Art. 24 Personale degli Uffici di diretta collaborazione 1. Agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 17, comma 2, e' assegnato personale del Ministero o altri dipendenti pubblici anche in posizione di comando o collocamento fuori ruolo nel numero massimo di novanta unita', nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio. 2. Possono essere altresi' assegnati, nel limite del 10 per cento del contingente di cui al comma 1, consiglieri giuridici ed economici del Ministro, con contratto di collaborazione continuata e coordinata, scelti tra magistrati, avvocati, professori universitari, consiglieri parlamentari, dirigenti pubblici, nonche', entro il limite del 20 per cento, esperti e collaboratori in possesso di specifiche esperienze e competenze nella materia oggetto dell'incarico, anche estranei alla pubblica amministrazione, con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o con contratto avente ad oggetto affidamento di incarichi di studio o consulenza o altra attivita' professionale di durata non superiore alla scadenza del mandato del Ministro, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e comunque nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le competenze degli addetti al Gabinetto ed alle segreterie particolari. 3. L'espletamento delle attivita' costituenti servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli Uffici di diretta collaborazione puo' essere delegato, con provvedimento espresso del Capo di Gabinetto, alla Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione e la partecipazione, con assegnazione di adeguate risorse finanziarie. A dette attivita' possono essere destinate, dal Direttore generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione, non piu' di nove unita' di personale non dirigenziale. 4. Alla Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, e di ciascuno dei Sottosegretari di Stato e' assegnato un contingente di personale nel limite massimo di otto unita', di cui un numero non superiore a quattro, compreso il Capo della segreteria, scelto anche tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o tra persone estranee all'amministrazione.
Note all'art. 24: - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999: «Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e restituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.». - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113: «Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). - 4. Dopo il comma 4 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' aggiunto il seguente: "Art. 4-bis. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.».