Art. 18 
 
                        Ufficio di Gabinetto 
 
  1. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro nello svolgimento
dei propri compiti istituzionali, istruisce ed esamina  gli  atti  ai
fini dell'inoltro alla firma del Ministro  e  dei  Sottosegretari  di
Stato, coordina l'intera attivita' di supporto e tutti gli uffici  di
diretta collaborazione i quali, ai fini di cui al decreto legislativo
7  agosto  1997,  n.  279,   costituiscono   un   unico   centro   di
responsabilita' della spesa, ed  assume  ogni  utile  iniziativa  per
favorire il conseguimento degli  obiettivi  stabiliti  dal  Ministro,
assicurando, nel rispetto del principio di distinzione  tra  funzioni
di indirizzo e compiti di gestione, il raccordo tra  le  funzioni  di
indirizzo del Ministro e le attivita' di gestione del Ministero. 
  2. Il Capo di Gabinetto e'  nominato  dal  Ministro  fra  soggetti,
anche  estranei  alla  pubblica  amministrazione,  in   possesso   di
capacita' adeguate alle  funzioni  da  svolgere,  avuto  riguardo  ai
titoli professionali, culturali  e  scientifici  ed  alle  esperienze
maturate. 
  3. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il  Capo  di  Gabinetto  per  le
competenze  proprie  e  per  quelle  delegate  dal  Ministro  ed   e'
articolato in distinte  aree  amministrative  e  tecniche,  cui  sono
preposti un Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie e uno o  piu'
Vice  Capo   di   Gabinetto,   anche   provenienti   dalle   carriere
universitarie, delle  Magistrature  o  dell'Avvocatura  dello  Stato.
L'incarico  di  Vice  Capo  di  Gabinetto  con  funzioni  vicarie  e'
attribuito dal Ministro a  soggetti,  anche  estranei  alla  pubblica
amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle  funzioni  da
svolgere,  avuto  riguardo  ai  titoli  professionali,  culturali   e
scientifici ed alle esperienze maturate. 
  4. L'Ufficio di Gabinetto, per il tramite del Nucleo di valutazione
degli atti dell'Unione europea di cui all'articolo 20 della legge  24
dicembre 2012, n. 234, coordina le attivita' relative alle  procedure
d'infrazione e le  fasi  di  pre-contenzioso,  nonche'  le  attivita'
relative  alla  c.d.  fase  ascendente,  sulla  base   del   supporto
istruttorio delle direzioni generali  competenti  per  materia  e  in
coordinamento con l'Ufficio legislativo. 
  5. L'Ufficio di  Gabinetto,  in  coordinamento  con  l'ufficio  del
Consigliere  diplomatico,  assicura  la  coerenza   tra   l'indirizzo
politico e  le  posizioni  negoziali  in  ambito  internazionale  del
Ministero, coordinando, per  i  profili  di  rilevanza  politica,  la
partecipazione del Ministero ai negoziati, ai processi di definizione
delle  politiche  e  della  legislazione  europea  e  degli   accordi
internazionali in campo ambientale, e al  Comitato  interministeriale
per gli affari europei (CIAE), verificandone l'attuazione  a  livello
nazionale e il rispetto degli impegni assunti in sede internazionale. 
  6. Nell'ambito dell'Ufficio  di  Gabinetto  operano  il  Nucleo  di
valutazione degli atti dell'Unione europea  di  cui  all'articolo  20
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, costituito da un  coordinatore,
individuato nel limite del contingente di cui all'articolo 24,  e  da
referenti designati per competenza dal segretariato generale e  dalle
direzioni generali, nonche' l'Organo centrale  di  sicurezza  di  cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
6 novembre 2015, n. 5, per i compiti e  le  funzioni  in  materia  di
tutela amministrativa delle informazioni per la sicurezza di cui alla
legge 3 agosto 2007, n. 124, composto da  personale  individuato  nel
limite del contingente di cui all'articolo 24. L'organo  centrale  di
sicurezza svolge altresi' il ruolo di  autorita'  competente  di  cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 18  maggio  2018,  n.  65,  di
attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 in tema di sicurezza  delle
reti e dei sistemi informativi nell'Unione. Il Nucleo di  valutazione
e  verifica  degli   investimenti   pubblici   istituito   ai   sensi
dell'articolo 1 della legge 17 maggio  1999,  n.  144,  e'  posto  in
posizione di autonomia funzionale presso l'Ufficio di Gabinetto. 
