Art. 15
Campo di applicazione
1. Il presente capo disciplina le peculiari e specifiche modalita'
di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del
2008, nelle aree e nelle strutture individuate dal decreto del
Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro, della
previdenza sociale e della salute del 30 dicembre 2008 recante
«Vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute
e sicurezza nelle aree riservate, operative e per quelle che
presentano analoghe esigenze, del Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco» ovvero nelle aree a disposizione del Dipartimento
dei vigili del fuoco e nelle articolazioni centrali e periferiche del
Corpo nazionale nonche' nei riguardi del personale permanente e
volontario del Corpo nazionale e del personale in servizio presso il
medesimo Dipartimento, compreso quello che opera in situazioni di
emergenza, tenuto conto delle particolari esigenze connesse al
servizio espletato e delle peculiarita' organizzative.
2. Le particolari esigenze connesse al servizio prestato, ovvero
alle peculiarita' organizzative di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo n. 81 del 2008, sono di seguito definite in
relazione ai principi e alle finalita' istituzionali del soccorso
pubblico, della difesa civile, della protezione civile e della tutela
della pubblica incolumita':
a) direzione, coordinamento, gestione e conduzione, funzionali
all'espletamento dei compiti istituzionali;
b) capacita' e prontezza di impiego del personale, in particolare
quello operativo, e relativo addestramento;
c) particolarita' costruttive e di impiego di equipaggiamenti
speciali, strumenti di lavoro, dispositivi, dotazioni specifiche e
mezzi operativi quali unita' navali, aeromobili, mezzi di trasporto e
relativo supporto logistico, mezzi di movimento terra, nonche' di
specifici impianti, installazioni operative o addestrative, quali
castelli di manovra, camere a fumo, simulatori di incendio,
laboratori di analisi e verifica strumentale, nonche' le attrezzature
e apparecchi individuati all'articolo 74, comma 2, lettere b), d) e
g), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
d) continuita' e tempestivita' dei servizi finalizzati al
soccorso pubblico, alla difesa civile e alla protezione civile;
e) riservatezza e sicurezza delle telecomunicazioni e del
trattamento dei dati.
3. Fatto salvo il dovere di intervento, il personale del Corpo
nazionale adotta le misure di tutela della salute e della sicurezza
anche individuali predisposte per lo specifico impiego.
4. Compatibilmente con le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 81 del 2008, il vestiario, gli strumenti e
attrezzature, gli specifici impianti, le installazioni addestrative
anche speciali, le attrezzature di protezione individuale e i mezzi
operativi del Corpo nazionale sono disciplinati da specifiche
disposizioni, nel rispetto delle norme europee, anche sulla base di
speciali capitolati d'opera, previo controllo tecnico, verifica o
collaudo da parte del personale del Dipartimento dei vigili del fuoco
in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa
vigente. Nell'ambito di tali accertamenti il Dipartimento dei vigili
del fuoco puo' comunque avvalersi della specifica competenza degli
organi tecnici di controllo, aventi compiti in materia di tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Note all'art. 15:
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
integrale dell'art. 74 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, (per la rubrica v. nelle note alle premesse):
«Art. 74 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per dispositivo di protezione
individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi
attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu'
rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute
durante il lavoro, nonche' ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo. Si tiene conto, inoltre, delle
finalita', del campo di applicazione e delle definizioni di
cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del
regolamento (UE) n. 2016/425.
2. Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non
specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la
salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di
salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle
forze armate, delle forze di polizia e del personale del
servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie
dei mezzi di trasporto;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini
specificamente sportivi e non per attivita' lavorative;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e
segnalare rischi e fattori nocivi.».
- Per il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, v. nelle note alle
premesse.
- Per il decreto interministeriale 30 dicembre 2008, v.
note alle premesse.