Art. 24 
 
          Personale degli Uffici di diretta collaborazione 
 
  1. Agli Uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  di  cui
all'articolo 17, comma 2, e'  assegnato  personale  del  Ministero  o
altri  dipendenti  pubblici  anche  in   posizione   di   comando   o
collocamento fuori ruolo nel numero massimo di  novanta  unita',  nel
rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio. 
  2. Possono essere altresi' assegnati, nel limite del 10  per  cento
del contingente di cui al comma 1, consiglieri giuridici ed economici
del  Ministro,  con  contratto   di   collaborazione   continuata   e
coordinata, scelti tra magistrati, avvocati, professori universitari,
consiglieri  parlamentari,  dirigenti  pubblici,  nonche',  entro  il
limite del 20 per cento,  esperti  e  collaboratori  in  possesso  di
specifiche   esperienze   e   competenze   nella   materia    oggetto
dell'incarico, anche  estranei  alla  pubblica  amministrazione,  con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale  o  con  contratto
avente ad oggetto affidamento di incarichi di studio o  consulenza  o
altra attivita' professionale di durata non superiore  alla  scadenza
del mandato del Ministro, nel rispetto del  criterio  dell'invarianza
della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del  decreto  legislativo
30  luglio  1999,  n.  300,  e  comunque  nel  limite  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente per le competenze degli addetti al
Gabinetto ed alle segreterie particolari. 
  3. L'espletamento delle attivita' costituenti servizi di supporto a
carattere generale necessari per l'attivita' degli Uffici di  diretta
collaborazione puo' essere delegato, con provvedimento  espresso  del
Capo di Gabinetto, alla  Direzione  generale  per  le  politiche  del
personale, l'innovazione e la  partecipazione,  con  assegnazione  di
adeguate  risorse  finanziarie.  A  dette  attivita'  possono  essere
destinate, dal Direttore generale delle politiche per  l'innovazione,
il personale  e  la  partecipazione,  non  piu'  di  nove  unita'  di
personale non dirigenziale. 
  4. Alla Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, e  di  ciascuno
dei Sottosegretari di Stato e' assegnato un contingente di  personale
nel limite massimo di otto unita', di cui un numero non  superiore  a
quattro, compreso il  Capo  della  segreteria,  scelto  anche  tra  i
dipendenti  di  altre  amministrazioni  pubbliche,  in  posizione  di
comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17,  comma
14, della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  o  tra  persone  estranee
all'amministrazione. 
 
          Note all'art. 24: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del  citato
          decreto legislativo n. 300 del 1999: 
              «Art.  4  (Disposizioni  sull'organizzazione).   -   1.
          L'organizzazione, la dotazione  organica,  l'individuazione
          degli uffici di livello dirigenziale generale  ed  il  loro
          numero, le relative funzioni e la distribuzione  dei  posti
          di    funzione    dirigenziale,    l'individuazione     dei
          dipartimenti,  nei  casi  e  nei   limiti   fissati   dalle
          disposizioni  del  presente  decreto  legislativo,   e   la
          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con
          regolamenti o con decreti del  ministro  emanati  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
          I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
          e  restituzione  di  un  ruolo  unico  del  personale   non
          dirigenziale  di  ciascun  ministero,  articolato  in  aree
          dipartimentali   e    per    direzioni    generali.    Fino
          all'istituzione  del  ruolo   unico   del   personale   non
          dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
          forme ordinarie di mobilita' tra i diversi  dipartimenti  e
          le diverse direzioni generali, nel rispetto  dei  requisiti
          di  professionalita'  richiesti   per   l'esercizio   delle
          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
          del personale non devono comunque comportare incrementi  di
          spesa.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  17,  comma  14,  della
          legge 15  maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti  per  lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113: 
              «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni   in   materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - 4. Dopo il comma 4 dell'art.  14  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, e' aggiunto  il  seguente:  "Art.  4-bis.  La
          conferenza di  servizi  puo'  essere  convocata  anche  per
          l'esame  contestuale  di  interessi   coinvolti   in   piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesimi
          attivita' o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza  e'
          indetta dalla amministrazione o, previa  informale  intesa,
          da  una  delle  amministrazioni  che   curano   l'interesse
          pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione  competente
          a concludere  il  procedimento  che  cronologicamente  deve
          precedere gli altri connessi. L'indizione della  conferenza
          puo' essere richiesta da  qualsiasi  altra  amministrazione
          coinvolta.».