 
          Note all'art. 18: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 3  del  citato  decreto
          legislativo n. 279 del 1997: 
              «Art. 3 (Gestione del bilancio). -  1.  Contestualmente
          all'entrata in  vigore  della  legge  di  approvazione  del
          bilancio il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
          le amministrazioni interessate,  provvede  a  ripartire  le
          unita' previsionali di base  in  capitoli,  ai  fini  della
          gestione e della rendicontazione. 
              2. I Ministri, entro dieci giorni  dalla  pubblicazione
          della  legge  di  bilancio,   assegnano,   in   conformita'
          dell'art. 14 del  citato  decreto  legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,  le
          risorse  ai  dirigenti  generali  titolari  dei  centri  di
          responsabilita' delle  rispettive  amministrazioni,  previa
          definizione degli obiettivi che  l'amministrazione  intende
          perseguire e indicazione del  livello  dei  servizi,  degli
          interventi  e   dei   programmi   e   progetti   finanziati
          nell'ambito  dello  stato  di  previsione.  Il  decreto  di
          assegnazione delle risorse e'  comunicato  alla  competente
          ragioneria anche ai fini della rilevazione e del  controllo
          dei costi, e alla Corte dei conti. 
              3.  Il   titolare   del   centro   di   responsabilita'
          amministrativa e' il  responsabile  della  gestione  e  dei
          risultati  derivanti  dall'impiego  delle  risorse   umane,
          finanziarie e strumentali assegnate. 
              4. Il dirigente generale esercita  autonomi  poteri  di
          spesa   nell'ambito   delle   risorse   assegnate,   e   di
          acquisizione delle entrate; individua i  limiti  di  valore
          delle spese che i  dirigenti  possono  impegnare  ai  sensi
          dell'art. 16 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29, e successive modificazioni ed integrazioni. 
              5. Variazioni compensative possono essere disposte,  su
          proposta del dirigente generale responsabile,  con  decreti
          del Ministro competente, esclusivamente  nell'ambito  della
          medesima  unita'  previsionale  di  base.  I   decreti   di
          variazione   sono   comunicati,    anche    con    evidenze
          informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e  della
          programmazione economica per il  tramite  della  competente
          ragioneria,   nonche'   alle    Commissioni    parlamentari
          competenti e alla Corte dei conti». 
              - Si riportano i testi degli articoli  20  e  24  della
          citata legge n. 234 del 2012: 
              «Art. 20 (Nuclei di valutazione degli atti  dell'Unione
          europea). - 1. Al fine  di  assicurare  una  piu'  efficace
          partecipazione  dell'Italia  alla  formazione  del  diritto
          dell'Unione europea e la puntuale attuazione  dello  stesso
          nell'ordinamento  interno,   le   amministrazioni   statali
          individuano al  loro  interno,  nei  limiti  delle  risorse
          finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
          vigente e senza prevedere l'istituzione di nuove  strutture
          organizzative, uno o piu' nuclei di valutazione degli  atti
          dell'Unione europea. 
              2. I  nuclei  di  cui  al  comma  1  sono  composti  da
          personale  delle  diverse   articolazioni   delle   singole
          amministrazioni e operano in collegamento con la Presidenza
          del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le  politiche
          europee e, ove necessario, con altre amministrazioni.  Essi
          assicurano il monitoraggio  delle  attivita'  di  rilevanza
          europea di competenza delle  rispettive  amministrazioni  e
          contribuiscono alla predisposizione da parte di queste  dei
          rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da
          trasmettere alle Camere o ad altri  soggetti  istituzionali
          ai sensi della presente legge. 
              3.  I  responsabili  dei  nuclei  di  cui  al  comma  1
          assistono i rappresentanti delle rispettive amministrazioni
          presso il Comitato tecnico di valutazione,  salvo  che  non
          siano essi  stessi  designati  quali  rappresentanti  delle
          proprie amministrazioni in seno a detto Comitato.». 
              «Art. 24 (Partecipazione delle regioni e delle province
          autonome alle decisioni relative alla  formazione  di  atti
          normativi dell'Unione europea) 
              1. I progetti e gli atti di cui all'art.  6,  comma  1,
          sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri  o
          dal Ministro per gli affari europei,  contestualmente  alla
          loro ricezione,  alla  Conferenza  delle  regioni  e  delle
          province autonome e alla Conferenza  dei  presidenti  delle
          assemblee  legislative  delle  regioni  e  delle   province
          autonome, ai fini dell'inoltro alle giunte  e  ai  consigli
          regionali e delle province autonome. 
