Art. 25 
 
                        Trattamento economico 
 
  1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione di cui al
precedente articolo 17, comma  2,  spetta  un  trattamento  economico
onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui all'articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  cosi'  articolato:
per il Capo di Gabinetto, in una  voce  retributiva  di  importo  non
superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale del
Segretario generale incaricato ai sensi dell'articolo  19,  comma  3,
del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  ed  in  un  emolumento
accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima
del trattamento accessorio spettante per gli incarichi  di  cui  alla
citata disposizione, aumentata fino al trenta per cento; per il  Capo
dell'Ufficio legislativo, in una  voce  retributiva  di  importo  non
superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei
dirigenti preposti ad ufficio  dirigenziale  generale  incaricati  ai
sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n.  165  del
2001 ed in un emolumento accessorio da  fissare  in  un  importo  non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai
dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero; per il  Capo
della Segreteria Tecnica, per il Consigliere Diplomatico, per i  Capi
delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato  e  per  il  Capo  della
Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, in una  voce  retributiva
di  importo  non  superiore  alla  misura  massima  del   trattamento
economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale
di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai
dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero.
Per i dipendenti pubblici,  tale  trattamento,  se  piu'  favorevole,
integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai
capi dei predetti Uffici, dipendenti  da  pubbliche  amministrazioni,
che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico,  e'
corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita'  di
cui all'articolo 14, comma 2, del  decreto  legislativo  n.  165  del
2001, di importo non superiore, per il Capo di Gabinetto, alla misura
massima dell'emolumento accessorio spettante al  Segretario  generale
incaricato  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma   3,   del   decreto
legislativo n. 165 del 2001, aumentato fino al trenta per cento,  per
il Capo dell'Ufficio legislativo, alla misura massima dell'emolumento
accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali  di  livello
generale del Ministero, per il Capo della  Segreteria  del  Ministro,
per il Capo della Segreteria Tecnica, per il Consigliere  diplomatico
del Ministro e per i Capi  delle  Segreterie  dei  Sottosegretari  di
Stato e per il Capo della Segreteria del Vice Ministro, ove nominato,
alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti
di  livello  dirigenziale  non  generale  dello   stesso   Ministero.
L'emolumento  accessorio  di  cui  al  precedente  periodo  non  puo'
comunque   essere   superiore   alla   misura    massima    derivante
dall'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214. 
  2. Al Capo Ufficio Stampa e' riconosciuto il trattamento  economico
equiparato  a  quello  di  Capo  Redattore,  previsto  dal  contratto
collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti professionisti, salva,
in ogni caso, l'applicazione del comma 4 del presente articolo. 
  3. Al Vice Capo di Gabinetto con funzioni  vicarie,  al  Vice  Capo
dell'Ufficio  legislativo  con  funzioni  vicarie,  al   Capo   della
Segreteria del Ministro  e'  corrisposto  un  trattamento  economico,
determinato con le modalita' di cui all'articolo  14,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001, fondamentale ed accessorio,  non
superiore a quello massimo attribuito ai dirigenti di seconda  fascia
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
aumentata, quanto al trattamento accessorio, fino  al  cinquanta  per
cento,   a   fronte   delle   specifiche   responsabilita'   connesse
all'incarico attribuito, della  specifica  qualificazione  posseduta,
della  disponibilita'  ad  orari  disagevoli,  della  qualita'  della
prestazione individuale. Per i dipendenti pubblici, tale  trattamento
se  piu'  favorevole,  integra  per  la  differenza,  il  trattamento
economico in godimento. Ai detti Vice Capi, dipendenti  da  pubbliche
amministrazioni,  che  optino  per  il   mantenimento   del   proprio
trattamento  economico,  e'  corrisposto  un  emolumento   accessorio
determinato con le modalita' di cui all'articolo  14,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo  non  superiore  alla
misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai  dirigenti  di
seconda fascia del Ministero, e comunque non  superiore  alla  misura
massima derivante dall'applicazione dell'articolo  23-ter,  comma  2,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito  in  legge  22
dicembre  2011,  n.  214,  e  comunque  nel  limite   delle   risorse
disponibili, a legislazione vigente, per le competenze degli  addetti
al Gabinetto ed alle Segreterie Particolari. 
