Art. 17
Misure per la salute e sicurezza
nei cantieri temporanei e mobili
1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel titolo
IV del decreto legislativo n. 81 del 2008, la vigilanza presso i
cantieri temporanei o mobili in area riservata, come individuata nel
decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 13, comma
3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, e' effettuata dal
personale dell'ufficio di vigilanza dell'Ufficio centrale ispettivo
del Dipartimento dei vigili del fuoco.
2. Sono escluse dalla valutazione dei rischi e dalla conseguente
redazione del documento di valutazione dei rischi, nonche'
dall'ottemperanza di ogni ulteriore obbligo anche previsto dal Titolo
IV del decreto legislativo n. 81 del 2008, le attivita' funzionali
alle operazioni in interventi di soccorso che richiedano l'esecuzione
anche di lavori individuati nell'allegato X del decreto legislativo
n. 81 del 2008. Tutte le attivita' di cui al presente comma sono
realizzate sotto la direzione tecnica di un responsabile operativo,
direttamente designato dal datore di lavoro, in qualita' di
dirigente, come definito dall'articolo 3 del presente decreto.
Note all'art. 17:
- Il Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 (per la rubrica v. nelle note alle premesse) concerne
i «Cantieri temporanei o mobili».
- Per il testo dell'art. 13, comma 3, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, v. nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'allegato X del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v. nelle
note alle premesse):
«Allegato X
Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile
di cui all'art. 89, comma 1, lettera a)
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o
equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo
smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in
altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee
elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici,
le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime,
idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori
edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di
sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di
ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo
smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la
realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.».