              2.  In  relazione  a  progetti  di   atti   legislativi
          dell'Unione  europea  che  rientrano   nelle   materie   di
          competenza delle regioni  e  delle  province  autonome,  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
          politiche europee assicura ai soggetti di cui  al  comma  1
          del  presente  articolo   un'informazione   qualificata   e
          tempestiva con le modalita' di cui all'art. 6, comma 4. 
              3. Ai fini della formazione  della  posizione  italiana
          sui progetti di  atti  di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo, le regioni e le province autonome, nelle  materie
          di loro competenza, possono trasmettere osservazioni, entro
          trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti di  cui
          all'art. 6,  comma  1,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o al  Ministro  per  gli  affari  europei  dandone
          contestuale  comunicazione  alle  Camere,  alla  Conferenza
          delle regioni e delle province autonome e  alla  Conferenza
          dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni  e
          delle province autonome. 
              4. Qualora un progetto di  atto  normativo  dell'Unione
          europea riguardi una  materia  attribuita  alla  competenza
          legislativa delle regioni o delle province autonome e una o
          piu' regioni o province autonome ne facciano richiesta,  il
          Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da  lui
          delegato convoca la Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa  di  cui
          all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          entro il termine di trenta giorni.  Decorso  tale  termine,
          ovvero  nei  casi  di  urgenza  motivata  sopravvenuta,  il
          Governo puo' procedere anche in mancanza dell'intesa. 
              5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo  richieda  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  il
          Governo appone una riserva di esame in  sede  di  Consiglio
          dell'Unione  europea.  In  tale  caso  il  Presidente   del
          Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei
          comunica alla Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano di aver apposto una riserva di  esame  in  sede  di
          Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta
          giorni  dalla  predetta  comunicazione,  il  Governo   puo'
          procedere anche in mancanza della pronuncia della  predetta
          Conferenza  alle  attivita'  dirette  alla  formazione  dei
          relativi atti dell'Unione europea. 
              6. Salvo  il  caso  di  cui  al  comma  4,  qualora  le
          osservazioni delle regioni e delle  province  autonome  non
          siano pervenute al Governo entro la data indicata  all'atto
          della trasmissione dei progetti o, in  mancanza,  entro  il
          giorno precedente  quello  della  discussione  in  sede  di
          Unione europea, il Governo  puo'  comunque  procedere  alle
          attivita'  dirette  alla  formazione  dei   relativi   atti
          dell'Unione europea. 
              7. Nelle materie di competenza delle  regioni  e  delle
          province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri
          - Dipartimento per  le  politiche  europee,  nell'esercizio
          delle competenze di cui all'art. 3, comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999,  n.  303,  convoca  ai  singoli
          gruppi di  lavoro  di  cui  all'art.  19,  comma  4,  della
          presente legge, i  rappresentanti  delle  regioni  e  delle
          province autonome, ai  fini  della  successiva  definizione
          della posizione italiana  da  sostenere,  d'intesa  con  il
          Ministero degli affari esteri e con i Ministeri  competenti
          per materia, in sede di Unione europea. 
              8. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  il
          Ministro per gli affari europei informa tempestivamente  le
          regioni e  le  province  autonome,  per  il  tramite  della
          Conferenza delle regioni e delle province  autonome,  sulle
          proposte e sulle materie  di  competenza  delle  regioni  e
          delle province autonome che risultano  inserite  all'ordine
          del  giorno  delle  riunioni  del   Consiglio   dell'Unione
          europea. 
              9. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  il
          Ministro per gli affari europei,  prima  dello  svolgimento
          delle  riunioni  del  Consiglio  europeo,  riferisce   alla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  in
          sessione  europea,  sulle  proposte  e  sulle  materie   di
          competenza delle regioni  e  delle  province  autonome  che
          risultano inserite all'ordine del  giorno,  illustrando  la
          posizione che  il  Governo  intende  assumere.  Il  Governo
          riferisce altresi', su richiesta della predetta Conferenza,
          prima delle riunioni  del  Consiglio  dell'Unione  europea,
          alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle proposte
          e  sulle  materie  di  competenza  delle  regioni  e  delle
          province autonome che  risultano  inserite  all'ordine  del
          giorno, illustrando la posizione  che  il  Governo  intende
          assumere. 