  4. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli Uffici di diretta
collaborazione, e'  corrisposta  una  retribuzione  di  posizione  in
misura non  superiore  ai  valori  economici  massimi  attribuiti  ai
dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonche',  in  attesa  di
specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva  della
retribuzione di risultato, determinata con decreto del  Ministro,  su
proposta  del  Capo  di  Gabinetto,  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze, di importo non  superiore  all'ottanta
per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle  specifiche
responsabilita' connesse  all'incarico  attribuito,  della  specifica
qualificazione posseduta, della disponibilita' ad  orari  disagevoli,
della  qualita'  della  prestazione  individuale,  nel  rispetto  dei
vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio. 
  5. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici  di  diretta
collaborazione di cui  all'articolo  17,  comma  2,  a  fronte  delle
responsabilita', degli  obblighi  effettivi  di  reperibilita'  e  di
disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in  via
ordinaria  dalle  disposizioni  vigenti,  nonche'  dalle  conseguenti
ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli Uffici, spetta
un'indennita' accessoria di diretta collaborazione sostitutiva  degli
istituti    retributivi    finalizzati    all'incentivazione    della
produttivita' ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica
disciplina contrattuale, la misura  dell'indennita'  e'  determinata,
senza aggravi di spesa, con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo  14,  comma  2,
del  decreto  legislativo  n.   165   del   2001,   come   richiamato
dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999. 
  6. Ai  consiglieri  economici  e  giuridici  del  Ministro  di  cui
all'articolo  24,  comma   2,   spetta   un   trattamento   economico
omnicomprensivo  massimo  pari  all'indennita'  massima  di   diretta
collaborazione  maggiorata  del  20  per  cento  nel   limite   delle
disponibilita' di bilancio. Agli esperti e ai  collaboratori  di  cui
all'articolo 24, comma 2, spetta un trattamento economico complessivo
omnicomprensivo determinato con apposito  contratto  individuale,  da
stipularsi con il Capo dell'Ufficio di Gabinetto,  nel  rispetto  dei
vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio. 
 
          Note all'art. 25: 
 
              - Si riportano i testi degli articoli 14, comma 2,  19,
          commi 3 e 4, del citato  decreto  legislativo  n.  165  del
          2001: 
              «Art.   14   (Indirizzo   politico-amministrativo).   -
          (Omissis). 
              2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1  il
          Ministro si avvale di  uffici  di  diretta  collaborazione,
          aventi esclusive competenze di supporto e di  raccordo  con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
          agosto 1988, n. 400. A  tali  uffici  sono  assegnati,  nei
          limiti  stabiliti  dallo  stesso  regolamento:   dipendenti
          pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori  ruolo  o
          comando;  collaboratori  assunti  con  contratti  a   tempo
          determinato disciplinati dalle norme  di  diritto  privato;
          esperti e consulenti  per  particolari  professionalita'  e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
          le assegnazioni di personale, ivi  compresi  gli  incarichi
          anche  di  livello  dirigenziale  e  le  consulenze   e   i
          contratti, anche a  termine,  conferiti  nell'ambito  degli
          uffici di cui al presente comma,  decadono  automaticamente
          ove non confermati entro trenta giorni dal  giuramento  del
          nuovo Ministro. Per i dipendenti  pubblici  si  applica  la
          disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della  legge  15
          maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si  provvede
          al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari
          di Stato. Con decreto adottato  dall'autorita'  di  Governo
          competente, di concerto con il Ministro ( (dell'economia  e
          delle finanze) ), e' determinato, in  attuazione  dell'art.
          12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997,  n.  59,
          senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
          contratti collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad  una
          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
          accessorio, da corrispondere mensilmente,  a  fronte  delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
          agli uffici dei Ministri e  dei  Sottosegretari  di  Stato.
