Art. 21 
 
                 Ufficio del Consigliere diplomatico 
 
  1. L'Ufficio del Consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le
strutture del Ministero e con l'Ufficio di Gabinetto, le attivita' di
supporto al  Ministro  per  i  rapporti  internazionali,  unionali  e
bilaterali. 
  2. Il Consigliere diplomatico, scelto tra  funzionari  appartenenti
alla carriera  diplomatica,  promuove  e  assicura,  fatte  salve  le
competenze del Ministero degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, la partecipazione attiva del Ministro agli  organismi
internazionali e dell'Unione europea e cura,  in  collaborazione  con
l'Ufficio di Gabinetto, le relazioni diplomatiche  del  Ministro  con
particolare  riferimento  ai  negoziati  relativi   ad   accordi   di
cooperazione nelle materie di competenza del Ministero.