              10. Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  il
          Ministro per gli affari europei informa  le  regioni  e  le
          province autonome, per il tramite  della  Conferenza  delle
          regioni e delle province autonome, delle  risultanze  delle
          riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio  dell'Unione
          europea e con riferimento alle materie di loro  competenza,
          entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse. 
              11. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5,  comma  1,
          della legge 5 giugno 2003, n. 131». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8  del  citato  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri n. 5 del 2015: 
              «Art. 8 (Organi centrali di sicurezza). - 1.  Presso  i
          Ministeri, le  strutture  governative,  lo  Stato  Maggiore
          della Difesa, le Forze  armate,  il  Segretariato  Generale
          della Difesa -  Direzione  Nazionale  degli  Armamenti,  il
          Comando Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri,  il  Comando
          Generale della Guardia di Finanza o gli altri enti che, per
          ragioni istituzionali,  hanno  la  necessita'  di  trattare
          informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte
          da  segreto  di  Stato  la  responsabilita'  relativa  alla
          protezione e alla tutela delle medesime, a livello centrale
          e  periferico,  fa  capo   rispettivamente   al   Ministro,
          all'organo previsto dal relativo ordinamento  o  all'organo
          di vertice dell'ente. 
              2. Le autorita' di cui  al  comma  1  possono  delegare
          l'esercizio dei compiti e  delle  funzioni  in  materia  di
          protezione e  tutela  delle  informazioni  classificate,  a
          diffusione esclusiva o coperte da segreto di  Stato  ad  un
          funzionario o  ufficiale  di  elevato  livello  gerarchico,
          munito di adeguata abilitazione di sicurezza, che assume la
          denominazione di "Funzionario alla sicurezza" o  "Ufficiale
          alla  sicurezza".  Il  "Funzionario   alla   sicurezza"   o
          "Ufficiale alla sicurezza"  svolge  compiti  di  direzione,
          coordinamento, controllo, nonche' attivita' ispettiva e  di
          inchiesta  in  materia  di  protezione   e   tutela   delle
          informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte
          da segreto  di  Stato,  nell'ambito  del  Ministero,  della
          struttura governativa, dello Stato Maggiore  della  Difesa,
          della Forza armata, del Segretariato Generale della  Difesa
          - Direzione Nazionale degli Armamenti, del Comando Generale
          dell'Arma  dei  Carabinieri,  del  Comando  Generale  della
          Guardia di Finanza o dell'ente di appartenenza. In mancanza
          di delega, i predetti compiti sono esercitati  direttamente
          dalle autorita' di cui al comma 1. 
              3. Al  fine  di  assicurare  continuita'  all'esercizio
          delle funzioni e dei compiti di protezione e  tutela  delle
          informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte
          da segreto di Stato le autorita' di cui al comma 1  possono
          nominare anche un "sostituto Funzionario alla sicurezza"  o
          un "sostituto Ufficiale alla sicurezza", con il compito  di
          sostituire il titolare dell'incarico in  tutti  i  casi  di
          assenza o impedimento. 
              4. Per l'esercizio delle funzioni, il "Funzionario alla
          sicurezza" o "Ufficiale alla sicurezza" si avvale del  Capo
          della segreteria principale di sicurezza di cui all'art. 9,
          denominato  "Funzionario  di  controllo"  o  "Ufficiale  di
          controllo",   coadiuvato   da   personale   esperto   nella
          trattazione  e   gestione   dei   documenti   classificati.
          Nell'ambito dello Stato Maggiore della Difesa, delle  Forze
          armate, del Segretariato Generale della  Difesa  -Direzione
          Nazionale degli Armamenti, del Comando  Generale  dell'Arma
          dei Carabinieri, l'"Ufficiale alla sicurezza" si avvale del
          Capo Ufficio Sicurezza. 
              5. Gli incarichi  di  "Funzionario  alla  sicurezza"  o
          "Ufficiale alla sicurezza" di cui al comma 2  e  quello  di
          "Funzionario di controllo" o "Ufficiale  di  controllo"  di
          cui al comma 4 non  possono  essere  assolti  dalla  stessa
          persona,  salvo  casi  eccezionali  connessi  ad   esigenze
          organiche o funzionali. 
