Art. 97 Modifiche all'articolo 4 dell'allegato 3 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 - Abrogazioni 1. All'articolo 4, comma 1, dell'allegato 3 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo la lettera f) e' inserita la seguente: «f-bis) l'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205;».
Note all'art. 97: - Si riporta l'articolo 4 dell'allegato 3 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Abrogazioni). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del codice, sono o restano abrogati, in particolare: a) il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038; b) gli articoli da 67 a 97 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; c) l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; d) gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19; e) l'articolo 1, comma 1-septies, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, limitatamente alle parole "di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19" e l'articolo 2 della medesima legge 14 gennaio 1994, n. 20; f) gli articoli 1, 2, 3, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260; f-bis) l'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205; g) l'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97; h) l'articolo 17, comma 30-ter, primo periodo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; i) l'articolo 43 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 2. Quando disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate dal comma 1, il riferimento agli istituti previsti da queste ultime si intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel presente codice.».