Art. 22 Ufficio stampa 1. L'Ufficio stampa provvede alla diffusione delle informazioni che attengono all'attivita' del Ministro, cura i rapporti con gli organi di informazione, promuove programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale, attraverso ogni strumento di comunicazione, anche curando i social network del Ministero. 2. All'Ufficio stampa e' preposto il capo dell'Ufficio stampa, il quale e' nominato dal Ministro fra operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, iscritto in appositi albi professionali. 3. Nell'ambito del medesimo Ufficio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 25 e nei limiti delle disponibilita' di bilancio, puo' essere attribuito un contratto ai sensi dell'articolo 24, comma 2, per lo svolgimento delle funzioni di social media manager del Ministro.