              6. Per l'esercizio delle sue funzioni, il  "Funzionario
          alla sicurezza" o "Ufficiale alla sicurezza" si  avvale  di
          un "Funzionario alla sicurezza fisica"  o  "Ufficiale  alla
          sicurezza fisica", come definito all'art. 70 e, qualora  la
          trattazione  di  informazioni  classificate  o  coperte  da
          segreto di Stato comporti l'utilizzo di  sistemi  COMSEC  o
          CIS di: 
                a) un "Funzionario COMSEC" o "Ufficiale COMSEC", come
          definito all'art. 54; 
                b) un "Funzionario alla sicurezza CIS"  o  "Ufficiale
          alla sicurezza CIS", come definito all'art. 61; 
                c) un "Centro" come definito  all'art.  3,  comma  1,
          lettera r) del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri del 12 giugno 2009, n. 7; 
                d) un "Custode del materiale  CIFRA",  come  definito
          all'art. 54. 
              7. Il complesso  rappresentato  dal  "Funzionario  alla
          sicurezza" o "Ufficiale alla sicurezza", dal "Capo  Ufficio
          Sicurezza",  dal  "Capo  della  segreteria  principale   di
          sicurezza-Funzionario/Ufficiale   di   controllo   ",   dal
          "Funzionario COMSEC" o "Ufficiale COMSEC", dal "Funzionario
          alla sicurezza CIS " o "Ufficiale alla sicurezza CIS",  dal
          "Funzionario  alla  sicurezza  fisica"  o  "Ufficiale  alla
          sicurezza fisica", dalla stessa  segreteria  principale  di
          sicurezza, dal "Centro" di cui al comma 6, lettera c) e dal
          "Custode del materiale CIFRA" di cui al  comma  6,  lettera
          d), costituisce l'Organo centrale di sicurezza. 
              8.  L'Organo  centrale  di  sicurezza  e'   diretto   e
          coordinato dal "Funzionario alla  sicurezza"  o  "Ufficiale
          alla sicurezza". 
              9. Gli incarichi di  cui  al  comma  6  sono  assegnati
          dall'Autorita'  di  cui  al  comma  1,  su   proposta   del
          "Funzionario alla sicurezza" o "Ufficiale alla  sicurezza".
          Nel  caso  in  cui  esigenze  organiche  o  funzionali   lo
          richiedano,  la  predetta  autorita'  puo'  attribuire  gli
          incarichi di cui sopra,  o  alcuni  di  essi,  alla  stessa
          persona ovvero al "Funzionario di controllo"  o  "Ufficiale
          di controllo". 
              10. Il "Funzionario alla sicurezza" o  "Ufficiale  alla
          sicurezza" per  assicurare  la  continuita'  dell'esercizio
          delle  funzioni   nell'ambito   dell'Organo   centrale   di
          sicurezza, nomina due sostituti del Capo  della  segreteria
          principale, nonche' un sostituto dei Funzionari o Ufficiali
          e del Custode del materiale Cifra di cui al comma 6. 
              11. Gli Organi centrali di sicurezza hanno  il  compito
          di: 
                a)  coordinare  e  controllare,   presso   tutte   le
          articolazioni   e   le   altre   strutture   di   sicurezza
          funzionalmente  dipendenti,  sia  a  livello  centrale  che
          periferico,  l'applicazione  di   tutte   le   disposizioni
          inerenti alla protezione e alla tutela  delle  informazioni
          classificate, a diffusione esclusiva o coperte  da  segreto
          di Stato; 
                b) emanare direttive interne per l'applicazione delle
          disposizioni  in  materia  di  sicurezza  e  tutela   delle
          informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte
          da segreto di Stato; 
                c) comunicare all'UCSe i nominativi del  "Funzionario
          di controllo"  o  "Ufficiale  di  controllo",  e  dei  suoi
          sostituti, dei Funzionari o Ufficiali  e  del  Custode  del
          materiale Cifra di cui al comma 6, e  dei  loro  sostituti,
          nonche'  i  nominativi  dei  Funzionari  o   Ufficiali   di
          controllo designati, presso gli Organi periferici; 
                d)  inoltrare  all'UCSe  le  propost  finalizzate  al
          miglioramento   della    sicurezza    delle    informazioni
          classificate, a diffusione esclusiva o coperte  da  segreto
          di Stato nell'ambito della propria amministrazione o  ente,
          sia a livello centrale che periferico; 
                e) tenere aggiornato l'elenco dei NOS ed il  relativo
          scadenzario; 
                f) proporre all'Organo nazionale di sicurezza, per il
          tramite   dell'UCSe,   l'istituzione,    il    cambio    di
          denominazione e l'estinzione della Segreteri Principale  di
          Sicurezza, degli Organi  periferici,  delle  Segreterie  di
          sicurezza e dei Punti di  controllo  di  cui  all'art.  11,
          comma 6; 
                g)    istituire,    nell'ambito     della     propria
          amministrazione, centrale e periferica,  le  Segreterie  di
          sicurezza e i Punti di controllo la cui istituzione non sia
          riservata all'Organo nazionale di sicurezza; 
                h)  comunicare   all'UCSe   l'avvenuta   istituzione,
          modifica o estinzione delle Segreterie di sicurezza  e  dei
          Punti di controllo di cui alla lettera g); 
                i) curare gli adempimenti in  materia  di  violazione
          della  sicurezza  e  di  compromissione   di   informazioni
          classificate o coperte da segreto di Stato. 