          Tale trattamento, consistente in un  unico  emolumento,  e'
          sostitutivo dei compensi per il lavoro  straordinario,  per
          la  produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'   della
          prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
          del regolamento di cui al presente comma sono  abrogate  le
          norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924,  n.  1100,  e
          successive modificazioni ed  integrazioni,  ed  ogni  altra
          norma riguardante  la  costituzione  e  la  disciplina  dei
          gabinetti dei Ministri e delle segreterie  particolari  dei
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato. 
              (Omissis).». 
              «Art.  19  (Incarichi  di  funzioni  dirigenziali).   -
          (Omissis). 
              3. Gli incarichi di Segretario generale  di  ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di  cui  all'art.  23  o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
              4. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'art. 23 o, in misura non  superiore  al  70  per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 23-ter,  comma  2,  del
          citato decreto-legge n. 201 del 2011: 
              «Art. 23-ter (Disposizioni in  materia  di  trattamenti
          economici). - (Omissis). 
              2. Il personale di cui al  comma  1  che  e'  chiamato,
          conservando   il   trattamento    economico    riconosciuto
          dall'amministrazione  di  appartenenza,  all'esercizio   di
          funzioni direttive, dirigenziali  o  equiparate,  anche  in
          posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
          o  enti   pubblici   nazionali,   comprese   le   autorita'
          amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
          retribuzione o di indennita' per  l'incarico  ricoperto,  o
          anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
          cento dell'ammontare complessivo del trattamento  economico
          percepito. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7  del  citato  decreto
          legislativo n. 300 del 1999: 
              «Art.  7  (Uffici  di  diretta  collaborazione  con  il
          ministro). - 1.  La  costituzione  e  la  disciplina  degli
          uffici  di  diretta  collaborazione   del   ministro,   per
          l'esercizio  delle  funzioni  ad  esso   attribuite   dagli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29   e   successive    modificazioni    ed    integrazioni,
          l'assegnazione di personale a tali  uffici  e  il  relativo
          trattamento  economico,  il   riordino   delle   segreterie
          particolari dei  sottosegretari  di  Stato,  sono  regolati
          dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29. 
              2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14,  comma  2,
          del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,   si
          attengono, tra l'altro,  ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
          secondo criteri  che  consentano  l'efficace  e  funzionale
          svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi,  di
          elaborazione delle politiche  pubbliche  e  di  valutazione
          della relativa attuazione e  delle  connesse  attivita'  di
          comunicazione, nel rispetto del  principio  di  distinzione
          tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione; 
                b)  assolvimento  dei   compiti   di   supporto   per
          l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
          preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
          del decreto legislativo 7 agosto 1997,  n.  279,  anche  in
          funzione della verifica  della  gestione  effettuata  dagli
          appositi  uffici,  nonche'  del  compito  di  promozione  e
          sviluppo dei sistemi informativi; 
                c) organizzazione degli uffici preposti al  controllo
          interno di diretta collaborazione con il ministro,  secondo
          le disposizioni  del  decreto  legislativo  di  riordino  e
          potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio  e
          valutazione dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei  risultati
          dell'attivita' svolta dalle amministrazioni  pubbliche,  in
          modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento  dei
          compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso  la
          provvista di adeguati  mezzi  finanziari,  organizzativi  e
          personali; 
                d) organizzazione del  settore  giuridico-legislativo
          in  modo  da  assicurare:  il   raccordo   permanente   con
          l'attivita' normativa  del  Parlamento,  l'elaborazione  di
          testi normativi del Governo garantendo la  valutazione  dei
          costi  della  regolazione,  la  qualita'   del   linguaggio
          normativo,  l'applicabilita'  delle  norme  introdotte,  lo
          snellimento e la semplificazione della normativa,  la  cura
          dei rapporti con gli altri organi  costituzionali,  con  le
          autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato; 
                e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
          cui   al   comma   1    ad    esperti,    anche    estranei
          all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.».