Art. 23 Uffici di segreteria del Viceministro e dei Sottosegretari di Stato 1. Ciascun Viceministro, ove nominato, e Sottosegretario di Stato e' coadiuvato da una segreteria, cui e' preposto il Capo della segreteria. 2. Il Capo della segreteria e' nominato dal Sottosegretario, anche fra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario, ed esercita nell'ambito delle competenze del Sottosegretario le funzioni previste dall'articolo 20.