              12. Gli Organi centrali di sicurezza delle Forze armate
          hanno  inoltre,  il  compito  di  effettuare,  secondo   le
          modalita' e i termini indicati dalle vigenti  disposizioni,
          le verifiche per l'accertamento  della  sussistenza  e  del
          mantenimento dei  requisiti  di  sicurezza  fisica  per  il
          possesso delle abilitazioni di  sicurezza  da  parte  degli
          operatori economici. 
              13.   Gli   Organi   centrali   di   sicurezza    delle
          amministrazioni e enti interessati, quando richiesto  dalle
          normative  di  riferimento  internazionali  o   dell'Unione
          europea, comunicano all'UCSe i nominativi  degli  operatori
          economici  che  hanno  chiesto  di   partecipare   a   gare
          classificate internazionali o dell'Unione europea. 
              14. Ai fini  degli  adempimenti  connessi  al  rilascio
          delle abilitazioni di sicurezza,  le  stazioni  appaltanti,
          quando indicono una gara o una procedura di affidamento che
          comporti   l'accesso   ad   informazioni   con   classifica
          RISERVATISSIMO o superiore, per il tramite  dei  rispettivi
          organi centrali di sicurezza ne  danno  tempestiva  notizia
          all'UCSe, comunicando altresi', al termine  della  fase  di
          aggiudicazione,  i  nominativi  degli  operatori  economici
          risultati aggiudicatari, anche in regime di subappalto.». 
              - La citata legge n. 124 del 2007  e'  riportata  nelle
          note in premessa. 
              - Si riporta il testo dell'art. 7  del  citato  decreto
          legislativo n. 65 del 2018: 
              «Art. 7 (Autorita'  nazionali  competenti  e  punto  di
          contatto  unico).  -  1.  Sono  designate  quali  Autorita'
          competenti  NIS  per  i  settori  e  sottosettori  di   cui
          all'allegato II e per i servizi di cui all'allegato III: 
                a) il  Ministero  dello  sviluppo  economico  per  il
          settore energia,  sottosettori  energia  elettrica,  gas  e
          petrolio  e  per  il   settore   infrastrutture   digitali,
          sottosettori IXP, DNS, TLD, nonche' per i servizi digitali; 
                b) il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
          per il settore trasporti, sottosettori aereo,  ferroviario,
          per vie d'acqua e su strada; 
                c) il Ministero dell'economia e delle finanze per  il
          settore  bancario  e  per  il  settore  infrastrutture  dei
          mercati finanziari, in collaborazione con le  autorita'  di
          vigilanza di settore,  Banca  d'Italia  e  Consob,  secondo
          modalita' di collaborazione e di  scambio  di  informazioni
          stabilite con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze; 
                d) il  Ministero  della  salute  per  l'attivita'  di
          assistenza sanitaria, come definita dall'art. 3,  comma  1,
          lettera a), del decreto legislativo 4 marzo  2014,  n.  38,
          prestata  dagli  operatori  dipendenti  o  incaricati   dal
          medesimo Ministero o  convenzionati  con  lo  stesso  e  le
          Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          direttamente o per il  tramite  delle  Autorita'  sanitarie
          territorialmente competenti, per le attivita' di assistenza
          sanitaria   prestata   dagli   operatori   autorizzati    e
          accreditati delle Regioni o dalle Province  autonome  negli
          ambiti territoriali di rispettiva competenza; 
                e) il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare e le Regioni e le  Province  autonome
          di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle
          Autorita' territorialmente competenti, in merito al settore
          fornitura e distribuzione di acqua potabile. 
