Art. 8 
 
              Delega al Governo per la semplificazione 
           di adempimenti relativi agli organismi sportivi 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi per il riordino delle disposizioni  legislative  relative
agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile  a
carico  delle  federazioni  sportive  nazionali,   delle   discipline
sportive  associate,  degli  enti  di  promozione   sportiva,   delle
associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI. 
  2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e
dei conseguenti oneri, anche con riferimento a quelli previsti per le
unita' istituzionali facenti parte del settore delle  amministrazioni
pubbliche,  tenendo  conto  della   natura   giuridica   degli   enti
interessati e delle finalita' istituzionali dagli stessi  perseguite,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando
quanto previsto dal comma 5; 
    b) riordino, anche al fine  di  semplificarla,  della  disciplina
relativa alla certificazione  dell'attivita'  sportiva  svolta  dalle
societa' e dalle associazioni sportive dilettantistiche; 
    c) indicazione esplicita delle norme  da  abrogare,  fatta  salva
comunque l'applicazione dell'articolo  15  delle  disposizioni  sulla
legge in generale premesse al codice civile; 
    d) previsione di  misure  semplificate  volte  al  riconoscimento
della personalita' giuridica; 
    e) previsione di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni
sportive atti a tutelare i minori e a rilevare e prevenire  eventuali
molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione previste
dal codice delle pari opportunita'  tra  uomo  e  donna,  di  cui  al
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come previsto dalla Carta
olimpica. 
  3. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri per la pubblica  amministrazione  e  dell'economia  e  delle
finanze, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi  sono  trasmessi  alle
Camere per  l'espressione  del  parere  da  parte  delle  Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i  profili  finanziari,  da
rendere entro il termine  di  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
trasmissione, decorso il quale  i  decreti  possono  essere  comunque
emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei  trenta
giorni che precedono la scadenza del termine di  cui  al  comma  1  o
successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni. 
  4. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto  dei
principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi  2
e 3, il Governo puo' adottare disposizioni integrative  e  correttive
dei decreti medesimi. 
  5. Dall'attuazione della delega  di  cui  al  comma  1  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  In
conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31  dicembre  2009,
n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi  determinino  nuovi  o
maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi
sono emanati solo successivamente o  contestualmente  all'entrata  in
vigore dei  provvedimenti  legislativi  che  stanzino  le  occorrenti
risorse finanziarie. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per il testo dell'articolo 17, comma 2,  della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196, vedi la nota all'articolo 1.