Art. 22 
 
                           Ufficio stampa 
 
  1. L'Ufficio stampa provvede alla diffusione delle informazioni che
attengono all'attivita' del Ministro, cura i rapporti con gli  organi
di informazione,  promuove  programmi  ed  iniziative  editoriali  di
informazione   istituzionale,   attraverso    ogni    strumento    di
comunicazione, anche curando i social network del Ministero. 
  2. All'Ufficio stampa e' preposto il capo dell'Ufficio  stampa,  il
quale  e'  nominato  dal   Ministro   fra   operatori   del   settore
dell'informazione o comunque tra soggetti,  anche  appartenenti  alle
pubbliche  amministrazioni,  in  possesso  di  comprovata  esperienza
maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria,
iscritto in appositi albi professionali. 
  3.  Nell'ambito  del  medesimo  Ufficio,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'articolo  25  e  nei  limiti  delle  disponibilita'  di
bilancio, puo' essere attribuito un contratto ai sensi  dell'articolo
24, comma 2, per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di  social  media
manager del Ministro.