              2.  Le  Autorita'  competenti  NIS  sono   responsabili
          dell'attuazione  del  presente  decreto  con  riguardo   ai
          settori  di  cui  all'allegato  II  e  ai  servizi  di  cui
          all'allegato III e vigilano sull'applicazione del  presente
          decreto  a  livello  nazionale  esercitando   altresi'   le
          relative potesta' ispettive e sanzionatorie. 
              3. Il Dipartimento delle informazioni per la  sicurezza
          (DIS) e' designato quale punto di contatto unico in materia
          di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. 
              4. Il punto di contatto unico svolge  una  funzione  di
          collegamento per garantire la cooperazione transfrontaliera
          delle autorita' competenti NIS con le autorita'  competenti
          degli  altri  Stati  membri,  nonche'  con  il  gruppo   di
          cooperazione di cui all'art. 10 e la rete di CSIRT  di  cui
          all'art. 11. 
              5. Il punto di contatto unico collabora nel  gruppo  di
          cooperazione in modo effettivo, efficiente e sicuro  con  i
          rappresentanti designati dagli altri Stati. 
              6. Le autorita' competenti NIS e il punto  di  contatto
          unico consultano,  conformemente  alla  normativa  vigente,
          l'autorita' di contrasto ed il Garante  per  la  protezione
          dei dati personali e collaborano con essi. 
              7. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri  comunica
          tempestivamente alla Commissione  europea  la  designazione
          del punto  di  contatto  unico  e  quella  delle  autorita'
          competenti NIS, i relativi compiti  e  qualsiasi  ulteriore
          modifica. Alle designazioni sono assicurate idonee forme di
          pubblicita'. 
              8. Agli oneri derivanti dal presente  articolo  pari  a
          1.300.000 euro a decorrere dal 2018, si provvede  ai  sensi
          dell'art. 22.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge n.
          144 del 1999: 
              «Art. 1 (Costituzione di unita'  tecniche  di  supporto
          alla programmazione, alla  valutazione  e  al  monitoraggio
          degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare  e
          dare  maggiore  qualita'  ed  efficienza  al  processo   di
          programmazione   delle   politiche    di    sviluppo,    le
          amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,
          propri nuclei di valutazione e verifica degli  investimenti
          pubblici che, in raccordo fra  loro  e  con  il  Nucleo  di
          valutazione e  verifica  degli  investimenti  pubblici  del
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica, garantiscono il supporto tecnico nelle  fasi  di
          programmazione,  valutazione,  attuazione  e  verifica   di
          piani, programmi  e  politiche  di  intervento  promossi  e
          attuati da  ogni  singola  amministrazione.  E'  assicurata
          l'integrazione dei nuclei di valutazione e  verifica  degli
          investimenti pubblici con il Sistema statistico  nazionale,
          secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112. 
              2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1
          operano all'interno delle  rispettive  amministrazioni'  in
          collegamento con gli uffici  di  statistica  costituiti  ai
          sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,  ed
          esprimono  adeguati  livelli  di  competenza   tecnica   ed
          operativa al fine di poter  svolgere  funzioni  tecniche  a
          forte  contenuto  di  specializzazione,   con   particolare
          riferimento per: 
                a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi  di
          programmazione, formulazione e valutazione di documenti  di
          programma, per le analisi di  opportunita'  e  fallibilita'
          degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
          e interventi, tenendo conto in particolare  di  criteri  di
          qualita' ambientale  e  di  sostenibilita'  dello  sviluppo
          ovvero  dell'indicazione  della  compatibilita'   ecologica
          degli investimenti pubblici; 
                b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui  al
          comma 5, da realizzare congiuntamente  con  gli  uffici  di
          statistica delle rispettive amministrazioni; 
                c) l'attivita' volta alla graduale  estensione  delle
          tecniche proprie  dei  fondi  strutturali  all'insieme  dei
          programmi e dei progetti attuati  a  livello  territoriale,
          con riferimento alle fasi di  programmazione,  valutazione,
          monitoraggio e verifica. 
