Art. 96 Modifiche all'articolo 2 dell'allegato 3 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 - Disposizioni particolari 1. All'articolo 2 dell'allegato 3 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole «da presentare» sono sostituite dalle seguenti: «da presentarsi» e dopo le parole «dalla data di entrata in vigore del codice» sono aggiunte le seguenti: «, qualunque sia l'esercizio di riferimento»; b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 6-bis. La disposizione di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del codice, non si applica agli incarichi gia' conferiti alla data di entrata in vigore della medesima disposizione, i quali proseguono sino alla relativa scadenza.
Note all'art. 96: - Si riporta l'articolo 2 dell'allegato 3 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Disposizioni particolari). - (Omissis). 3. Le disposizioni di cui alla Parte III del codice si applicano ai conti giudiziali da presentarsi presso l'amministrazione di competenza a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice, qualunque sia l'esercizio di riferimento. (Omissis). 6-bis. La disposizione di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del codice, non si applica agli incarichi gia' conferiti alla data di entrata in vigore della medesima disposizione, i quali proseguono sino alla relativa scadenza.».