idonea procedura  di
          evidenza pubblica, da concludersi  comunque  entro  novanta
          giorni dalla sua approvazione. Alla gara e' invitato  anche
          il soggetto proponente,  che  assume  la  denominazione  di
          promotore.   Il   bando   specifica   che   il   promotore,
          nell'ipotesi  in  cui  non  risulti  aggiudicatario,   puo'
          esercitare il diritto di prelazione entro  quindici  giorni
          dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se
          dichiara di assumere la  migliore  offerta  presentata.  Si
          applicano, in quanto compatibili, le previsioni del  codice
          di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  in
          materia di finanza di  progetto.  Qualora  l'aggiudicatario
          sia diverso dal soggetto di  cui  alla  lettera  a),  primo
          periodo, il predetto aggiudicatario e' tenuto a  subentrare
          nell'accordo o negli accordi di cui alla medesima lettera e
          periodo; 
                e) resta salvo il regime di maggiore  semplificazione
          previsto  dalla  normativa  vigente   in   relazione   alla
          tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso. 
              305. Gli  interventi  di  cui  al  comma  304,  laddove
          possibile,  sono   realizzati   prioritariamente   mediante
          recupero di impianti esistenti o relativamente  a  impianti
          localizzati in aree gia' edificate.». 
              - Il testo dell'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile
          2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
          giugno 2017, n. 96, e' il seguente: 
              «Art. 62. (Costruzione di impianti sportivi). -  1.  1.
          Lo studio di fattibilita' di cui all'articolo 1, comma 304,
          lettera a), della legge 27  dicembre  2013,  n.  147,  come
          modificata dal  presente  articolo,  predisposto  ai  sensi
          dell'articolo 23, commi  5,  5-bis  e  6,  del  codice  dei
          contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50, puo' comprendere, ai fini  del  raggiungimento
          del    complessivo     equilibrio     economico-finanziario
          dell'iniziativa o della valorizzazione  del  territorio  in
          termini sociali, occupazionali ed economici, la costruzione
          di  immobili  con  destinazioni  d'uso  diverse  da  quella
          sportiva, complementari o  funzionali  al  finanziamento  o
          alla fruibilita'  dell'impianto  sportivo,  con  esclusione
          della  realizzazione  di  nuovi   complessi   di   edilizia
          residenziale.  Tali   immobili   devono   essere   compresi
          nell'ambito del territorio  urbanizzato  comunale  in  aree
          contigue    all'intervento    di    costruzione    o     di
          ristrutturazione dell'impianto sportivo,  al  cui  interno,
          ove abbia una capienza superiore  a  5.000  posti,  possono
          essere realizzati anche  alloggi  di  servizio  strumentali
          alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della  societa'
          o dell'associazione sportiva utilizzatrice, nel limite  del
          20 per cento della superficie utile. I  suddetti  immobili,
          nel caso di impianti sportivi pubblici, sono  acquisiti  al
          patrimonio pubblico comunale.  Lo  studio  di  fattibilita'
          puo' prevedere la demolizione dell'impianto da  dismettere,
          la sua demolizione e ricostruzione, anche con volumetria  e
          sagoma diverse, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,  lettere
          d) e f), del testo unico delle disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia edilizia, di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  nonche'
          la sua riconversione o  riutilizzazione  a  fini  sportivi.
          Laddove si tratti di interventi da realizzare  su  aree  di
          proprieta' pubblica o su impianti pubblici  esistenti,  per
          il    raggiungimento     del     complessivo     equilibrio
          economico-finanziario   dell'iniziativa,   lo   studio   di
          fattibilita' puo' contemplare la cessione  del  diritto  di
          superficie o del diritto di usufrutto su di essi, ovvero la
          cessione  del  diritto  di  superficie  o  del  diritto  di
          usufrutto di altri immobili di  proprieta'  della  pubblica
          amministrazione. Il diritto di superficie e il  diritto  di
          usufrutto non possono avere una durata superiore  a  quella
          della concessione di cui all'articolo  168,  comma  2,  del
          codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
          e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente,  per
          piu' di novanta e di trenta  anni.  Nel  caso  di  impianti
          sportivi pubblici, la conferenza di servizi preliminare  di
          cui all'articolo 1, comma 304, lettera a), della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147,  nel  rispetto  delle  procedure  di
          affidamento  previste  dal  codice  di   cui   al   decreto
          legislativo  n.  50  del  2016,  esamina   comparativamente
          eventuali  istanze  concorrenti  individuando   quella   da
          dichiarare  di  interesse  pubblico  e  da  ammettere  alla
          conferenza di servizi decisoria di cui alla lettera b)  del
          medesimo comma 304 dell'articolo 1 della legge n.  147  del
          2013. Il verbale conclusivo  della  conferenza  di  servizi
          preliminare e' pubblicato nel sito  internet  istituzionale
          del comune e nel Bollettino Ufficiale della regione. 
