Art. 17 
 
                  Misure per la salute e sicurezza 
                  nei cantieri temporanei e mobili 
 
  1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel  titolo
IV del decreto legislativo n. 81 del  2008,  la  vigilanza  presso  i
cantieri temporanei o mobili in area riservata, come individuata  nel
decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo  13,  comma
3, del  decreto  legislativo  n.  81  del  2008,  e'  effettuata  dal
personale dell'ufficio di vigilanza dell'Ufficio  centrale  ispettivo
del Dipartimento dei vigili del fuoco. 
  2. Sono escluse dalla valutazione dei rischi  e  dalla  conseguente
redazione  del  documento  di   valutazione   dei   rischi,   nonche'
dall'ottemperanza di ogni ulteriore obbligo anche previsto dal Titolo
IV del decreto legislativo n. 81 del 2008,  le  attivita'  funzionali
alle operazioni in interventi di soccorso che richiedano l'esecuzione
anche di lavori individuati nell'allegato X del  decreto  legislativo
n. 81 del 2008. Tutte le attivita' di  cui  al  presente  comma  sono
realizzate sotto la direzione tecnica di un  responsabile  operativo,
direttamente  designato  dal  datore  di  lavoro,  in   qualita'   di
dirigente, come definito dall'articolo 3 del presente decreto. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Il Titolo IV del decreto legislativo 9  aprile  2008,
          n. 81 (per la rubrica v. nelle note alle premesse) concerne
          i «Cantieri temporanei o mobili». 
              - Per il testo  dell'art.  13,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,  v.  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Si riporta  il  testo  dell'allegato  X  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica  v.  nelle
          note alle premesse): 
 
                                                          «Allegato X 
 
                Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile 
                    di cui all'art. 89, comma 1, lettera a) 
 
              1. I lavori di costruzione, manutenzione,  riparazione,
          demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o
          equipaggiamento, la trasformazione, il  rinnovamento  o  lo
          smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee,  in
          muratura, in cemento armato, in  metallo,  in  legno  o  in
          altri materiali, comprese le parti strutturali delle  linee
          elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici,
          le  opere  stradali,  ferroviarie,  idrauliche,  marittime,
          idroelettriche e, solo per la  parte  che  comporta  lavori
          edili o di ingegneria civile,  le  opere  di  bonifica,  di
          sistemazione forestale e di sterro. 
              2. Sono, inoltre, lavori  di  costruzione  edile  o  di
          ingegneria  civile  gli  scavi,  ed  il  montaggio   e   lo
          smontaggio di  elementi  prefabbricati  utilizzati  per  la
          realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.».