Art. 9 
 
Delega al Governo in materia di sicurezza nelle  discipline  sportive
                              invernali 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  in  materia  di  sicurezza  nelle  discipline   sportive
invernali, al fine di garantire livelli di  sicurezza  piu'  elevati,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) revisione della disciplina giuridica applicabile agli impianti
e dei relativi provvedimenti di autorizzazione o concessione,  tenuto
conto della durata del rapporto e dei parametri di ammortamento degli
investimenti; 
    b) revisione delle norme in materia di sicurezza stabilite  dalla
legge 24 dicembre 2003, n. 363, prevedendo: 
      1) l'estensione dell'obbligo generale  di  utilizzo  del  casco
anche a coloro che hanno superato i quattordici anni,  nella  pratica
dello sci alpino  e  dello  snowboard,  in  tutte  le  aree  sciabili
compresi i percorsi fuori pista; 
      2) l'obbligo, a carico dei  gestori  delle  aree  sciabili,  di
installarvi un defibrillatore semiautomatico situato in luogo  idoneo
e di assicurare la presenza di personale formato per il suo utilizzo; 
      3) l'individuazione dei criteri generali di  sicurezza  per  la
pratica  dello  sci-alpinismo  e  delle  altre   attivita'   sportive
praticate nelle aree sciabili attrezzate, nonche' di adeguate misure,
anche sanzionatorie, che garantiscano il rispetto  degli  obblighi  e
dei divieti stabiliti e il pieno esercizio delle suddette  discipline
sportive in condizioni di sicurezza, senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico dei gestori; 
      4) il  rafforzamento,  nell'ambito  delle  risorse  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, dell'attivita' di vigilanza e  di
controllo dei servizi di sicurezza  e  di  ordine  pubblico,  con  la
determinazione  di  un  adeguato  regime  sanzionatorio,  nonche'  il
rafforzamento dell'attivita' informativa e formativa sulle cautele da
adottare per la prevenzione degli incidenti,  anche  con  riferimento
allo sci fuori pista e allo sci-alpinismo; 
    c) revisione delle norme  in  modo  da  favorire  la  piu'  ampia
partecipazione alle discipline sportive  invernali,  anche  da  parte
delle persone con disabilita'. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del  parere  da  parte  delle
Commissioni parlamentari competenti  per  materia  e  per  i  profili
finanziari, da rendere entro  il  termine  di  quarantacinque  giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere
comunque emanati. Se il termine per l'espressione  del  parere  delle
Commissioni parlamentari  scade  nei  trenta  giorni  antecedenti  la
scadenza  del  termine  di  cui  al  comma   1   o   successivamente,
quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni. 
  3. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto  dei
principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi  1
e 2, il Governo puo' adottare disposizioni integrative  e  correttive
dei decreti medesimi. 
  4. Dall'attuazione della delega  di  cui  al  comma  1  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  In
conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31  dicembre  2009,
n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi  determinino  nuovi  o
maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi
sono emanati solo successivamente o  contestualmente  all'entrata  in
vigore dei  provvedimenti  legislativi  che  stanzino  le  occorrenti
risorse finanziarie. 
 
          Note all'art. 9: 
              - La legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme  in  materia
          di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa
          e da fondo), e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  3
          del 5 gennaio 2004. 
              - Per il testo dell'articolo 8 del decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, vedi la nota all'articolo 7. 
              - Per il testo dell'articolo 17, comma 2,  della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196, vedi la nota all'articolo 1.