              3. Le attivita' volte alla costituzione dei  nuclei  di
          valutazione e verifica di  cui  al  comma  I  sono  attuate
          autonomamente    sotto    il    profilo     amministrativo,
          organizzativo e funzionale  dalle  singole  amministrazioni
          tenendo conto delle strutture  similari  gia'  esistenti  e
          della    necessita'    di    evitare    duplicazioni.    Le
          amministrazioni provvedono a tal fine ad  elaborare,  anche
          sulla  base  di  un'adeguata  analisi   organizzativa,   un
          programma  di   attuazione   comprensivo   delle   connesse
          attivita' di formazione  e  aggiornamento  necessarie  alla
          costituzione e all'avvio dei nuclei. 
              4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e  di  Bolzano,  sono  indicati  le  caratteristiche
          organizzative  comuni  dei  nuclei  di  cui   al   presente
          articolo,  ivi  compresa  la  spettanza  di  compensi  agli
          eventuali     componenti     estranei     alla     pubblica
          amministrazione, nonche' le modalita' e i  criteri  per  la
          formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
          di cui al comma 3. ( (4) ) 
              5. E' istituito presso  il  Comitato  interministeriale
          per la  programmazione  economica  (CIPE)  il  "Sistema  di
          monitoraggio degli investimenti  pubblici"  (MIP),  con  il
          compito    di    fornire    tempestivamente    informazioni
          sull'attuazione   delle   politiche   di   sviluppo,    con
          particolare riferimento ai programmi  confinanziati  con  i
          fondi strutturali europei,  sulla  base  dell'attivita'  di
          monitoraggio svolta dai nuclei di  cui  al  comma  1.  Tale
          attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi  di
          investimento    e    l'avanzamento     tecnico-procedurale,
          finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema  di
          monitoraggio  degli  investimenti  pubblici  e'  funzionale
          all'alimentazione di  una  banca  dati  tenuta  nell'ambito
          dello stesso CIPE, anche con  l'utilizzazione  del  Sistema
          informativo  integrato  del  Ministero  del   tesoro,   del
          bilancio e della programmazione  economica.  Il  CIPE,  con
          propria   deliberazione,   costituisce   e   definisce   la
          strutturazione   del   Sistema   di   monitoraggio    degli
          investimenti pubblici disciplina il  suo  funzionamento  ed
          emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
              6.  Il  Sistema  di  monitoraggio  degli   investimenti
          pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
          da essere  funzionale  al  progetto  "Rete  unitaria  della
          pubblica  amministrazione",  di  cui  alla  direttiva   del
          Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 1995,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21  novembre
          1995.   Le   informazioni   derivanti   dall'attivita'   di
          monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina  di  regia
          nazionale di cui all'art. 6  del  decreto-legge  23  giugno
          1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
          agosto  1995,   n.   341,   alla   sezione   centrale   del
          l'osservatorio dei lavori pubblici  e,  in  relazione  alle
          rispettive competenze, a tutte le amministrazioni  centrali
          e  regionali  Il  CIPE  invia  un  rapporto  semestrale  al
          Parlamento. 
              7. Per le finalita' di cui al  presente  articolo,  ivi
          compreso il ruolo di  coordinamento  svolto  dal  CIPE,  e'
          istituito un fondo da ripartire, previa  deliberazione  del
          CIPE, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del  bilancio
          e della programmazione  economica.  Per  la  dotazione  del
          fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
          1999 e di lire 10  miliardi  annue  a  decorrere  dall'anno
          2000. (3) 
              8. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno  1999  e  10
          miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000  e  2001,  si
          provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
          fini  del   bilancio   triennale   1999-2001,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  "Fondo
          speciale" dello  stato  di  previsione  dei  Ministero  del
          tesoro, dei bilancio e della programmazione  economica  per
          l'anno  1999,  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. 
              9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
          previo parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari
          permanenti, entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge,  indica  i  criteri  ai  quali
          dovranno attenersi le regioni e  le  province  autonome  al
          fine di suddividere il  rispettivo  territorio  in  Sistemi
          locali del lavoro,  individuando  tra  questi  i  distretti
          economico- produttivi sulla base di una  metodologia  e  di
          indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di  statistica
          (ISTAT), che ne curera'  anche  l'aggiornamento  periodico.
          Tali  indicatori   considereranno   fenomeni   demografici,
          sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
          la  presenza  di  fattori  di  localizzazione,   situazione
          orografica  e   condizione   ambientale   ai   fini   della
          programmazione delle politiche di sviluppo di cui al  comma
          1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni,
          delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
          locali».