              2. Il progetto definitivo di cui alla  lettera  b)  del
          comma 304 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,  n.
          147, tiene conto  delle  condizioni  indicate  in  sede  di
          conferenza di servizi  preliminare,  potendo  discostarsene
          solo motivatamente; e' redatto nel rispetto delle norme  di
          attuazione del codice dei contratti  pubblici,  di  cui  al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  comprende,  ove
          necessaria,  la  documentazione  prevista  per  i  progetti
          sottoposti  a  valutazione  di   impatto   ambientale;   e'
          corredato: 
                a)  nel  caso  di  interventi  su  impianti  sportivi
          privati, di una bozza di convenzione predisposta  ai  sensi
          dell'articolo 28-bis, comma 2, del testo unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, nella quale sia anche previsto  che  la  realizzazione
          delle  opere  di  urbanizzazione  precede   o   e'   almeno
          contestuale    alla    realizzazione    dei    lavori    di
          ristrutturazione o di nuova edificazione dello stadio; 
                b)  nel  caso  di  interventi  su  impianti  sportivi
          privati, di un piano economico-finanziario che  dia  conto,
          anche  mediante  i  ricavi  di   gestione,   dell'effettiva
          copertura finanziaria dei costi di realizzazione; 
                c) nel caso di interventi da realizzare  su  aree  di
          proprieta' pubblica o su impianti pubblici esistenti, di un
          piano    economico-finanziario    asseverato    ai    sensi
          dell'articolo 183, comma 9, del codice di  cui  al  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  che  indichi  l'importo
          delle spese di predisposizione della proposta,  nonche'  di
          una bozza di convenzione con l'amministrazione proprietaria
          per la  concessione  di  costruzione  o  di  gestione,  che
          specifichi,   oltre   all'obbligo   della   preventiva    o
          contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione, le
          caratteristiche dei servizi e  della  gestione  nonche'  la
          durata della  cessione  del  diritto  di  superficie  o  di
          usufrutto. 
              2-bis.  La  conferenza  di  servizi  decisoria  di  cui
          all'articolo 1, comma  304,  lettera  b),  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, si svolge in  forma  simultanea,  in
          modalita' sincrona e, se del  caso,  in  sede  unificata  a
          quella  avente  a  oggetto  la   valutazione   di   impatto
          ambientale. Nel caso di  impianti  sportivi  che  anche  in
          parte ricadono su aree pubbliche, il verbale conclusivo  di
          approvazione del  progetto,  che  e'  pubblicato  nel  sito
          internet  istituzionale  del  comune   e   nel   Bollettino
          Ufficiale  della  regione,  costituisce  dichiarazione   di
          pubblica utilita', indifferibilita' e  urgenza  dell'opera,
          comprendente anche gli immobili complementari o  funzionali
          di cui al comma 1,  con  eventuali  oneri  espropriativi  a
          carico del soggetto promotore, e  costituisce  verifica  di
          compatibilita'  ambientale  e   variante   allo   strumento
          urbanistico comunale ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli
          articoli  10,  comma  1,  e  16  del  testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Nel caso
          di impianti sportivi privati il  verbale  conclusivo  della
          conferenza   di   servizi   decisoria   costituisce,    ove
          necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico
          comunale ed e'  trasmesso  al  sindaco,  che  lo  sottopone
          all'approvazione del consiglio comunale nella prima  seduta
          utile. 
