Art. 23 
 
 Uffici di segreteria del Viceministro e dei Sottosegretari di Stato 
 
  1. Ciascun Viceministro, ove nominato, e Sottosegretario  di  Stato
e' coadiuvato da una  segreteria,  cui  e'  preposto  il  Capo  della
segreteria. 
  2. Il Capo della segreteria e' nominato dal Sottosegretario,  anche
fra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un
rapporto fiduciario, ed esercita  nell'ambito  delle  competenze  del
Sottosegretario le funzioni previste dall'articolo 20.