Art. 8 Delega al Governo per la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri, anche con riferimento a quelli previsti per le unita' istituzionali facenti parte del settore delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto della natura giuridica degli enti interessati e delle finalita' istituzionali dagli stessi perseguite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 5; b) riordino, anche al fine di semplificarla, della disciplina relativa alla certificazione dell'attivita' sportiva svolta dalle societa' e dalle associazioni sportive dilettantistiche; c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile; d) previsione di misure semplificate volte al riconoscimento della personalita' giuridica; e) previsione di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a tutelare i minori e a rilevare e prevenire eventuali molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come previsto dalla Carta olimpica. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni. 4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 2 e 3, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi. 5. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, vedi la nota all'articolo 1.