              3. Lo  studio  di  fattibilita'  di  cui  al  comma  1,
          nell'ipotesi  di  impianti  pubblici  omologati   per   una
          capienza superiore a 16.000 posti, puo' prevedere che a far
          tempo da cinque ore prima dell'inizio delle gare  ufficiali
          e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300  metri
          dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione  di  suolo
          pubblico per  attivita'  commerciali  sia  consentita  solo
          all'associazione o  alla  societa'  sportiva  utilizzatrice
          dell'impianto sportivo. In tal caso, le autorizzazioni e le
          concessioni  di  occupazione   di   suolo   pubblico   gia'
          rilasciate all'interno di dette aree restano sospese  nella
          stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri
          indennizzatori   a   carico   della    societa'    sportiva
          utilizzatrice dell'impianto sportivo, salvi diversi accordi
          tra  il  titolare  e   la   medesima   societa'   sportiva.
          Nell'ipotesi di impianti sportivi  pubblici  omologati  per
          una  capienza  compresa  tra  5.000  e  16.000  posti,   la
          disposizione del primo periodo si applica entro  150  metri
          dal  perimetro  dell'area  riservata,  restando   ferme   e
          impregiudicate   la   validita'   e    l'efficacia    delle
          autorizzazioni e delle concessioni di occupazione di  suolo
          pubblico gia' rilasciate. 
              4. In relazione agli interventi da realizzare  su  aree
          di proprieta' pubblica o su impianti pubblici esistenti, il
          soggetto proponente deve essere in possesso  dei  requisiti
          di partecipazione previsti dall'articolo 183, comma 8,  del
          codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
          associando o consorziando altri soggetti laddove si  tratti
          della societa' o dell'associazione  sportiva  utilizzatrice
          dell'impianto. 
              5. Si applica l'articolo 125 del  codice  del  processo
          amministrativo, di cui all'allegato 1  annesso  al  decreto
          legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  alle  controversie
          relative agli impianti sportivi pubblici omologati per  una
          capienza superiore a 16.000 posti aventi a oggetto: 
                a) il verbale conclusivo della conferenza di  servizi
          preliminare in caso di istanze concorrenti; 
                b) il verbale conclusivo della conferenza di  servizi
          decisoria; 
                c) l'aggiudicazione della concessione. 
              5-bis.  In  caso  di  ristrutturazione   o   di   nuova
          costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore
          a 500 posti al coperto o a 2.000 posti  allo  scoperto,  e'
          consentito destinare, all'interno  dell'impianto  sportivo,
          in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle
          regioni e degli enti locali,  fino  a  200  metri  quadrati
          della superficie utile ad attivita' di somministrazione  di
          alimenti e bevande, aperta  al  pubblico  nel  corso  delle
          manifestazioni sportive  ufficiali,  e  fino  a  100  metri
          quadrati della superficie utile al commercio di articoli  e
          prodotti strettamente correlati  alla  disciplina  sportiva
          praticata. 
              5-ter. All'articolo 1, comma  304,  lettera  a),  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147, il periodo: «Lo  studio  di
          fattibilita' non puo' prevedere altri tipi  di  intervento,
          salvo  quelli  strettamente  funzionali  alla   fruibilita'
          dell'impianto   e   al   raggiungimento   del   complessivo
          equilibrio    economico-finanziario    dell'iniziativa    e
          concorrenti alla valorizzazione del territorio  in  termini
          sociali,  occupazionali  ed  economici   e   comunque   con
          esclusione  della  realizzazione  di  nuovi  complessi   di
          edilizia residenziale" e' soppresso.». 
              - La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita'  nella   pubblica   amministrazione),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13  novembre
          2012. 
              - Per  il  testo  dell'articolo  4,  comma  5-bis,  del
          decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,  n.  128,  vedi
          nota all'articolo 2. 
              - Il testo dell'articolo 8 del  deceto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, e' il seguente: 
              «Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  13,  comma   5,   del
          decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  87,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, vedi  nota
          all'articolo 5. 
              - Per il testo dell'articolo 17, comma 2,  della  legge
          31 dicembre 2009 n. 196, vedi nota all'articolo 5.