Art. 33 
 
 
         Sospensione adempimenti connessi ad eventi sismici 
 
  1. I soggetti di  cui  all'articolo  1  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2019, n. 30, aventi alla  data  del
26 dicembre 2018, la residenza, ovvero, la  sede  legale  o  la  sede
operativa nel territorio dei Comuni di Aci  Bonaccorsi,  Aci  Catena,
Aci  Sant'Antonio,  Acireale,  Milo,  Santa  Venerina,   Trecastagni,
Viagrande e Zafferana Etnea, che hanno  usufruito  della  sospensione
dei termini dei versamenti tributari  scadenti  nel  periodo  dal  26
dicembre 2018 al 30 settembre 2019, eseguono i  predetti  versamenti,
senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione  entro
il 16 gennaio 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa  data,  mediante
rateizzazione fino a un massimo di  diciotto  rate  mensili  di  pari
importo da  versare  entro  il  16  di  ogni  mese.  Gli  adempimenti
tributari, diversi dai versamenti, non  eseguiti  per  effetto  della
sospensione, sono effettuati entro il mese di gennaio 2020. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati  in  9,2  milioni  di
euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse  di
cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.