Art. 97 
 
Modifiche all'articolo 4 dell'allegato 3 del decreto  legislativo  26
                  agosto 2016, n. 174 - Abrogazioni 
 
  1. All'articolo 4, comma 1, dell'allegato 3 al decreto  legislativo
26 agosto 2016, n. 174, dopo la lettera f) e' inserita  la  seguente:
«f-bis) l'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205;». 
 
          Note all'art. 97: 
 
              - Si riporta l'articolo 4 dell'allegato  3  al  decreto
          legislativo 26 agosto 2016, n.  174,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 4 (Abrogazioni). - 1. A decorrere dalla data di
          entrata in vigore del codice, sono o restano  abrogati,  in
          particolare: 
                  a) il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038; 
                  b) gli articoli da 67 a 97  del  regio  decreto  12
          luglio 1934, n. 1214; 
                  c) l'articolo 20 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
                  d) gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 15 novembre
          1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          gennaio 1994, n. 19; 
                  e) l'articolo 1, comma 1-septies,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20,  limitatamente  alle  parole  "di  cui
          all'articolo 5, comma  2,  del  decreto-legge  15  novembre
          1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          gennaio 1994, n. 19" e l'articolo 2 della medesima legge 14
          gennaio 1994, n. 20; 
                  f) gli articoli 1, 2, 3, 6  e  7  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260; 
                  f-bis) l'articolo 5 della legge 21 luglio 2000,  n.
          205; 
                  g) l'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97; 
                  h) l'articolo 17, comma 30-ter, primo periodo,  del
          decreto-legge  1  luglio  2009,  n.  78,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 
                  i) l'articolo 43 del decreto-legge 24 giugno  2014,
          n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
          2014, n. 114. 
                2.    Quando    disposizioni    vigenti    richiamano
          disposizioni abrogate dal  comma  1,  il  riferimento  agli
          istituti previsti da queste ultime si  intende  operato  ai
          corrispondenti istituti disciplinati nel presente codice.».