Art. 19 
 
                         Ufficio legislativo 
 
  1. L'Ufficio  legislativo  coordina  e  definisce  gli  schemi  dei
provvedimenti normativi di competenza del Ministero anche  di  natura
non regolamentare, esamina  i  decreti  interministeriali  sottoposti
alla  firma  del  Ministro,  assicura  l'analisi  e  la   valutazione
d'impatto della regolazione, la semplificazione dei procedimenti e la
qualita' del linguaggio normativo, e il  corretto  recepimento  e  la
completa attuazione della normativa dell'Unione europea. 
  2. L'Ufficio legislativo sovrintende alla cura dei rapporti con  il
Parlamento, segue l'andamento dei lavori parlamentari, cura gli  atti
del sindacato ispettivo, coordina l'attivita' relativa al contenzioso
giurisdizionale  ordinario,  amministrativo  e   costituzionale   ivi
inclusa la formulazione alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri
della richiesta di autorizzazione alla costituzione di  parte  civile
nei processi penali, cura, per l'esame dei provvedimenti normativi di
competenza,  i  rapporti  con  il  Sistema  delle  Conferenze  e,  in
particolare, con la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
provvede alla consulenza giuridica  sulle  questioni  di  particolare
rilevanza su richiesta del Ministro. 
  3.  All'Ufficio  legislativo  e'  preposto  il  Capo   dell'Ufficio
legislativo il quale  e'  nominato  dal  Ministro  nell'ambito  delle
carriere  delle  Magistrature,  dell'Avvocatura  dello  Stato,  della
docenza  universitaria  di   ruolo,   nonche'   tra   i   consiglieri
parlamentari,  i  dirigenti  delle  pubbliche  amministrazioni,   gli
avvocati e gli altri operatori professionali del diritto, in possesso
di adeguata  capacita'  ed  esperienza  nel  campo  della  consulenza
giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa. 
  4. L'Ufficio legislativo e' articolato in distinte aree,  cui  sono
preposti un Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie e
uno  o  piu'  Vice  Capi,  anche  provenienti  dalle  carriere  delle
magistrature o dell'Avvocatura dello Stato. L'incarico di  Vice  Capo
dell'Ufficio legislativo  con  funzioni  vicarie  e'  attribuito  dal
Ministro a soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in
possesso di capacita'  adeguate  alle  funzioni  da  svolgere,  avuto
riguardo ai titoli professionali, culturali  e  scientifici  ed  alle
esperienze maturate.