Art. 18
Sorveglianza sanitaria e primo soccorso
1. Nell'ambito delle attivita' e dei luoghi di lavoro di cui al
presente capo, le funzioni di medico competente sono svolte dai
medici dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti sanitari
del Corpo nazionale che abbiano esercitato per almeno quattro anni
attivita' di medico nel settore della medicina del lavoro nell'ambito
delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno ovvero in
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, comma 1, del
decreto legislativo n. 81 del 2008, designati a livello centrale e
periferico. Ove non sia possibile assolvere alle funzioni di medico
competente con i medici dei ruoli professionali dei direttivi e dei
dirigenti medici del Corpo nazionale, si provvede attraverso le
convenzioni previste dalle norme vigenti.
2. In relazione alla peculiarita' dei compiti istituzionali, per
gli aspetti disciplinati dal presente capo, al personale del Corpo
nazionale si applicano le disposizioni in materia di libretto
individuale sanitario e di rischio e di idoneita' psicofisica, con le
relative periodicita', diverse da quelle annuali, in relazione al
settore di impiego, anche per gli adempimenti previsti dagli articoli
25, comma 1, e 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. La verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza o di
assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, di cui all'articolo
41, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, e' disciplinata,
per il personale del Corpo nazionale, con provvedimento del capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, da emanarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il medesimo
provvedimento, nel rispetto delle vigenti previsioni in materia di
verifica di assenza di alcol-dipendenza o di assunzione di sostanze
psicotrope e stupefacenti individua, in relazione ai settori di
impiego del personale, le procedure per lo svolgimento degli
accertamenti, la periodicita' degli stessi e le strutture sanitarie.
4. Nelle strutture sanitarie cui afferiscono piu' uffici o presso
le quali prestano servizio piu' medici competenti, puo' essere
nominato un medico competente con l'incarico di coordinatore.
5. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile provvede, attraverso specifici percorsi
formativi, all'aggiornamento professionale dei medici del Corpo
nazionale in servizio che svolgono le funzioni di medico competente,
ai sensi dell'articolo 179, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e successive modificazioni.
Note all'art. 18:
- Per il testo dell'art. 38, comma 1, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v. nelle
note alle premesse), v. nelle note all'art. 7.
- Si riporta il testo dell'art. 179 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 179 (Funzioni del personale appartenente ai ruoli
dei direttivi e dei dirigenti sanitari). - 1. Il personale
appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti
sanitari di cui all'art. 178, fermo restando quanto
disposto dall'art. 6, lettera z) , della legge 23 dicembre
1978, n. 833, espleta le funzioni proprie della qualifica
di appartenenza anche a integrazione delle attivita' svolte
dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi
di calamita' pubbliche o in altre situazioni di emergenza.
2. Il personale di cui al comma 1 svolge le seguenti
funzioni:
(Omissis).
d) nell'ambito delle strutture dipendenti dal
Ministero dell'interno, svolge le funzioni di medico
competente, dopo aver esercitato per almeno quattro anni le
attivita' di medico nel settore della medicina del lavoro;
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 25 e 41, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v.
nelle note alle premesse):
«Art. 25 (Obblighi del medico competente). - 1. Il
medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il
servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei
rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario,
della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della
attuazione delle misure per la tutela della salute e della
integrita' psico-fisica dei lavoratori, all'attivita' di
formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per
la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio
di primo soccorso considerando i particolari tipi di
lavorazione ed esposizione e le peculiari modalita'
organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione
e valorizzazione di programmi volontari di «promozione
della salute», secondo i principi della responsabilita'
sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di
cui all'art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in
funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione
gli indirizzi scientifici piu' avanzati;
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la
propria responsabilita', una cartella sanitaria e di
rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria. Tale cartella e' conservata con salvaguardia del
segreto professionale e, salvo il tempo strettamente
necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e
la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di
custodia concordato al momento della nomina del medico
competente;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione
dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso,
nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia
del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del
rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di
rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative
alla conservazione della medesima. L'originale della
cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto
di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci
anni, salvo il diverso termine previsto da altre
disposizioni del presente decreto;
f).
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul
significato della sorveglianza sanitaria cui sono
sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti
a lungo termine, sulla necessita' di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della
attivita' che comporta l'esposizione a tali agenti.
Fornisce altresi', a richiesta, informazioni analoghe ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati
della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 e, a
richiesta dello stesso, gli rilascia copia della
documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni
di cui all'art. 35, al datore di lavoro, al responsabile
del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati
anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata
e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati
ai fini della attuazione delle misure per la tutela della
salute e della integrita' psico-fisica dei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta
all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla
valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicita'
diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di
lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di
valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo
dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono
forniti con tempestivita' ai fini della valutazione del
rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso
dei titoli e requisiti di cui all'art. 38 al Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.».
«Art. 41 (Sorveglianza sanitaria). - 1. La sorveglianza
sanitaria e' effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle
indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui
all'art. 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la
stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai
rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare
l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore
e' destinato al fine di valutare la sua idoneita' alla
mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato
di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneita' alla mansione specifica. La periodicita' di tali
accertamenti, qualora non prevista dalla relativa
normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno.
Tale periodicita' puo' assumere cadenza diversa, stabilita
dal medico competente in funzione della valutazione del
rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato,
puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza
sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico
competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora
sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili
di peggioramento a causa dell'attivita' lavorativa svolta,
al fine di esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione
specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della
mansione onde verificare l'idoneita' alla mansione
specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di
lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del
lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata
superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di
verificare l'idoneita' alla mansione.
2-bis. Le visite mediche preventive possono essere
svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di
lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di
prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di
prevenzione non e' incompatibile con le disposizioni
dell'art. 39, comma 3.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono
essere effettuate:
a);
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese
del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio
ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle
condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al
comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresi'
finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol
dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti.
4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in
Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione
delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le
modalita' per l'accertamento della tossicodipendenza e
dell'alcol dipendenza.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati
alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25,
comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti
nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o
informatizzato, secondo quanto previsto dall'art. 53.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze
delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei
seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneita';
b) idoneita' parziale, temporanea o permanente, con
prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneita' temporanea;
d) inidoneita' permanente.
6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del
comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio
per iscritto dando copia del giudizio medesimo al
lavoratore e al datore di lavoro.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneita'
temporanea vanno precisati i limiti temporali di validita'.
8.
9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi
compresi quelli formulati in fase preassuntiva, e' ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione
del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali
ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la
revoca del giudizio stesso.».