Art. 21 Ufficio del Consigliere diplomatico 1. L'Ufficio del Consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le strutture del Ministero e con l'Ufficio di Gabinetto, le attivita' di supporto al Ministro per i rapporti internazionali, unionali e bilaterali. 2. Il Consigliere diplomatico, scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, promuove e assicura, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la partecipazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea e cura, in collaborazione con l'Ufficio di Gabinetto, le relazioni diplomatiche del Ministro con particolare riferimento ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero.