Art. 16
Valutazione dei rischi, luoghi di lavoro,
informazione e formazione specifica
1. La valutazione dei rischi di cui al comma l, lettera a),
dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e la
conseguente redazione del documento di valutazione dei rischi sono
effettuate dal datore di lavoro esclusivamente per le sedi e
infrastrutture di competenza.
2. La valutazione dei rischi ai fini della scelta ed individuazione
del vestiario, materiali, automezzi, attrezzature e dispositivi di
protezione individuale forniti al personale del Corpo nazionale e'
effettuata dai dirigenti delle strutture del Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile che provvedono
alla redazione del capitolato, all'acquisto e al collaudo del
materiale stesso, salvo i casi in cui sia espressamente previsto che
il datore di lavoro provveda autonomamente agli acquisti. Ai soli
fini di cui al primo periodo, i dirigenti ivi menzionati assolvono le
funzioni di datore di lavoro. Il datore di lavoro e il dirigente,
destinatari delle forniture di cui al presente comma, verificano la
completezza della documentazione tecnica e la funzionalita' delle
forniture medesime e individuano, anche sulla base di direttive
impartite dal Dipartimento dei vigili del fuoco, il personale
abilitato al loro utilizzo. Il datore di lavoro e il dirigente
assicurano, altresi', al personale assegnatario delle forniture di
cui al presente comma, la formazione e l'informazione relativa al
loro corretto impiego.
3. Non si intendono luoghi di lavoro, le aree in cui il personale
del Corpo nazionale interviene per la tutela della pubblica
incolumita', dei beni e dell'ambiente, compresi i campi base, le
installazioni e gli impianti messi in opera per la gestione di
situazioni di emergenza o di calamita'. In tali aree gli obblighi di
cui al comma l, lettera a), dell'articolo 17 del decreto legislativo
n. 81 del 2008 si intendono adempiuti adottando uno o piu' dei
seguenti strumenti appositamente predisposti: corsi base di
qualificazione e di specializzazione, attivita' di istruzione e
addestrative di aggiornamento, verifica e mantenimento delle
qualificazioni professionali acquisite, disposizioni interne, manuali
addestrativi e libretti di uso e manutenzione e note informative
redatte dalle ditte fornitrici. Nelle circostanze indicate nel
periodo precedente, il personale interviene sulla base della
preparazione tecnica e professionale posseduta e adotta le tecniche e
le procedure ritenute piu' idonee e applicabili in relazione
all'evento, contemperando la valutazione della diretta e personale
esposizione al pericolo con l'esigenza di assicurare la protezione
propria e di quanti sono presenti sullo scenario, in relazione
all'urgenza e alla gravita' dell'attivita' da espletare.
4. Non si intendono, altresi', luoghi di lavoro le aree in cui si
effettuano attivita' di addestramento, esercitazioni operative o
manifestazioni a cui il personale partecipa anche al di fuori delle
sedi e infrastrutture di pertinenza del Corpo nazionale. Nelle
circostanze previste nel periodo precedente le operazioni sono svolte
a seguito di specifica pianificazione da effettuare con le modalita'
di cui al comma 3.
5. In occasione di interventi di istituto in cui cooperano soggetti
che non hanno rapporto di impiego con il Ministero dell'interno, gli
adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
spettano ai datori di lavoro dei soggetti operanti.
6. Per il personale operativo del Corpo nazionale la formazione e
l'aggiornamento dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori in
materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono
espletati nell'ambito dei corsi di formazione teorico-pratica e di
addestramento per l'immissione in ruolo, dei corsi di progressione in
carriera e di aggiornamento nonche' dell'attivita' di addestramento,
mantenimento e re-training svolti presso le strutture centrali e
periferiche del Corpo nazionale, ai sensi delle disposizioni vigenti
nonche' su specifica autorizzazione del Corpo nazionale, in occasione
di corsi, seminari e conferenze svolti anche dalle amministrazioni,
istituzioni ed enti esterni.
7. Per il personale operativo del Corpo nazionale la formazione e
l'aggiornamento in materia di primo soccorso e assistenza medica di
emergenza, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 81
del 2008, sono soddisfatti con il corso di formazione di base,
l'addestramento periodico e l'attivita' di soccorso espletata.
8. Ai fini della registrazione e del controllo degli obblighi
formativi per il personale, compresi quelli indicati dall'articolo
37, comma 14, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il Corpo
nazionale opera in conformita' alle disposizioni vigenti, avvalendosi
del libretto individuale della formazione ovvero di apposite
attestazioni rilasciate dai preposti alla formazione per le attivita'
formative o di addestramento dei lavoratori.
9. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 28 del decreto
legislativo n. 81 del 2008, la valutazione dello stress
lavoro-correlato e' definita tenendo conto delle particolari
caratteristiche e modalita' delle prestazioni lavorative.
Note all'art. 16:
- Per il testo degli articoli 17, comma 1, lettera a),
e 28, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (per v.
la rubrica nelle note alle premesse), v. nelle note
all'art. 13.
- Si riporta il testo degli articoli 37, comma 14, e
45, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la
rubrica nelle note alle premesse):
«Art. 37. - (Omissis).
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento
delle attivita' di formazione di cui al presente decreto
sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui
all'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se
concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto
delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto
formativo e' considerato dal datore di lavoro ai fini della
programmazione della formazione e di esso gli organi di
vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli
obblighi di cui al presente decreto.».
«Art. 45 (Primo soccorso). - 1. Il datore di lavoro,
tenendo conto della natura della attivita' e delle
dimensioni dell'azienda o della unita' produttiva, sentito
il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti
necessari in materia di primo soccorso e di assistenza
medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali
persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i
necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il
trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di
primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua
formazione, individuati in relazione alla natura
dell'attivita', al numero dei lavoratori occupati ed ai
fattori di rischio sono individuati dal decreto
ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi
decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il
parere della Conferenza permanente, acquisito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
vengono definite le modalita' di applicazione in ambito
ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388
e successive modificazioni.».